Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12208 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9367-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8973/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.A. dell’avviso di accertamento (ai fini irpef per l’anno 2007) conseguente all’accertamento di rettifica del reddito della GI.CA s.r.l. della quale la contribuente era socia, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, riformava la decisione di primo grado, rilevando che con precedente sentenza aveva annullato l’accertamento a carico della Società con conseguente caducazione dell’avviso di accertamento a carico della socia.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione su due motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo – con il quale la ricorrente, premesso che la sentenza resa nei confronti della Società era stata impugnata innanzi a questa Corte, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c. – è fondato, con assorbimento del secondo motivo (afferente il merito del ricorso proposto nei confronti della Società).

2. Posto che il ricorso nei confronti della Società è stato deciso da questa Corte con ordinanza resa all’udienza del 6 dicembre 2016, appare evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di appello nell’avere ritenuto vincolante nel processo a carico del socio, la pronuncia, non assistita da forza di giudicato, resa nei confronti della Società.

3. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. campana la quale provvederà al riesame ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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