Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12208 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1709-2011 proposto da:

T.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA

MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSELLA PAPPALARDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS), C.F. 01241740479;

– intimata –

Nonchè da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 61, presso lo

studio dell’avvocato ANNA MATTIOLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA GHELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato

GOFFREDO GOBBI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSELLA

PAPPALARDO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1595/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/01/2010 R.G.N. 1436/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato MATTIOLI ANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata l’8 gennaio 2010) in accoglimento dell’appello della AUSL n. (OMISSIS) e in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 277/2007 – di accoglimento, solo per la parte relativa al cumulo degli accessori di legge, della opposizione della AUSL citata al decreto ingiuntivo emesso in favore di T.A. ex medico condotto per il pagamento dell’indennità di specificità medica (d’ora in poi: ISM) per il periodo 1 agosto 1999-31 gennaio 2005 – conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta originariamente dal T., che condanna alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.

Compensa, tra le parti, le spese processuali del doppio grado di merito del giudizio.

La Corte d’appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che:

a) pur nella controvertibilità dell’opzione interpretativa accolta dalla stessa Corte territoriale nella precedente sentenza n. 1381/2009, emessa nella causa AUSL n. (OMISSIS)/Zei Francesco, tuttavia è bene dare continuità alla linea esegetica ivi seguita, in attesa di un auspicabile intervento del giudice della nomofilachia;

b) di conseguenza si deve richiamare e riprodurre la motivazione della precedente sentenza;

c) in tale motivazione è stato rilevato, in primo luogo, che l’art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria consentiva l’attribuzione del richiesto istituto retributivo solo ai medici cui fosse attribuita una specifica funzione dirigenziale;

d) il ricorrente non poteva essere ricompreso tra i sanitari cui ai sensi del titolo 2, capo 1 (artt. 51-59) del suddetto contratto collettivo poteva ritenersi attribuito un incarico dirigenziale, dato che questa funzione era riconosciuta solo a quei sanitari che intrattenevano con il SSN un rapporto di lavoro esclusivo;

e) la spettanza dell’indennità di specificità (IMS) in oggetto non poteva essere, inoltre, riconnessa all’espletata funzione di medico condotto, anche se la normativa contrattuale estendeva agli ex medici condotti alcune voci retributive previste per i dirigenti, quali la retribuzione individuale di anzianità o l’indennità integrativa speciale, perchè tali voci retributive hanno carattere generale e sono dirette a compensare l’anzianità di servizio e l’aumento del costo della vita.

2.- Il ricorso di T.A. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, la AUSL n. (OMISSIS), che propone, a sua volta, ricorso incidentale per tre motivi, cui replica il T. con controricorso.

La AUSL (OMISSIS) (succeduta alla AUSL n. (OMISSIS) ai sensi della L.R. Toscana 28 dicembre 2015, n. 84) deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Sintesi dei motivi del ricorso principale.

1.- Il ricorso principale è articolato in tre motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denuncia – in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, –

la violazione di alcune disposizioni dei contratti collettivi della dirigenza medica e veterinaria del comparto Sanità (art. 54 CCNL 5 dicembre 1996, art. 37 CCNL 8 giugno 2000 e art. 36 CCNL 3 novembre 2005), nonchè degli artt. 1362 e 1363 c.c..

Si sostiene che la Corte d’appello fiorentina avrebbe fornito delle suindicate norme una interpretazione contrastante con gli artt. 1362 e 1363 c.c., che l’avrebbe portata ad adottare una nozione errata della qualifica dirigenziale, riferita alla peculiare professionalità del medico anzichè alla capacità di svolgere attività organizzative-gestionali proprie della dirigenza.

In particolare, si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui sarebbe irrilevante, ai fini del godimento della richiesta indennità di specificità medica (d’ora in poi: IMS), la qualifica di dirigente medico ottenuta dal T. quale ex medico condotto, sottolineandosi che gli ex medici condotti furono tutti inquadrati “ope legis” nella dirigenza medica ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 18, assieme a tutti i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale già inquadrati nelle posizioni funzionali di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Essi dunque rientrano tra coloro cui l’art. 54 del CCNL 5 dicembre 1996 riconosce la ISM benchè non svolgano effettivamente funzioni dirigenziali.

1.2.- Con il secondo motivo è dedotta – in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, –

violazione dell’art. 40 e art. 70, comma 5 CCNL 5 dicembre 1996 (anche in riferimento alla sentenza n. 640/1994 del TAR Lazio e alla sentenza n. 2537/2004 del Consiglio di Stato), dell’art. 35 CCNL 8 giugno 2000 e art. 33 CCNL 3 novembre 2005, nonchè carenza di motivazione, contestandosi l’affermazione che la ISM competerebbe solo al personale medico dipendente del SSN, in quanto solo costoro svolgerebbero mansioni rientranti tra quelle indicate dall’art. 54 del CCNL 5 dicembre 1996.

Si rileva che l’art. 35 CCNL 8 giugno 2000 include la ISM tra gli istituti riconosciuti a tutti i medici dipendenti del SSN, a titolo compensativo dell’attività medica e non dell’attività di dirigenza.

Inoltre, la ISM è una voce ricompresa nel trattamento fondamentale, assieme alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed all’indennità integrativa speciale (IIS), che compete a tutti i medici, dipendenti e convenzionati.

1.3.- Con il terzo motivo si denuncia – in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, e al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, –

violazione dell’art. 44 CCNL 8 giugno 2000 e dell’art. 13 CCNL 3 novembre 2005, sull’assunto che la Corte d’appello non avrebbe considerato che le due suddette norme attribuiscono lo stesso trattamento economico tanto ai medici ex condotti che ai medici dirigenti.

2 – Sintesi dei motivi del ricorso incidentale.

2.- Il ricorso incidentale condizionato è articolato in tre motivi.

2.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione del D.P.R. 25 giugno 1998, n. 348, art. 28, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 110 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 – 18 nonchè degli artt. 1, 40, 54 e 70 ccnl 5.12.96, contestando la pur dubitativa affermazione che i medici ex condotti che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo appartengano alla dirigenza medica. Per quanto riguarda la posizione del Dott. T., costui risultava aver optto solo per il trattamento economico onnicomprensivo, non risultando mai emesso in suo favore alcun provvedimento di inquadramento giuridico.

2.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione di legge sotto un diverso profilo, rilevandosi che in ogni caso dovrebbe tenersi conto nella determinazione dell’importo della ISM del fatto che il Dott. T. svolgeva un impegno lavorativo di sole dieci ore settimanali, corrispondenti ad un quarto dell’impegno di lavoro dei dirigenti medici (40 ore settimanali).

2.3.- Con il terzo motivo si contesta la disposta statuizione di compensazione delle spese del doppio grado di merito, contestandosene la motivazione (difficoltà esegetiche poste all’interprete dalla normativa legislativa e contrattuale da applicare).

3 – Esame delle censure.

3.- In continuità con un orientamento già espresso, in molteplici occasioni, da questa Corte, l’esame congiunto di tutti i motivi del ricorso principale – reso opportuno dalla loro intima connessione –

porta al rigetto di tale ricorso con conseguente assorbimento del ricorso incidentale, per le ragioni di seguito esposte (vedi, per tutte: Cass. 6 marzo 2014, n. 5290; Cass. 24 gennaio 2014, n. 1487;

Cass. 8 maggio 2015, n. 9372; Cass. 2 aprile 2015, n. 6762; Cass. 18 marzo 2014, n. 6216 e n. 6215; Cass. 17 marzo 2014, n. 6103 e n. 6104; Cass. 7 marzo 2014, n. 5444).

4.- Per quel che riguarda la posizione dei medici condotti, deve rilevarsi che i compiti di tali professionisti, dopo l’avvento della riforma sanitaria del 1978, furono attribuiti al Servizio sanitario nazionale. Il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, art. 28, recante norme risultanti dagli accordi per i dipendenti delle unità sanitarie locali, dispose che detti professionisti, in sede di primo inquadramento, potessero chiedere l’assunzione a tempo pieno o a tempo definito.

Il D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 110, commi l e 2 (che recepiva l’accordo sindacale 1985-87), disciplinando la posizione dei medici condotti nei cui confronti alla data dell’i gennaio 1987 non fossero stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi del detto del D.P.R. n. 348, art. 28, prevedeva che gli stessi potessero optare per un trattamento economico onnicomprensivo di Lire 8.640.000 annue lorde, rinviando ad un decreto del Ministro della Sanità la fissazione degli obblighi di servizio e dei limiti di accesso all’attività convenzionata.

Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, art. 133, recante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale dettò, infine, una norma transitoria, conservando la validità delle disposizioni del menzionato art. 110 nei confronti degli ex medici condotti in attività di servizio che non avessero ancora optato per il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.

5.- L’indennità rivendicata dal Dott. T. fu istituita dall’art. 54 CCNL per l’area della Dirigenza medica e veterinaria 5 dicembre 1996, parte normativa 1994-97. Tale disposizione, premessa la specificità della dirigenza medica e il carattere strategico da essa assunto per l’economia sanitaria aziendale, prevedeva che tali peculiarità fossero compensate con l’attribuzione agli appartenenti alla categoria di “una indennità, fissa e ricorrente, corrisposta per tredici mensilità, denominata indennità di specificità medica”.

L’indennità fu conservata dalla successiva contrattazione collettiva (art. 37 del CCNL 8 giugno 2000 e art. 36 del CCNL 3 novembre 2005).

6.- La tesi sostenuta dal ricorrente con i tre motivi oggi dedotti è che egli, assieme a tutti i medici dipendenti del SSN, sarebbe stato inquadrato “ope legis” nella dirigenza medica ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 18. Egli, dunque, godrebbe del requisito di base per ottenere la ISM, specificamente riservata a tutti gli appartenenti all’area professionale della dirigenza medica.

7.- All’accoglimento di tale tesi si oppongono due rilievi, uno di carattere generale ed un altro specificamente riferito alla posizione del ricorrente Dott. T..

7.1.- Sul piano generale – tralasciando la questione dell’inquadramento “ope legis” di tutti i medici dipendenti del Servizio nella dirigenza medica (che qui non viene specificamente affrontata) – deve rilevarsi che, sulla base delle disposizioni dell’art. 54 del già richiamato contratto collettivo 5 dicembre 1996 – che possono essere direttamente interpretate da questa Corte ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 5 – la ISM si configura come un emolumento riservato soltanto a soggetti addetti a specifiche funzioni dirigenziali inquadrate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale.

Infatti, in primo luogo, la disposizione è contenuta nel CCNL 5 dicembre 1996 del Comparto Sanità – Dirigenza medica e veterinaria, che in forza dell’art. 1 trova applicazione “a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari di primo e secondo livello, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui al D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, art. 7, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) pubbliche….” (comma 1). Gli appartenenti al primo e secondo livello sono individuati ai successivi commi 2 e 3. L’art. 40 (collocato nella parte seconda del contratto collettivo, nel titolo primo – trattamento economico, capo primo – struttura della retribuzione) inserisce la ISM nella struttura della retribuzione dei dirigenti di primo e secondo livello, come sopra indicati.

Inoltre, l’art. 54, come già anticipato precedentemente, illustra i contenuti dell’indennità e gli obiettivi che le parti stipulanti intendono perseguire con la sua istituzione, meglio precisando il profilo di coloro che ne beneficeranno. Con questa disposizione le parti stipulanti intendono dare adeguata rappresentazione economica all’attività professionale di coloro che funzionalmente operano nell’ambito della dirigenza medica, evidenziandone le attività organizzativo-gestionali e i “compiti assistenziali, di diagnosi e cura e di tutela della salute pubblica, che costituiscono non solo il perno produttivo dell’attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa” (comma 1). La stessa norma, inoltre, “pur nel rispetto di tutte le altre professionalità impiegate nel SSN” (e quindi nella considerazione che nel SSN sussistono altri tipi di professionalità medica), individua nella dirigenza medica “la componente più rilevante dei dirigenti che assume una connotazione strategica per l’economia sanitaria aziendale…” (comma 2). Sulla base di tali disposizioni ed in applicazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., detto art. 54 deve essere interpretato nel senso che la IMS è riservata solo ai dirigenti legati da un rapporto stabile ed esclusivo con il SSN (e quindi con l’Azienda).

Ulteriore conferma a tale impostazione data dalle parti stipulanti è riscontrabile nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-quater, introdotto poco dopo la stipula del contratto collettivo ora in esame dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 13, comma 9, che afferma esplicitamente l’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario e prevede che “I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonchè quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”.

7.2.- Per quel che riguarda la posizione del Dott. T. deve rilevarsi che è dato incontestato che l’odierno ricorrente non ha mai optato per il lavoro esclusivo alle dipendenze del SSN, avendo egli instaurato con lo stesso un rapporto convenzionale, poi protrattosi nel tempo. Tale posizione giuridica assunta nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale giustifica, come rilevato dal giudice di appello, l’attribuzione di tutte le prerogative economiche previste negli anni per gli ex appartenenti alla categoria dei medici condotti, ma non della IMS, che è stata istituita nel 1996 e che presuppone i diversi requisiti soggettivi di cui si è detto.

4 – Conclusioni.

8.- In sintesi, essendosi la Corte d’appello attenuta ai suesposti questi principi, il ricorso principale deve essere respinto e questo comporta l’assorbimento del ricorso incidentale.

I contrasti riscontratisi nella giurisprudenza di merito ed il formarsi del citato “diritto vivente” in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso principale giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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