Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12208 del 08/05/2019
Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 08/05/2019), n.12208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2315-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.L.
e
AGENZIA RISCOSSIONE LECCE già EQUITALIA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2086/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 08/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
DELL’ORFANO ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
Che:
M.L. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il provvedimento recante il diniego di validità della definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 12, di carichi iscritti a ruolo, comunemente definita “rottamazione dei ruoli”, riguardante tasse automobilistiche definitivamente accertate, dovute per l’anno 1993;
il ricorrente eccepiva l’invalidità del provvedimento per supposta violazione del legittimo affidamento del contribuente e ne chiedeva l’annullamento;
la CTP, con sentenza n. 946/2016, respingeva il ricorso; la sentenza veniva impugnata dal contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello ritenendo che il contribuente avesse fatto pieno affidamento su quanto comunicatogli dall’Agente della riscossione, da cui era stato indotto ad usufruire del provvedimento agevolativo, con conseguente violazione del principio di buona fede;
avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate svolgendo unico motivo;
il contribuente e l’Agenzia Riscossione Lecce sono rimasti intimati.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1.1. si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 13 e della L. n. 212 del 2000, art. 10”, deducendo l’Ufficio ricorrente l’erroneità della decisione per avere il Giudice di secondo grado annullato l’atto di diniego di definizione del condono in quanto lesivo dell’affidamento del contribuente, assumendo che lo stesso era stato indotto ad aderire al condono dall’invito proposto dall’Agente della riscossione, mentre, invece, nella specie, l’attività dell’esattore era stata solo di tipo informativo;
1.2. la censura è fondata;
1.3. sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12254/2017), a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui la definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 è inapplicabile alle tasse automobilistiche quali tributi trasferiti alle regioni, D.Lgs. n. 504 del 1993, ex art. 23, dall’1 gennaio 1993; ne consegue l’irrilevanza dell’adesione prestata dal contribuente all’invito rivoltogli dall’agente della riscossione a far ricorso a detto condono, essendo, tale circostanza, inidonea ad impedire l’inefficacia della sanatoria ed a sottrarre all’Amministrazione finanziaria la titolarità del potere di valutare i presupposti di legge per l’accesso al beneficio fiscale;
1.4. nella specie la CTR ha ritenuto che il comportamento posto in essere dall’Ufficio finanziario abbia violato il legittimo affidamento del contribuente, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, essendo stato espressamente invitato ad aderire al condono;
1.5. atteso che, come dianzi illustrato, per le tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1993, non è applicabile il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, non rileva lo stato soggettivo del contribuente il quale abbia spontaneamente aderito all’invito dell’Agente della riscossione, non essendo tale circostanza idonea ad impedire l’inefficacia della sanatoria (cfr. Cass. n. 24316/2010), ed inoltre l’invito proposto dall’Agente della riscossione, nella specie, aveva un significato esclusivamente informativo, rimanendo comunque l’Amministrazione finanziaria titolare del potere di valutare i presupposti di legge per l’accesso al beneficio fiscale;
2. sulla base dei rilievi espressi, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto dal contribuente;
3. le ragioni della decisione, e il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione, inducono a compensare integralmente tra le partì le spese di ogni fase e grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto dal contribuente; compensa le spese di ogni fase e grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 27 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019