Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12208 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14829/2020 r.g. proposto da:

Z.T., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Martino

Benzoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Udine

via Giusto Muratti.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste, depositato in data

26.7.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da Z.T., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato da un creditore.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e comunque perchè non erano stati allegati atti di persecuzione in danno del richiedente che era stato vittima solo di una vicenda di criminalità comune, in relazione alla quale non aveva neanche presentato denuncia alle autorità di polizia; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Punjab, regione pakistana di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè l’allegazione dell’integrazione sociale non era di per sè elemento di valutazione decisivo e posto che il richiedente non aveva neanche allegato una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 26.7.2019, è stato impugnato da Z.T. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione in relazione all’esistenza di un conflitto armato ovvero di fenomeni di violenza indiscriminata tali da esporre il ricorrente ad un danno grave ed irreperibilità nel caso di rientro nel paese di origine.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità del decreto impugnato per motivazione apparente, con violazione dell’art. 132 c.p.c..

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 8, art. 9, comma 2, art. 13, comma 1 bis e art. 27, commi 1 e 1 bis, nonchè dell’art. 16 della direttiva EU 2013/32/UE, con violazione dei parametri valutativi e interpretativi, violazione dell’obbligo di congruità dell’esame e di cooperazione istruttoria, violazione dell’obbligo di congruità della motivazione e erronea interpretazione di disposizione di legge.

4. Il primo e secondo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente (stante l’unitarietà delle questioni trattate) – sono inammissibili.

4.1 Va evidenziato, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6-1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

Il motivo – così articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Pakistan (Punjab), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nella predetta regione pakistana non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

4.2 Il terzo motivo – declinato in relazione al diniego dell’invocata tutela umanitaria – è del pari inammissibile perchè genericamente formulato e volto a sollecitare questa corte ad una rivalutazione di merito della vicenda personale del richiedente, senza neanche confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento di diniego dell’invocata tutela e senza neanche indicare quali fossero le ragioni di vulnerabilità, già allegate nel corso del giudizio di merito, ed in relazione alle quali si richiede un nuovo scrutinio a questa corte di legittimità.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

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