Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12208 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21124/2007 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMEMDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER Paolo, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ EDITRICE PADANA – S.E.P. S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

sul ricorso 22639/2007 proposto da:

“IL GAZZETTINO S.P.A.”, – così attualmente denominata la Società

Editrice Padana s.p.a. – elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVADORI AUGUSTO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5011/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/07/2006 R.G.N. 8715/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato PAOLO BOER;

uditi gli avvocati CARLA D’ALOISIO per delega ANTONINO SGROI per l1

I.N.P.S. e MARAZZA MAURIZIO per il Gazzettino;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Finanziaria ed Editoriale San Marco spa (poi incorporata nella Società Editrice Padana spa – SEP spa, oggi denominata Il Gazzettino spa) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in data 6.7.2000 dal Tribunale di Roma su istanza dell’Inpgi – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” per contributi e sanzioni civili, in relazione alla posizione previdenziale, per il periodo luglio 1993 – ottobre 1999, di C.F., per la quale il Consiglio regionale dei giornalisti del Veneto, in data 10.3.2000, aveva disposto l’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti.

Il primo Giudice, nel radicato contraddittorio anche dell’Inps, a cui la parte datoriale aveva versato i contributi per il periodo de quo, accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17.6.2005 – 31.7.2006, accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta dall’Inpgi, condannò l’Inps a trasferire all’Inpgi, senza aggravio di interessi, le somme versategli dalla parte datoriale a titolo di contributi previdenziali in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi con la lavoratrice suddetta; osservò la Corte territoriale che la sentenza impugnata aveva ritenuto, seppure implicitamente, l’esistenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’Inpgi, senza che, sul punto, fosse stato svolto motivo di gravame; reputò inoltre la Corte territoriale, in conformità all’avviso dei primo Giudice, l’applicabilità alla fattispecie della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20, e, conseguentemente, l’obbligo dell’Inps di trasferire i contributi de quibus all’Inpgi senza aggravio di interessi.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inpgi ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L’intimata Il Gazzettino spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su quattro motivi, di cui due svolti in via condizionata.

L’Inpgi ha resistito con controricorso.

L’intimato Inps ha depositato procure, partecipando alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo l’assenza, nei ricorso d’appello, della richiesta di trasferimento dei contributi dall’Inps ad esso ricorrente, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e vizio di ultrapetizione.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20, in relazione al D.Lgs. n. 503 del 1993, art. 17, nonchè vizio di motivazione, assumendo la non applicabilità del ridetto L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20, agli enti previdenziali privatizzati e dolendosi, in subordine, che tale applicazione sia stata effettuata per pagamenti avvenuti anteriormente al 1 gennaio 2001, epoca a decorrere dalla quale esso ricorrente aveva recepito, peraltro solo parzialmente, il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla normativa anzidetta.

2.1 Il secondo motivo è logicamente prioritario, poichè il trasferimento dei contributi dall’Inps all’Inpgi è stato espressamente disposto con riferimento alla previsione legislativa (L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20) di cui è contestata l’applicabilità al caso di specie.

La Corte territoriale ha richiamato, a fondamento del decisum, un precedente di questa Corte (cfr., Cass., n. 6680/2002) che aveva ritenuto l’applicabilità della L. n. 388 del 2000, art. 116 (e, in particolare, del comma 10) indipendentemente della natura pubblica o privata dell’ente gestore, dovendo in entrambe le ipotesi farsi invece riferimento alla natura dell’attività esercitata, ossia all’assicurazione obbligatoria.

Tale orientamento ermeneutico è stato tuttavia oggetto di ripensamento da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di rilevare che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, non si applica automaticamente, poichè l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall’art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116) – deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del D.Lgs. n. 509, art. 3, comma 7, (L. n. 140 del 1997, art. 4, comma 6 bis) – pur avendo l’Istituto l’obbligo, alla stregua della predetta L. n. 388 del 2000, art. 76, di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (cfr., Cass., n. 11023/2006; conforme, Cass., n. 21612/2007). E’ stato infatti osservato che il potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare “…deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale”, ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 3, comma 2 (come previsto del D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6 bis, convenuto, con modificazioni, in L. n. 140 del 1997), trova il proprio limite nella necessità, fissata dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 4, per cui “Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”, cosicchè tale “…necessità, pur costituendo un limite, per il suo stesso contenuto (coordinamento), è di per sè stessa, sul piano negativo, la negazione d’una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell’ordinamento dell’Istituto, e, sul piano positivo, l’affermazione d’un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, ed in particolare alle esigenze di bilancio”, nonchè della possibilità che tale potere “…sia esercitato in modo non integralmente conforme alle norme della previdenza sociale obbligatoria” (cfr., Cass.,n. 11023/2006, cit.).

Dal suddetto principio, che il Collegio condivide, discende la rilevanza, ai fini del decidere, delle deliberazioni assunte dall’Istituto e, in particolare di quella in data 22.9.2004, n. 175 (espressamente richiamata dal ricorrente principale) con la quale, a seguito dei rilievi mossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, venne confermato, con talune modifiche, il recepimento della L. n. 388 del 2000, art. 116, a far data dal 1 gennaio 2001 (essendo quindi irrilevante, stante l’epoca a cui si riferiscono le obbligazioni contributive per cui è causa, che il Ministero del lavoro, con nota dell’8.2.2005, stante la prospettata passività del bilancio, abbia subordinato l’efficacia della ricordata delibera al termine iniziale dell’8 febbraio 2005, ossia a decorrere da data successiva a quella dell’approvazione).

Erroneamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto la diretta applicabilità della disciplina di cui al ridetto L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20, anche ad obbligazioni contributive riferibili a periodi anteriori al recepimento della disciplina medesima da parte dell’Inpgi. Il motivo di ricorso all’esame deve dunque essere accolto.

2.2 Nè a diverse conclusioni potrebbe giungersi sul rilievo, prospettato dalla controricorrente, della riconducibilità delle disposizioni di cui al ridetto L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20, alla previsione generale di cui all’art. 1189 c.c..

Infatti, anche in disparte dalla irretroattività della disciplina dettata dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, deve convenirsi che, pur contemplando entrambe le previsioni legislative il requisito della buona fede del solvens, diverse sono le conseguenze che discendono in capo all’accipiens, posto che il richiamo contenuto nell’art. 1189 c.c., alle regole stabilite per la ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) comporta da un lato la debenza degli interessi (che la L. n. 388 del 2000, art. 116, invece esclude) e, al contempo, la rilevanza, ai fini della decorrenza di questi ultimi, della sussistenza o meno della buona fede dell’accipiens, con il conseguente accertamento fattuale che ciò implica.

2.3 L’accoglimento del motivo di ricorso all’esame, determina l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale.

3. Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce violazione dell’art. 346 epe, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza del giudicato in ordine all’obbligo contributivo previdenziale nei confronti dell’Inpgi, assumendo di avere espressamente riproposto in sede di appello le relative eccezioni, senza peraltro essere tenuta a proporre appello incidentale siccome totalmente vittoriosa in prime cure.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia l’inesistenza dell’obbligo contributivo assumendo l’illegittimità della delibera di iscrizione al registro dei praticanti giornalisti per difetto del requisito della continuità della pratica giornalistica.

Con il primo dei motivi svolti in via condizionata la ricorrente incidentale denuncia l’omessa pronuncia sulla svolta eccezione di prescrizione.

Con il secondo dei motivi svolti in via condizionata la ricorrente incidentale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sull’eccezione inerente alla decorrenza dell’iscrizione della lavoratrice al registro dei praticanti giornalisti e, conseguentemente, sulla decorrenza dell’obbligo di versamento dei contributi all’Inpgi; in particolare deduce che la delibera del Consiglio dell’ordine non aveva stabilito la decorrenza dell’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti e che l’Inpgi non avrebbe potuto proporre domande attinenti a periodi lavorativi anteriori alla data di assunzione della suddetta delibera.

4. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte di legittimità, la parte concretamente vittoriosa nel merito non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite; essa è, tuttavia, tenuta a riproporre le une e le altre in modo espresso fino alla precisazione delle conclusioni, operando altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato implicito (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 18169/2004; 413/2006).

Dall’esame diretto degli atti – a cui questa Corte è abilitata essendo stato dedotto un etror in procedendo – deve rilevarsi che l’odierna ricorrente incidentale (concretamente vittoriosa in prime cure per effetto dell’intervenuto accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo), con la memoria di costituzione in sede di appello aveva espressamente riproposto le eccezioni relative alla infondatezza delle domande fatte valere in via monitoria dall’Inpgi e, in particolare, quella secondo cui l’Istituto previdenziale non avrebbe potuto proporre domande attinenti a periodi lavorativi precedenti la data (10.3.2000) della delibera con cui il Consiglio regionale dei giornalisti del Veneto aveva disposto l’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti della lavoratrice a cui si riferiva la contribuzione richiesta.

Ne discende che la questione inerente alla fondatezza dell’obbligazione contributiva nei confronti dell’Inpgi non poteva ritenersi coperta, in sede di appello, dal giudicato interno.

5. Ciò premesso, e ritenuta quindi la fondatezza dei primo motivo di ricorso incidentale, deve osservarsi che la questione su cui verte il merito della pretesa creditoria (inerente cioè alla sussistenza dell’obbligazione previdenziale a favore dell’Inpgi per periodi lavorativi anteriori alla deliberazione del competente Consiglio dell’ordine dei giornalisti di iscrizione del soggetto interessato al registro dei praticanti giornalisti, su cui sostanzialmente si incentra il secondo dei motivi svolti in via incidentale condizionata) è già stata oggetto di reiterate disamine da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass., nn. 16383/2008; 21112/2009; 3385/2011), dai cui esiti (con ciò dissentendo da Cass., n. 14944/2009), il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

Ed invero, tenuto anche conto che la questione inerente al suddetto obbligo contributivo è rilevabile d’ufficio e di efficacia dirimente ai fini del decidere, deve infatti rilevarsi che:

– ai sensi della L. n. 69 del 1963, art. 45, l’iscrizione nell’Albo dei giornalisti è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista (cfr., ex plurimis, Cass., n. 27608/2006), cosicchè l’attività svolta in assenza di iscrizione, in quanto resa da soggetto privo di questo requisito, è attuazione d’un contratto nullo (cfr., ex plurimis, Cass., n. 13778/2001) e tale nullità sussiste fino all’iscrizione e non è sanata (giusta la previsione dell’art. 1423 c.c.) dalla successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7461/2002; 7016/2005);

– tuttavia, in applicazione dell’art. 2126 c.c., la nullità (non essendovi illiceità della causa o dell’oggetto) non esclude che l’attività svolta (fino al provvedimento di iscrizione) conservi, nell’ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale (cfr., ex plurimis, Cass., n. 7020/2000); ma il fondamento di questi effetti non è la (pur eventualmente retrodatata) iscrizione, bensì l’attività svolta, con i suoi naturali caratteri, cosicchè è funzione del giudice valutare autonomamente la natura e la struttura di questa attività, non al fine di disapplicare l’atto amministrativo di iscrizione (che conserva la sua funzione ed i suoi effetti), bensì di accertare la sussistenza di diritti de datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass., n. 536/1993) e degli Istituti previdenziali (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 3716/1997; 13778/2001);

– deve quindi riaffermarsi che, poichè l’obbligo di iscrizione all’lnpgi presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo Albo o Registro (L. n. 1564 del 1951, L. n. 69 del 1963, L. n. 67 del 1987; L. n. 27491) e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, l’iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo antecedente a quello per cui (anche se del caso retroattivamente) tale iscrizione sia stata disposta, la mancanza del relativo requisito e che pertanto, nel periodo antecedente all’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti, il presupposto per l’iscrizione all’Inpgi non sussiste;

a maggior ragione, l’obbligo di iscrizione a tale Istituto non sussiste ove l’attività non abbia i caratteri normativamente previsti per il lavoro del praticante giornalista (cfr., Cass., n. 16383/2008, cit.).

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, conducenti all’esclusione della sussistenza della pretesa creditoria previdenziale, restano assorbite le ulteriori doglianze svolte dalla ricorrente incidentale (relative alla dedotta illegittimità della delibera di iscrizione al registro dei praticanti per difetto della continuità della pratica giornalistica e all’omessa pronuncia sulla svolta eccezione di prescrizione).

7. In definitiva vanno accolti il secondo motivo del ricorso principale, il primo motivo del ricorso incidentale e il secondo fra i motivi svolti in via incidentale condizionata, con assorbimento dei restanti motivi.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda azionata dall’Inpgi in via monitoria e con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio e seguendo il criterio della prevalente soccombenza, l’Inpgi va condannato a rifondere alla Il Gazzettino spa e all’Inps le spese di lite relative all’intero processo, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, il primo motivo del ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso incidentale fra quelli svolti in via condizionata, dichiarando assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell’Inpgi e revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna l’Inpgi a rifondere le spese dell’intero processo, che liquida:

– quanto alla Il Gazzettino spa, per il primo grado in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 700,00 per onorari; per il grado d’appello in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 900,00 per onorari; per il grado di cassazione in Euro 22,00, oltre ad Euro 3.000,00 per onorari;

– quanto all’Inps, per il primo grado in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 700,00 per onorari; per il grado d’appello in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 900,00 per onorari; per il grado di cassazione in Euro 20,00, oltre ad Euro 1.000,00 per onorari;

il tutto oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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