Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12207 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1023-2019 r.g. proposto da:

A.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Antonello Ciervo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Roma, Via Po n. 22.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di Roma;

– resistente –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Bergamo, depositato

in data 10 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Bergamo ha rigettato l’opposizione presentata da A.L., cittadino nigeriano, avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Bergamo in data 7.8.2017.

Il giudice di pace ha ritenuto che la sentenza di rigetto emessa dal Tribunale in relazione al ricorso presentato contro il provvedimento di diniego della commissione territoriale fa venir meno l’effetto sospensivo dell’esecutività del diniego stesso e di conseguenza fa diventare attuale l’obbligo del richiedente di allontanarsi dal territorio nazionale, con conseguente obbligo, per il Prefetto, di provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13.

2. Il provvedimento, pubblicato il 16.1.2019, è stata impugnato da A.L. con ricorso per cassazione, affidato ad unica ragione di doglianza.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2005, art. 27, comma 1, lett. c, in relazione alla istanza di sospensiva degli effetti del provvedimento di rigetto emesso dalla commissione territoriale di Brescia.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di opposizione all’espulsione, nel caso in cui sia stata presentata domanda di protezione internazionale in data antecedente al centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, e sia stato rigettato, con provvedimento non ancora definitivo, il ricorso avverso tale decisione, non si determina – in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 21 del D.L. cit. – la caducazione istantanea della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, introdotto dal D.L. citato, ma è applicabile, “ratione temporis”, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c), che, non prevedendo un limite alla durata dell’effetto sospensivo dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato determinatosi “ex lege” in virtù della mera proposizione del ricorso, deve ritenersi esteso a tutta la durata del giudizio, fino al passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. Ne consegue che, in tale caso, dovendosi considerare nullo il provvedimento di espulsione impugnato, il rigetto dell’opposizione da parte del giudice di pace deve ritenersi illegittimo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 28/02/2019; Sez. 6, Ordinanza n. 22267 del 05/09/2019).

E’ stato già affermato da questa Corte, nei precedenti sopra richiamati, che – in ordine il profilo dell’applicazione intertemporale del disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, e cioè, più in particolare, delle conseguenze discendenti dalla proposizione del ricorso giurisdizionale in relazione alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato – che il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito in L. n. 46 del 2017, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”) ha disposto, all’art. 21 (rubricato “Disposizioni transitorie”), che “Le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 6, ((comma 1, lett. a))), d), f) e g), art. 7, comma 1, lett. a), b), d) ed e), art. 8, comma 1, lett. a), b), nn. 2), 3) e 4), e c), e art. 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”. Ebbene, va aggiunto, per quanto qui di interesse, che lo stesso D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 ha previsto, nell’art. 6, lett. g, modifiche al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, disponendo l’inserimento nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, dopo l’art. 35, dell’art. 35-bis (norma rubricata, per l’appunto, “Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale”). La norma da ultimo citata ha previsto, tra l’altro, al comma 13, che “La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato”.

Ne consegue che – sulla base della norma intertemporale sopra ricordata la caducazione della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (sospensione discendente dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, di cui al menzionato art. 354 bis, comma 3), nella prevista ipotesi di rigetto del ricorso stesso, deve ritenersi applicabile solo ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, dovendosi, invece, applicare ai procedimenti sorti in precedenza – come, peraltro, nel caso in esame – le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge (così, sempre, Cass. n. 6071/2019, cit. supra).

Ne consegue che risulta applicabile, anche al caso di specie, quella giurisprudenza (che anche questo Collegio condivide ed alla quale occorre assicurare continuità applicativa) maturata nella vigenza del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4.

Invero, la questione posta con il ricorso introduttivo va risolta avuto riguardo proprio al rilievo che, nella specie, la sospensione del provvedimento impugnato è disposta non con provvedimento giudiziale, nel qual caso si sarebbe potuto plausibilmente ritenere la durata limitata al grado di giudizio nell’ambito del quale la stessa era stata disposta, ma è direttamente prevista dalla legge (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett.c)), che non stabilisce quando cessi, di talchè deve concludersi nel senso di ritenerne la cessazione alla fine dell’intero giudizio, e dunque con il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato (cfr. anche Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18737 del 27/07/2017).

In origine, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 al comma 6 prevedeva che il reclamo (era in allora prevista questa forma processuale dell’impugnazione, non l’appello) non aveva effetto sospensivo, ma che la sospensione potesse essere chiesta alla Corte d’appello; detta previsione è stata soppressa dal D.Lgs. n. 150 del 2011, che all’art. 19 ha previsto l’applicazione del rito sommario di primo grado, con conseguente assoggettamento dell’ordinanza del Tribunale ad appello, secondo la regola generale di cui all’art. 702 quater c.p.c. (così, Cass. n. 6071/2019, cit. supra). Tuttavia, la cessazione dell’effetto sospensivo in caso di rigetto del ricorso “con decreto, anche non definitivo” del tribunale è stata invece espressamente prevista – come sopra evidenziato – dal D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017 (al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis al comma 13, introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. g), D.L. cit.) e tale espressa previsione conferma la tesi che prima la cessazione dell’effetto sospensivo non si verificava. E del resto, se la sospensione non si protraesse anche in grado d’appello e di cassazione, non avrebbe molto senso la previsione di termini entro cui definire il giudizio stesso sia in appello che in cassazione (cfr., sempre, in tal senso Cass. n. 6071/2019, cit. supra).

Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, va decisa la causa nel merito, con l’annullamento del decreto di espulsione.

Le spese del giudizio di legittimità e quelle del grado di merito seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso in data 7.8.2017 dal Prefetto di Bergamo.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.300 (di cui Euro 200 per esborsi) per il giudizio di legittimità e in Euro 1.200 (di cui Euro 100 per esborsi) per il giudizio di merito, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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