Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12207 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12207
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana
n. 911, presso l’avv. Marchi Gigliola, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto
n. 10/26/07, depositata il 31 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;
udito l’avv. Gigliola Marchi per il ricorrente;
udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SORRENTINO Federico, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione
ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. R.R. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 10/26/07, depositata il 31 maggio 2007, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, gli e’ stato negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001: in particolare, il giudice a quo ha osservato che la documentazione presentata, in assenza di ulteriori prove documentali, “lascia presupporre una ancorche’ minima forma di organizzazione rendendo con cio’ il contribuente soggetto passivo rispetto all’IRAP”. L’Agenzia delle entrate non si e’ costituita.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo ed il vizio di motivazione, appare manifestamente fondato, in virtu’ del consolidato principio secondo il quale l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, e il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007 e numerosissime successive conformi).
3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’amministrazione finanziaria, nel corso dei giudizi di merito, non avrebbe contestato che il ricorrente fosse dotato di una struttura organizzativa minima, appare inammissibile, poiche’, in violazione del principio di autosufficienza, non riporta il contenuto ne’ della sentenza della commissione tributaria provinciale (che aveva rigettato il ricorso), ne’ dell’atto di controdeduzioni dell’Ufficio nel giudizio d’appello.
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo ed inammissibilita’ del secondo.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato mero atto di costituzione);
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
PQM
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010