Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12207 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9260-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE

MACELLI 66, presso lo studio legale DIA PIPER, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE FERRARA, ANTONIO TOMASSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1081/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.A. degli avvisi di accertamento con i quali era stato rettificato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, il reddito dichiarato negli anni 2007 e 2008, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando, previa riunione, gli appelli proposti dalla parte pubblica, confermava le decisioni di primo grado che avevano accolto i ricorsi proposti dal contribuente.

In particolare, il Giudice di appello condivideva l’argomentazione svolta dal primo Giudice secondo cui l’operato dell’Ufficio – che in relazione ad un accertamento sintetico svolto per il periodo di imposta 2007 aveva preso in considerazione le spese per incrementi patrimoniali sostenute nel 2009, 2010 e 2011 (attribuendole per “quinti” a tale anno, sulla base del precedente disposto dell’art. 38, comma 5) – era insanabile contrasto con la nuova formulazione della stessa norma e avrebbe potuto comportare un inammissibile difetto di doppia imposizione.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico si deduce la violazione e/o falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 laddove con la sentenza impugnata il Giudice di appello aveva ritenuto applicabile la novella dell’art. 38 D.P.R. citato nella parte in cui prevede che la spesa per incrementi patrimoniali si consideri effettuata integralmente con il reddito conseguito nell’anno di sostenimento della spesa, senza possibilità di imputazione pro quota anche ai quattro anni precedenti, come era stato fatto, nell’avviso di accertamento impugnato emesso ai sensi del previgente testo della norma.

2. La censura è fondata. Il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010 prevede espressamente la sua applicabilità “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, laddove gli accertamenti in questione sono anteriori (cfr. Cass. n. 21041/2014).

Ne deriva, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello, la piena legittimità dell’operato dell’Ufficio il quale ha agito secondo il disposto del previgente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, a mente del quale qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti.

Legittimità riconosciuta dall’orientamento consolidato di questa Corte ribadito di recente da Cass. n. 1510/2017 (che il Collegio condivide e rispetto alla quale la sentenza richiamata dalla controricorrente costituisce precedente isolato) la quale ha avuto modo di statuire in fattispecie analoga alla presente che “la norma di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, legittima la presunzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, in ragione della “spesa per incrementi patrimoniali”, la quale si presume sostenuta “salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui e stata effettuata e nei quattro precedenti”.In presenza, dunque, di tale presupposto la norma non impone altro onere all’amministrazione ma piuttosto faculta (e onera) il contribuente a offrire la prova contraria: prova testualmente riferita, nel successivo comma 6, al fatto che “il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte”, con la espressa precisazione che “Pentita di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Liguria la quale provvederà anche all’esame delle questioni ritenute assorbite ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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