Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12207 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22322/2007 proposto da:

H.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LANZINGER Gianni, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CACCIATORI ALTO ADIGE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato KOLLENSPERGER

HANS JURGEN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

RISERVA DI CACCIA DI NATURNO;

– intimata –

e sul ricorso 24001-2007 proposto da:

RISERVA DI CACCIA DI NATURNO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati MURANO ARMANDO, WENTER MARKUS, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

H.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LANZINGER GIANNI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, depositata il 05/02/2007 R.G.N. 40/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato LANZIGER GIANNI;

uditi gli Avvocati FAVA PAOLO per delega MURANO ARMANDO e ALBINI

CARLO per delega MANZI LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per: improcedibilità del ricorso

principale, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

H.O. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda nei confronti dell’Associazione Cacciatori Alto Adige e nei confronti della Riserva di caccia di Naturno.

Il ricorrente, guardiacaccia, fu assunto dalla Riserva di Naturno e fu licenziato con missiva del 26 luglio 2006. Impugnò il licenziamento dinanzi al giudice del lavoro di Bolzano, che annullò l’atto e lo reintegrò nel posto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro individuato nell’associazione cacciatori Alto Adige, che veniva anche condannata al risarcimento del danno.

Proposero appello tanto l’associazione che la riserva. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza impugnata ha dichiarato legittimo il licenziamento dell’ H., rigettando la sua domanda e precisando che il datore di lavoro era la riserva e non l’associazione.

L’ H. propone sette motivi di ricorso.

L’Associazione si difende con controricorso.

La riserva ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi.

Il ricorrente principale ha deposito controricorso in relazione al ricorso incidentale.

Il primo motivo del ricorso principale attiene alla individuazione del soggetto datore di lavoro. La tesi è che la riserva non sarebbe un soggetto giuridico con potere di licenziare il lavoratore, ma una mera delimitazione territoriale nella quale operano organi dell’associazione.

La tesi è destituita di fondamento alla luce delle norme di legge, nazionale e provinciale, e statutarie che regolano la materia, correttamente interpretate dalla Corte d’appello.

Non si può dare altro significato alla L.P. n. 14 del 1987, art. 32, comma 2, laddove dispone che la vigilanza venatoria nelle riserve viene svolta dall’associazione “direttamente o a mezzo di personale delle riserve stesse”, precisando che “se l’agente venatorio viene assunto da una riserva o da comunione delle stesse, l’assunzione ed il licenziamento devono essere autorizzati dall’associazione”.

Se la legge prevede che il potere di assumere e di licenziare è della riserva, e non dell’associazione, è evidente che individua nella riserva il soggetto titolare del rapporto di lavoro. Il fatto che poi richieda l’autorizzazione dell’associazione a compiere tali atti, lungi dal contraddire, conferma tale ricostruzione, poichè se la titolarità del rapporto e del relativo potere di costituirlo e di estinguerlo fosse dell’associazione, non avrebbe senso prevedere l’autorizzazione a compierli. L’autorizzazione implica una distinzione di soggetti. Tutto ciò è confermato dalla interpretazione dello statuto dell’associazione fatta dalla Corte, interpretazione che non viene denunziata con la prospettazione di violazione di specifici canoni ermeneutici da parte del ricorrente.

Quanto invece al vizio di motivazione, la censura è formulata in modo inammissibile, perchè si assume, non solo in rubrica, ma anche nella esposizione, che “la motivazione è omessa e contraddittoria”.

Ed è evidente che non può avere contenuto contraddittorio una motivazione che si assume non esserci.

Con il secondo motivo si denunzia violazione delle norme che prevedono l’autorizzazione dell’associazione nei confronti della riserva a licenziare un dipendente. La tesi è che l’autorizzazione “manca” e che il giudice ha errato nel considerare come autorizzazione la Delib. 26 luglio 2005 del consiglio dell’associazione.

La censura non è fondata. Si assume che l’interpretazione dell’atto associativo data dal giudice sarebbe errata, ma non si indicano quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati. L’interpretazione di un atto associativo concerne il merito della decisione e non attiene al giudizio di legittimità, salvo che non siano denunziate specifiche violazioni di canoni ermeneutici dettati dal codice civile o puntuali e specifici vizi nella motivazione. Il motivo di ricorso non indica violazione dei canoni ermeneutici e anche i rilievi sulla motivazione non sono censure rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la motivazione sul punto non può dirsi omessa, è sufficiente ed è priva di contraddizioni. Il ricorrente si limita in realtà a proporre una diversa lettura e traduzione dell’atto, che peraltro, volendo per un attimo invadere il merito della controversia, non sarebbe idonea a spostare la conclusione cui è pervenuta la Corte in ordine alla sussistenza (quale che sia il suo tenore) della autorizzazione richiesta dalla legge regionale.

Con il terzo motivo si denunzia una violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 71 del ccnl agricoltura operai in relazione agli artt. 34 e 36 del contratto integrativo provinciale, nonchè “omessa” motivazione circa un fatto controverso consistente nel “licenziamento motivato dalla recidiva di mancanze la quale peraltro è contestata solo con l’atto di recesso e che in sentenza viene ritenuto del tutto conforme alla previsione dell’art. 7”.

Con il quarto motivo si denunzia violazione delle medesime norme ed in più degli artt. 2118 e 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18 e L. n. 604 del 1966, art. 8, nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” su fatto controverso così descritto:

“licenziamento disciplinare intimato al ricorrente sulla base di mancanze disciplinari già sanzionate mediante la sanzione del richiamo scritto posto che gli addebiti vengono riutilizzati per giustificare la sanzione massima del licenziamento disciplinare”. La motivazione sarebbe stata omessa perchè vi è la totale assenza di qualsiasi riferimento contrattuale e normativo in ordine alla sussunzione del fatto addebitato nell’ambito della previsione sulla giusta causa o giustificato motivo.

Con il quinto motivo si denunzia violazione delle medesime norme contrattuali collettive in relazione agli artt. 2118 e 2119 c.c., onchè “omessa” motivazione del fatto controverso costituito dalla “rilevanza della recidiva in riferimento a precedenti mancanze sanzionate con la semplice ammonizione scritta ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare”. La motivazione sarebbe omessa perchè la sentenza motiva esclusivamente in base all’art. 34, lett. c) del ccnl senza effettuare alcun riferimento all’art. 36 del medesimo contratto”.

Con il sesto motivo si denunzia la violazione sempre delle disposizioni collettive in relazione alle norme di legge su richiamate, censurando la sentenza in quanto l’addebito non rientra tra le ipotesi legali di giusta causa o giustificato motivo anche per il principio di proporzionalità.

I motivi dal terzo al sesto devono essere esaminati congiuntamente.

Si basano tutti sul contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al rapporto. Tuttavia, tale contratto non è stato prodotto, come richiede a pena di improcedibilità, l’art. 369 c.p.c., n. 4, nè il ricorrente ha indicato se, e in quale specifico punto degli atti processuali di primo e di secondo grado, sia stato prodotto.

Considerato anche quanto precisato dalle Sezioni unite con la sentenza 20075 del 2010, questi quattro motivi di ricorso devono essere dichiarati improcedibili.

Con il settimo motivo si denunzia violazione delle norme dettate dagli artt. 115, 187, 188, 420 e 421 c.p.c., nonchè artt. 2697, 2627 e 2729 c.c. e vizio di motivazione su di un fatto controverso così definito in ricorso: “sufficienza istruttoria delle lettere di contestazione disciplinare inviate al lavoratore e delle risposte fornite dallo stesso considerato che il giudice d’appello ha sostituito al contraddittorio istruttorio valutazioni meramente indiziarie omettendo di fornire argomenti in ordine la fatto controverso ed in particolare se la condotta del lavoratore fosse giustificata come lo stesso si proponeva di comprovare a mezzo testimonianza”.

Si tratta di un motivo di ricorso che, tramite il richiamo alle su indicate norme del codice e facendo riferimento ad un fatto descritto in modo non adeguatamente specifico, tenta di ottenere in sede di legittimità, una diversa valutazione, nel merito, del giudizio formulato dalla Corte d’appello, con motivazione lineare, sulle istanze istruttorie. Un motivo di tale contenuto è inammissibile, perchè travalica i limiti del giudizio di legittimità.

Il ricorso principale, pertanto deve essere rigettato.

Il ricorso incidentale è condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Pertanto, i due ricorsi devo essere riuniti, il primo deve essere respinto ed il secondo rimane assorbito.

Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio, e pertanto il ricorrente principale dovrà rimborsarle a ciascuna delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in Euro 43,00, nonchè Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA