Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12206 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 348/2019 r.g. proposto da:

C.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Alessandro Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 30.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore.

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI ROMA del 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 17 marzo 2016, il Prefetto di Roma ha espulso dal territorio nazionale C.M., nativo del Gambia, perchè trattenutosi in Italia privo di permesso di soggiorno.

1.1. L’opposizione del C. avverso questo provvedimento è stata respinta dal Giudice di Pace di Roma, con ordinanza del 25/26 ottobre 2018, n. 419, in forza, tra l’altro, e per quanto qui di residuo interesse della seguente argomentazione: “considerato che non risulta, allo stato, la prova dell’esistenza di motivi umanitari che consentirebbero il rilascio di un permesso di soggiorno, considerato che la Commissione Territoriale della Protezione Internazionale di Catania, in data 11.09.2015, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale e stesso esito ha avuto il giudizio già pendente avanti al Tribunale di Catania con R.G. 17637/15”.

2. Avverso detta ordinanza C.M. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi. Il ricorso risulta essere stato notificato alla solo Prefettura di Roma, sia in persona del suo legale rappresentante, sia presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19 come modificato dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241 nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 19, comma 4, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, art. 10, comma 5 e art. 35 come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 15 nonchè all’art. 9 della Direttiva 2013/32/CE del Consiglio del 26 giugno 2013, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ci si duole del fatto che l’adito Giudice di Pace non abbia annullato il decreto di espulsione impugnato malgrado la documentata pendenza del giudizio civile, innanzi al Tribunale di Catania, concernente l’impugnazione del diniego di riconoscimento di protezione internazionale reso dalla Commissione Territoriale di Catania. Si deduce che: i) quel giudice, dopo aver riservato la causa in decisione, aveva, sua sponte, acquisito aliunde la sentenza del Tribunale di Catania reiettiva del ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 onde motivare le ragioni del proprio rigetto; ii) a prescindere dall’inammissibile esercizio di attività istruttoria officiosa successiva alla riserva della causa in decisione, tale da configurare in termini di palese abnormità l’impugnata ordinanza, è in ogni caso evidente la violazione della invocata normativa, atteso che, sulla base del materiale probatorio acquisito in giudizio alla data della sua riserva in decisione, sussisteva la prova della sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego di riconoscimento della protezione internazionale per effetto del ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 sicchè non poteva che conseguirne una statuizione di annullamento dell’impugnato decreto di espulsione;

II) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101,112 e 115 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, ed artt. 24 e 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, perchè l’adito Giudice di Pace, stravolgendo i principi basilari dell’ordinamento processuale civile, ha deciso la controversia sulla base di una circostanza (l’avvenuto rigetto, da parte del Tribunale di Catania, del ricorso iscritto al n. r.g. 17637/15, avente ad oggetto il ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale opposto al C. dalla competente Commissione Territoriale) non emersa nel corso del giudizio e, quindi, ad essa totalmente estranea;

III) “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 320 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, ed artt. 24 e 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, prospettandosi la palese illegittimità della impugnata decisione dovuta al rilievo d’ufficio di una questione non sottoposta preventivamente al principio del contraddittorio. Si sostiene che, avendo acquisito aliunde la prova del rigetto del suddetto ricorso iscritto al n. r.g. 17637/15 del Tribunale di Catania, il Giudice di Pace avrebbe dovuto almeno rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire all’odierno ricorrente di esercitare quelle attività processuali, deduttive ed istruttorie, finalizzate, non solo, ad influire sull’attività valutativa del giudice, ma anche ad assicurare una decisione maggiormente aderente alla realtà e, pertanto, sostanzialmente giusta.

2. Le descritte censure, suscettibili di un esame congiunto perchè chiaramente connesse, meritano accoglimento nei termini di cui appresso.

2.1. I verbali del precedente grado di giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Roma, come oggi riportati dal C. all’interno del suo ricorso, consentono di affermare che, effettivamente, all’udienza del 24 settembre 2018, allorquando quel giudice riservò la causa in decisione, non si era discusso tra le parti dell’esito del procedimento, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 n. 17637/2015, iscritto presso il Tribunale di Catania, mediante il quale lo stesso C. aveva impugnato il diniego opposto dalla competente Commissione Territoriale alla sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale.

2.1.1. E’ parimenti innegabile, risultando per tabulas, che, nell’ordinanza del Giudice di Pace capitolino oggi all’esame di questa Corte, si legge, tra l’altro, che “…non risulta, allo stato, la prova dell’esistenza di motivi umanitari che consentirebbero il rilascio di un permesso di soggiorno, considerato che la Commissione Territoriale della Protezione Internazionale di Catania, in data 11.09.2015, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale e stesso esito ha avuto il giudizio già pendente avanti al Tribunale di Catania con R.G. 17637/15”: è palese, dunque, che, così opinando, il giudice a quo ha mostrato di conoscere l’esito del suddetto procedimento D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 che, pertanto ha richiamato, benchè unitamente ad altri elementi istruttori pure acquisiti, per giungere alla propria decisione.

2.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che, al fine di stabilire se, quand’anche effettivamente configurabile la violazione del principio del contraddittorio oggi sostanzialmente lamentata dal ricorrente, ne sia conseguita la sua negativa ripercussione sulla legittimità, o meno, dell’ordinanza qui impugnata alla stregua della normativa tutta da lui richiamata, si impone, preliminarmente, l’esame del tema riguardante gli effetti della pendenza della domanda di protezione internazionale sul provvedimento di espulsione dello straniero che sia intervenuto come accaduto nella specie – dopo la pronuncia negativa su detta domanda resa dalla competente Commissione Territoriale, ma prima della decisione del tribunale adito D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 con l’impugnazione di quella pronuncia.

2.2.1. Del resto, ed al di là della loro formale intitolazione, il “cuore” delle censure del C. consiste, sostanzialmente, nell’invocazione del principio di diritto secondo cui chi ha proposto una domanda di protezione internazionale non può essere espulso fino a che non divenga definitiva la decisione giurisdizionale reiettiva della sua istanza.

2.2.2. Emerge chiaramente, infatti, dal complessivo tenore delle argomentazioni dell’odierno ricorso, che viene ascritto al Giudice di Pace di aver erroneamente convalidato una espulsione che, alla stregua di quanto discusso tra le parti fino all’avvenuta riserva in decisione della causa da parte dello stesso, si pretende non poter essere eseguita poichè il C. aveva avanzato una domanda di protezione internazionale, respinta dalla competente commissione territoriale, ma di cui era in attesa di conoscerne l’esito del relativo giudizio di impugnazione promosso innanzi al tribunale D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 (illegittima dovendo, invero, considerarsi l’avvenuta acquisizione, da parte di quello stesso Giudice di Pace, sua sponte ed al di fuori del contraddittorio, della notizia dell’esito di detta impugnazione).

2.3. Giova, allora, ed innanzitutto, ricordare la sequenza dei fatti (desumibile dal ricorso e dal contenuto dell’ivi riportato provvedimento di espulsione):

i) C.M. è giunto in Italia il (OMISSIS), attraverso la frontiera di Lampedusa;

ii) l’11.9.2015 la Commissione Territoriale di Catania ha respinto la sua domanda di protezione internazionale, e, contro questo diniego, egli ha intrapreso, innanzi al Tribunale di Catania, il corrispondente procedimento di impugnazione, ivi iscritto al n. r.g. 17637 del 2015;

iii) il (OMISSIS) è stato espulso dal Prefetto di Roma perchè “illegalmente soggiornante sul territorio nazionale, anche alla luce della L. 2 agosto 2011, n. 129, che ha recepito la Direttiva 2008/11/CE”, e, contro questo provvedimento, è stata proposta, il 15 aprile 2016, la relativa opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma (invocandosi, tra l’altro, l’inespellibilità durante il periodo che intercorre tra la domanda di asilo e l’esito del ricorso avverso l’eventuale suo diniego) decisa dall’ordinanza, resa il 25 ottobre 2018, oggi impugnata.

2.4. Ciò posto in facto, osserva in iure la Corte che il diritto a permanere in Italia durante la pendenza della procedura di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale è previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 7, comma 1, che stabilisce che il richiedente asilo sia dalla legge “autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale” sulla domanda di protezione (al caso di specie non è applicabile, ratione temporis, la novella introdotta dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 9, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2018, n. 132, la quale ha modificato del suddetto art. 7, il comma 2, citato D.Lgs., stabilendo che la domanda di protezione non impedisce l’espulsione, quando sia proposta “al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale”).

2.5. Il diritto del richiedente asilo di rimanere nello Stato ospitante fino alla definizione della relativa procedura è teoricamente confliggente col dovere dello Stato di allontanare e rimpatriare i cittadini extracomunitari il cui soggiorno sia irregolare, ed a fortiori coloro, tra essi, che siano pericolosi per la sicurezza pubblica.

2.5.1. Tanto quel diritto, quanto quel dovere, sono imposti da norme sovranazionali. Il diritto del richiedente asilo di non essere allontanato è sancito dall’art. 9, comma 1, della Direttiva 2013/32/UE, il quale stabilisce che “i richiedenti (protezione) sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantochè l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado (…). Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno”. L’obbligo dello Stato di espellere gli irregolari è anch’esso imposto da una norma comunitaria: l’art. 6, comma 1, della Direttiva 2008/115/UE, il quale stabilisce che “gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare”.

2.6. L’apparente antinomia tra il diritto del richiedente asilo di non essere espulso, ed il dovere dello Stato di espellere gli irregolari, è stata da tempo composta in via interpretativa dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la quale ha affermato, al riguardo, quattro principi:

a) colui il quale abbia presentato una domanda di protezione non può essere considerato “irregolare”, ai fini dell’espulsione, sino a che non sia conclusa la relativa procedura (cfr. Corte giust. UE, 30.5.2013, Arslan, in causa C-534/11);

b) il richiedente protezione, sebbene non possa essere espulso, può nondimeno essere trattenuto negli appositi centri, quando lo impongano esigenze cautelari da valutare caso per caso (cfr. Corte giust. UE, 30.5.2013, Arslan, in causa C534/11);

c) la proposizione di una domanda di protezione dopo che il richiedente sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione non comporta affatto la caducazione di quest’ultimo provvedimento, ma solo la sua ineseguibilità, fino a quando la procedura volta alla concessione della protezione non sia conclusa (cfr. Corte giust. UE, 15.2.2016, J.N., in causa C-601/15);

d) se la domanda di protezione sia rigettata, il decreto di espulsione riacquista l’efficacia temporaneamente sospesa, e la procedura di espulsione riprenderà esattamente dal punto in cui la domanda di protezione l’aveva interrotta (cfr. Corte giust. UE, 15.2.2016, J.N., in causa C-601/15).

2.6.1. In particolare, nella decisione del 15.2.2016 appena ricordata, il giudice rimettente aveva dubitato della conformità alla Carta fondamentale dell’UE dell’art. 8 della Direttiva 2013/32, nella parte in cui consentiva di trattenere in un Centro lo straniero già espulso, ma che avesse presentato una nuova domanda di protezione internazionale.

In quel caso la CGUE ha affermato che:

(i) la garanzia della sicurezza pubblica è il fine della direttiva 2008/115, e tale fine non può essere aggirato con condotte elusive (quali, tra l’altro, la reiterazione ad arte delle domande di protezione);

(ii) la presentazione d’una domanda di protezione internazionale può comportare non già l’azzeramento del provvedimento espulsivo, ma solo la sua sospensione a far data dalla presentazione della domanda;

(iii) in caso di rigetto della domanda di protezione anche solo in primo grado, la procedura espulsiva riprenderà dal punto in cui si era interrotta.

2.6.2. Nel p. 74 della suddetta sentenza si afferma, in particolare, che la presentazione di una domanda (anche reiterata) di protezione internazionale “non osta all’adozione, nei confronti del richiedente, di una misura di trattenimento”, poichè questo non ha la conseguenza di privare il richiedente del diritto di rimanere nello Stato membro “ai soli fini della procedura di protezione internazionale”. Il successivo p. 75 della citata pronuncia, poi, soggiunge che l’effetto utile della direttiva 2008/115 impedisce di ritenere che la sola presentazione d’una domanda d’asilo da parte di una persona soggetta ad una procedura di rimpatrio possa avere l’effetto d’invalidare de iure qualsiasi decisione di rimpatrio che fosse stata precedentemente adottata. Deve, invece, secondo la Corte di Lussemburgo ritenersi che in forza della menzionata direttiva l’espulsione o la procedura finalizzata all’espulsione non siano annullate, ma solo sospese dalla presentazione d’una domanda di protezione, e che pertanto la procedura di espulsione “possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domanda stessa”. Ciò in quanto “gli Stati membri sono tenuti a non compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla succitata direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare”. Ed infatti, ha concluso la Corte di Lussemburgo, gli Stati membri hanno l’obbligo di procedere all’allontanamento degli stranieri irregolarmente soggiornanti, obbligo che deve essere adempiuto con la massima celerità: e tale “obbligo non sarebbe rispettato se l’allontanamento fosse ritardato dalla circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale, una procedura (di espulsione) dovesse essere ripresa non alla fase in cui è stata interrotta, bensì al suo inizio”.

2.7. Tanto premesso, occorre, poi, ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che “in materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l’efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia all’art. 2, paragrafo della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all’esito della decisione sul ricorso” (cfr. Cass. n. 22415 del 2015, richiamata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 12476 del 2018; Cass. n. 6072 del 2019, in motivazione).

2.7.1. Questa Corte, poi, ha precisato (cfr. Cass. n. 18737 del 2017 e Cass. n. 699 del 2018, anch’esse entrambe richiamate, in motivazione, dalla già menzionata Cass. n. 12476 del 2018) che, ove, come nella specie, la sospensione del provvedimento impugnato, di rigetto della richiesta di asilo, non sia disposta con provvedimento giudiziale (nel qual caso si sarebbe potuto plausibilmente ritenere la durata limitata al grado di giudizio nell’ambito del quale la stessa era stata sancita), ma sia “direttamente prevista dalla legge (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c)), che non stabilisce quando cessi”, deve concludersi “nel senso di ritenerne la cessazione alla fine dell’intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato”.

2.7.2. Invero, in origine, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (attuazione della Direttiva 2005/95/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status del rifugiato) prevedeva, al comma 6, che il reclamo (forma processuale dell’impugnazione prevista, ratione temporis) non aveva effetto sospensivo, ma che la sospensione potesse essere chiesta alla Corte d’appello; detta previsione è stata soppressa dal D.Lgs. n. 150 del 2011, che, all’art. 19, ha previsto l’applicazione, alle controversie promosse ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 del rito sommario di primo grado, con conseguente assoggettamento ad appello dell’ordinanza del tribunale, secondo la regola generale di cui all’art. 702-quater c.p.c..

2.7.3. Il D.Lgs. n. 142 del 2015, entrato in vigore il 30/09/2015 (anteriormente, quindi, alla, instaurazione, innanzi al Tribunale di Catania, del procedimento n. 17637/2015, di cui si è più volte detto in precedenza, risalente al 12.11.2015, come da relativa certificazione già prodotta dal C. innanzi al Giudice di Pace capitolino, ed oggi riprodotta nel suo ricorso) ha modificato il testo dell’art. 19 citato, con l’inserzione, tra le varie modifiche, del comma 4, con il quale si è sancito che “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”, tranne in alcune ipotesi particolari.

2.7.4. La cessazione dell’effetto sospensivo, in caso di rigetto del ricorso, “con decreto anche non definitivo” del tribunale, è stata invece espressamente prevista soltanto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017, entrata in vigore il 18/04/2017 (al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis al comma 13, introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. cit.), previa abrogazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e tale espressa previsione conferma la tesi che, prima, la cessazione non si verificava, come, del resto, osservato questa Corte nella pronuncia n. 18737 del 2017, a tenore della quale “se la sospensione non si protraesse anche in grado d’appello e di cassazione, non avrebbe molto senso la previsione di termini entro cui definire il giudizio stesso sia in appello che in cassazione”.

2.7.5. La descritta modifica di cui al D.L. n. 13 del 2017, però, deve considerarsi inapplicabile nella vicenda dell’odierno ricorrente, atteso che l’art. 21, comma 1, del citato D.L. ha disposto che quanto previsto dal suo art. 6, comma 1, lett. g), si applica alle cause ed ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L., sicchè alle cause ed ai procedimenti giudiziari introdotti – come, appunto, quello, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 del C. innanzi al Tribunale di Catania – anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo D.L. (cfr. sostanzialmente in tal senso anche Cass. n. 18295 del 2018 e Cass. n. 6072 del 2019, in motivazione).

2.8. Nella specie, allora, al di là della legittimità, o meno, dell’avvenuta acquisizione, da parte del Giudice di Pace a quo, sua sponte ed al di fuori del contraddittorio, della notizia dell’esito dell’impugnazione giudiziale proposta dal C. avverso il diniego oppostogli dalla competente Commissione Territoriale, l’11 settembre 2015, in relazione alla sua domanda di protezione internazionale, risulta di tutta evidenza che quel giudice non ha minimamente considerato l’efficacia sospensiva correlata già al ricorso – pacificamente depositato anteriormente (il 15.11.2015) all’emissione del decreto di espulsione (reso il 17.3.2016) della cui legittimità oggi si discute – avverso il diniego di protezione internazionale, e destinata a protrarsi, stante la già affermata inapplicabilità, ratione temporis, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, (introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017), con la conseguente inespellibilità, medio tempore, dello straniero irregolare, eventualmente solo assoggettabile, in presenza dei relativi presupposti, a trattenimento negli appositi centri (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. n. 12476 del 2018).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento, per quanto di ragione, dei formulati motivi di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti fattuali, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., annullandosi il decreto di espulsione.

4. Le spese seguono la soccombenza, rimanendo a carico della Prefettura di Roma, unico soggetto nei cui confronti doveva effettuarsi la notifica del ricorso (cfr. Cass. n. 12665 del 2019), e si liquidano, come da dispositivo, con attribuzione, esclusivamente per quelle di questo giudizio di legittimità, in favore dell’odierno difensore del ricorrente, che ne ha fatto espressa istanza ex art. 93 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione.

Condanna la Prefettura di Roma al pagamento in favore del ricorrente: a) delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi; b) delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Alessandra Ferrara dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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