Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12206 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 14/65/07, depositata il 22

febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 14/65/07, depositata il 22 febbraio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stato riconosciuto a P.S. il diritto al rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2002: in particolare, per quanto qui interessa, il giudice a quo ha affermato che l’istanza di rimborso presentata il 19.12.2002 non e’ tardiva, con riferimento all’anno d’imposta 1998, che matura il 31.12.1998.

Il contribuente non si e’ costituito.

2. I tre motivi di ricorso appaiono tutti manifestamente fondati: il primo ed il secondo, con i quali si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 poiche’, come risulta dall’esame diretto degli atti, la somma richiesta in restituzione nel ricorso introduttivo era superiore a quella indicata nell’istanza di rimborso (in parte perche’ la prima comprendeva il versamento del secondo acconto d’imposta per il 2002), con conseguente violazione del principio secondo cui per gli importi non compresi nell’istanza di rimborso non si forma il silenzio rifiuto impugnabile; il terzo, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 perche’, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, il termine di decadenza decorre, per costante giurisprudenza, dalla data dei singoli versamenti (anche in acconto), e non certo dal 31 dicembre dell’anno di riferimento.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai detti principi, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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