Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12206 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20776-2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 101,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BAURO, rappresentata e

difesa dagli avvocati BARBARA LOISI E GIUSEPPA RECUPERO;

– ricorrente –

Nonchè da:

CIRCOLO DELLA BORSA, in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO CARROZZA e

CARLO CARROZZA;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la Corte di appello di Messina, pronunziando sull’appello principale del Circolo della Borsa e sull’appello incidentale della lavoratrice, in parziale riforma delle decisioni di primo grado, ha condannato il Circolo della Borsa al pagamento in favore di G.R., a titolo di differenze retributive per l’attività svolta dal 1.3.1986 al 31.3.2000, della somma di Euro 5.425, 106 oltre Euro 824,59 per tfr, Euro 786,00 per indennità ferie non godute e Euro 39,93 per indennità di preavviso e rigettato ogni altra domanda;

che per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso G.R. sulla base di quattro motivi; che la parte intimata ha depositato tempestivo controricorso con contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi; che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Rilevato:

che la proposta formulata dal Consigliere relatore risulta limitata ai soli motivi formulati con il ricorso principale e non anche a quelli formulati con il ricorso incidentale; che pertanto occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa onde consentire al relatore di formulare la proposta, da comunicare alle parti, in conformità della previsione di cui al D.L. n. 168 del 2016 convertito in L. n. 197 del 2016 (art. 1 bis, lett. e)).

PQM

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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