Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12206 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3178-2011 proposto da:

ASSESSORATO LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED

EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA, C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis, in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

V.P., nato a (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

V.P. nato a (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAIROLI 2, presso lo studio

dell’avvocato NUNZIO PINELLI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA –

DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1547/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/10/2010 R.G.N. 2413/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato VITALE ANGELO;

udito l’Avvocato MATTIOLI ANNA per delega Avvocato PINELLI

NUNZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo, pronunziando sul ricorso proposto da V.P. nei confronti dell’Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione della Regione Siciliana (anche Assessorato, di seguito), aveva dichiarato la nullità del provvedimento in data 5.11.2002, con il quale l’incarico di dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento Formazione Professionale, attribuito a V.P. in data 4.12.2001, era stato revocato ai sensi della L.R. Sicilia n. 2 del 2002, art. 96 dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2007.

2. Il Tribunale aveva respinto le domande risarcitorie economiche.

3. Adita in sede di gravame dal V., la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in data 21.10.2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’Assessorato a pagare al V., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma corrispondente all’indennità di posizione, che il medesimo avrebbe percepito se non fosse stato revocato l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento Formazione Professionale.

4. La Corte territoriale ha ritenuto che il mancato adeguamento dell’Assessorato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 23.3.2007 costituiva fonte dì responsabilità, per colpevole inadempimento, a far tempo dalla pubblicazione di detta sentenza.

5. Ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria correlata alla mancata fruizione della retribuzione di posizione, prevista e disciplinata dall’art. 27 del CCNL Area Dirigenza Comparto Regioni ed Autonomie Locali, perchè detta indennità risultava definita per ciascuna funzione dirigenziale entro valori annui lordi e per tredici mensilità.

6. Ha ritenuto inammissibile, in quanto non proposta con il ricorso di primo grado, la domanda di risarcimento del danno per perdita di chances; ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sul rilievo della sua genericità e quella di risarcimento del danno patrimoniale correlata alla mancata fruizione della retribuzione di risultato, prevista dall’art. 29 del CCNL Area Dirigenza Comparto Regioni ed Autonomie Locali, per la mancanza della previsione degli specifici obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi, secondo i sistemi di valutazione previsti dal CCNL. 7. Avverso detta sentenza l’Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione della Regione Siciliana ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

8. Ha resistito con controricorso il V., che ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, rispetto al quale l’Assessorato non ha resistito.

9. In prossimità dell’udienza il V. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

10. I motivi del ricorso principale.

11. Con il primo motivo l’Assessorato denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. 12. Sostiene che a carico di esso ricorrente non sarebbe ravvisabile colpevole inadempimento perchè il provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale in data 5.11.2002 era stato adottato nella vigenza della norma contenuta nella legge Regionale, dichiarata, successivamente, illegittima dalla Corte Costituzionale; che questa sentenza, pur travolgendo l’atto datoriale con effetto retroattivo, non giustificherebbe la condanna risarcitoria ex art. 1218 c.c. 13. Deduce che, come statuito dal giudice di primo grado, con accertamento non oggetto di censura in sede di gravame, non v’era alcuna prova che esso ricorrente avesse rifiutato la prestazione lavorativa del V..

14. Con il secondo motivo l’Assessorato denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c..

15. Censura di erroneità la statuizione di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente all’indennità di posizione che il V. avrebbe percepito, ove non gli fosse stato revocato l’incarico di dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento Formazione Professionale.

16. Deduce che, per effetto della contestuale attribuzione del nuovo incarico dirigenziale di medesimo livello, il V. non aveva subito alcun danno, nè in termini di perdita economica nè in termini di mancato guadagno e che, comunque, l’indennità di posizione è variabile e parametrata alla collocazione nella struttura, alle responsabilità dirigenziali assunte, alla complessità organizzativa; che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere detratta l’indennità di posizione percepita dal V. nell’espletamento del diverso incarico attribuitogli.

17. Sostiene, inoltre, che la Corte avrebbe errato nell’attribuire l’indennità di posizione a far tempo dalla revoca dell’incarico e non dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.

18. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione.

19. Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo statuito che la condotta colpevole era configurabile dalla data di pubblicazione della sentenza, aveva, nondimeno, attribuito il danno con decorrenza dalla data della revoca del dell’incarico dirigenziale.

20. I motivi dell’appello incidentale.

21. Con il primo motivo il V. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di essa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

2. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la domanda di condanna dell’Assessorato alla restituzione delle somme trattenute per effetto della revoca dell’incarico; che la sentenza sarebbe erronea e contraddittoria nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno per perdita di chances, deducendo che questa era stata proposta con il ricorso di primo grado; che la sentenza sarebbe insufficiente e contraddittoria perchè la Corte territoriale nel dispositivo aveva accolto soltanto la domanda di danno patrimoniale correlata alla mancata fruizione della indennità di posizione, dichiarando, però, nella motivazione, la fondatezza anche della domanda di danno correlata alla mancata erogazione della indennità di risultato.

23. Affermata la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, il V. sostiene che la statuizione di rigetto di tale ultima voce di danno sarebbe erronea perchè la revoca dell’incarico era intervenuta quando gli obiettivi propri dell’incarico illegittimamente revocato erano stati conseguiti; deduce che questa circostanza non sarebbe mai stata contestata dall’Assessorato.

24. Con il secondo motivo e con il terzo motivo il V. denuncia, rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c. (rectius art. 115 c.p.c.).

25. A fondamento di entrambi i motivi il ricorrente sostiene che la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali sarebbe erronea perchè siffatta domanda non era generica; deduce che nel ricorso di primo grado e nell’atto di appello tale voce di danno era stata richiesta, con richiamo dei principi affermati da questa Corte con riguardo all’art. 155 c.p.c. (rectius 115 c.p.c.), sia nella componente del danno professionale che in quella di danno esistenziale.

26. In via subordinata, condizionata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, il V. chiede che si accolga la sua domanda, proposta in via subordinata, volta all’accertamento del diritto a ottenere un incarico dirigenziale sostitutivo dello stesso peso di quello revocato.

27. Esame dei motivi dell’appello principale 28. Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, perchè in parte sovrapponibili e correlati, entrambi, alla questione della configurabilità di condotta colpevole successivamente alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 104 del 2007, sono infondati.

29. Le conseguenze risarcitorie, quale effetto della pronuncia di incostituzionalità, sono state esaminate da questa Corte in numerose recenti pronunce (Cass.321/2016, 20100/2015, 289/2014, 355/2013).

30. In particolare, nelle citate pronunce si è affermato che “già la sentenza delle Sezioni Unite 21- 8-1972 n. 2697, ha affermato il principio secondo cui “nel campo dell’illecito, inteso in senso lato, la retroazione della pronuncia d’incostituzionalità è limitata in quanto se può riconoscersi efficacia retroattiva alla cosiddetta antigiuridicità, non può ammettersi che si configuri retroattivamente la cosiddetta colpevolezza. Pertanto la colpa, intesa quale atteggiamento psichico del soggetto, mentre non può sussistere riguardo ad un comportamento autorizzato od imposto da una norma cogente, anche se incostituzionale, fino a che essa sia in vigore ed efficace; peraltro non viene in essere retroattivamente per la caducazione della norma stessa posto che in tale ipotesi la retroazione della dichiarazione d’incostituzionalità si risolverebbe nella statuizione di una inammissibile finzione di colpa”.

31. Tale principio è stato costantemente ribadito da questa Corte e le stesse Sezioni Unite (v. Cass., S.U. 30-7-1993 n. 8478) hanno anche chiarito che la c.d. retroattività delle pronunce di incostituzionalità “è limitata alla “antigiuridicità” delle disposizioni (o norme), che ne siano investite. Queste, infatti, non sono più applicabili – a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione delle pronunce della Corte – art. 136 Cost. – non solo ai rapporti giuridici futuri, ma neanche ai rapporti pregressi, che non siano ancora “esauriti”.

32. Le pronunce stesse, tuttavia, non consentono di configurare –

retroattivamente, quanto fittiziamente (vedi S.U. 2767/72) – la “colpa” del soggetto che – prima della declaratoria di incostituzionalità – abbia “conformato” il proprio comportamento alle disposizioni (o norme), solo successivamente, investite da quella declaratoria.

33. Esula, pertanto, la responsabilità – per tale comportamento –

ove la “colpa” dell’agente, appunto, sia elemento essenziale dell’illecito, che ne risulti configurabile. Infatti è, proprio, il difetto della “colpa” che – pur ricorrendone tutti gli altri requisiti essenziali – esclude la stessa configurabilità – ìn comportamenti “conformi” a disposizioni (o norme), solo successivamente, dichiarate incostituzionali – non solo della responsabilità (ex art. 1224 c.c.), per inadempimento di obbligazioni pecuniarie) ma anche dì qualsiasi illecito contrattuale od extracontrattuale (vedi, per tutte, S.U. 2767-72, cit., 1576-71, sez. lav. 2249-87), nonchè dell’inadempimento legittimante la risoluzione del contratto (vedi sez. 3, n. 4195-74).

34. Ad opposta conclusione si deve, invece, pervenire ove la “colpa” dell’agente non sia elemento essenziale della fattispecie considerata”.

35. In tale quadro sì è, quindi, sviluppata la giurisprudenza successiva, così più volte riaffermandosi il principio secondo cui “l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’Illegittimità costituzionale di una norma, se comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite) non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa (Cass. 26/7/1996 n. 6744, cfr. Cass. 3-2-1999 n. 941, Cass. 10-2-1999 n. 1138, Cass. 14-4-1999 n. 3702, Cass. 5-6-2000 n. 7487, ass. 12-11-

2002 n. 15879, Cass. 4-5-2004 n. 8432, Cass. 22-7-2004 n. 13731, Cass. 13-112007 n. 23565).

36. A tale indirizzo il Collegio intende dare continuità, vertendosi anche nella fattispecie in esame dì semplice pretesa risarcitoria da illecito contrattuale, in relazione alla quale non è certamente ravvisabile una ipotesi (pur sempre eccezionale) di responsabilità che prescinda dalla colpa, (elemento che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana, seppure la prima abbia un particolare diverso regime probatorio – art. 1218 c.c., rispetto all’art. 2043 c.c.).

37. L’Assessorato era, infatti, comunque, tenuto a conformarsi alla norma di legge fin dalla pronuncia di incostituzionalità, ai sensi degli artt. 97 e 136 Cost..

38. Non può attribuirsi rilievo alla circostanza che l’Assessorato non abbia rifiutato la prestazione offerta dal V., rientrando solo nelle prerogative dell’ Amministrazione la possibilità ed il dovere di adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti del provvedimento divenuto illegittimo, anche attraverso l’attribuzione di un incarico equivalente ove si fosse, nelle more, realizzata la ristrutturazione e la riorganizzazione dell’Ufficio, comportanti la modifica o la soppressione delle competenze affidate all’ufficio, in origine affidato al V.. Modifiche, va evidenziato, di cui non v’è cenno alcuno nei motivi in esame.

39. Vanno sul punto richiamate le precedenti pronunzie di questa Corte (Cass. SSUU 3677/2009; Cass. 289/2014) e le sentenze 233/2006, 103 e 104 del 2007 della Corte Costituzionale, che definiscono la tutela riservata al dirigente pubblico e, correlativamente, i doveri che incombono sulla Pubblica Amministrazione nella veste di datore dì lavoro privato.

40. In relazione alla fattispecie in esame, va evidenziato che non risulta censurata la sentenza nella parte in cui ha affermato che l’Assessorato non si adeguò alla pronuncia di incostituzionalità della L.R. Sicilia n. 2 del 2002, art. 96 sul quale era stato fondato il provvedimento di revoca dell’incarico adottato nei confronti del V..

41. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, con motivazione chiara e lineare, priva degli addebitati elementi di contraddittorietà, avendo limitato (cfr.

punto 4 di questa sentenza) la statuizione di condanna – come dovuto e come auspicato dal ricorrente – al solo periodo successivo alla pronuncia di incostituzionalità.

42. Il secondo motivo è inammissibile.

43. La censura in ordine agli elementi incidenti sulla concreta liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale, si risolve, al di ià della titolazione della rubrica, non in una critica ad un principio di diritto, ma, nella sostanza, in un apprezzamento di fatto ed è, dunque, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. 9843/2014).

44. L’Assessorato non ha precisato, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. SSUU 22726/2011) se, e in quale atto processuale, la Corte territoriale sia stata investita della questione relativa all’avvenuta fruizione (e in quale misura) da parte del V. della retribuzione di posizione nello svolgimento dell’incarico “sostitutivo” di quello revocato, fatto rilevante ai fini della quantificazione del danno risarcibile, aì sensi dell’art. 1223 c.c., che si denuncia violato e male applicato.

45. Risulta, di contro, escluso che siffatte circostanze di fatto siano state poste all’attenzione della Corte territoriale, per quanto si desume dalla lettura della sentenza e dal contenuto del ricorso per cassazione, nel quale non v’è cenno alcuno alle difese spiegate su dette questioni negli scritti difensivi di primo e di secondo grado, che nemmeno vengono allegati al ricorso (e non ne è specificata la sede di produzione), in violazione di quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., comnma 1, n. 6.

46. Esame del ricorso incidentale.

47. Pur esprimendo il mezzo d’impugnazione censure – infondate per quanto si dirà oltre di vizi motivazionali, risulta evidente che, nella prospettazione e nelle richieste della parte ricorrente incidentale, il vizio denunciato non attiene soltanto alla sufficienza o logicità della motivazione, e dunque alla ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 bensì anche alla omissione di pronunzia, intesa quale conseguenza della mancata pronuncia sulla domanda restitutoria, e sulla richiesta di condanna al risarcimento per perdita di chances, dichiarata inammissibile, e non decisa.

48. Nonostante la formale riconduzione da parte del ricorrente incidentale all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio rilevato va esaminato, con riferimento ai profili di doglianza formulati con riguardo a dette domande, in termini di censura attinente al procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in conformità con l’orientamento meno formalistico affermatosi in seno alla giurisprudenza dì legittimità, che in questa sede s’intende ribadire (ex multis Cass. SSUU 17934/2013; Cass. 25836/2015).

49. I profili di doglianza sono infondati, perchè la Corte territoriale non è incorsa in omessa pronuncia.

50. Quanto alla domanda di restituzione delle somme trattenute dall’Assessorato, va rilevato che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata (pg. 3^ 1 rigo e pg 2^ terzo capoverso) e dall’atto di appello – nei passi riportati nel ricorso incidentale per cassazione (pg. 16, 17, 18, 19 e 20) -, essa è stata proposta con il ricorso di primo grado ma non anche in sede di gravame, atto questo che non risulta allegato e nemmeno ne è indicata la sede di produzione, in violazione di quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

51. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per perdita di chances, dichiarata inammissibile sul rilievo della sua novità, va rilevato che, per quanto emerge dalle conclusioni formulate nel ricorso di primo grado, nei termini riportati nel ricorso incidentale per cassazione (pg. 15), siffatta domanda non era stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio (anche questo atto non risulta allegato e nemmeno ne è indicata la sede di produzione, in violazione di quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

52. Le doglianze di contraddittorietà ed insufficienza della sentenza, formulate con riguardo alla mancata fruizione della indennità di risultato, sono infondate.

53. Esse non si confrontano con le argomentazioni puntuali e lineari spese dalla Corte per respingere la domanda di risarcimento del danno patrimoniale correlato alla mancata fruizione di detta voce retributiva.

54. La Corte ha bene spiegato, infatti, che la domanda volta al risarcimento del danno per mancato pagamento della indennità di risultato, prevista dall’art. 29 CCNL citato, era infondata per l’assenza della previsione, a monte, di specifici obiettivi annuali e della, successiva, positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti, in coerenza con gli obiettivi prefissati, secondo i sistemi di valutazione previsti dal CCNL. 55. Il riferimento alla indennità di risultato contenuto nella terza pagina, 6 capoverso, rigo 24, è frutto di un evidente errore materiale e non attesta alcuna contraddittorietà tra dispositivo e sentenza, avuto riguardo alla logica concatenazione delle argomentazioni riferite alle previsioni della contrattazione collettiva, quanto alla indennità di posizione ed a quella di risultato.

56. Il secondo ed il terzo motivo, con i quali si denunziano insieme ed indistintamente vizi motivazionali e violazione e falsa applicazione della legge processuale (art. 115 c.p.c.) da scrutinarsi congiuntamente, attenendo entrambi al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (professionale ed esistenziale) sono inammissibili.

57. Essi contengono la contemporanea deduzione di violazione della legge processuale e di vizi di motivazione, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ovvero n. 5.

58. Risulta così preclusa I’ adeguata identificazione del devolutum e viene rimessa al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. SS, UU. 26242/2014, 17931/2013; Cass. n. 19443/2011).

59. Va, inoltre, rilevato che la parte argomentativa, che sorregge entrambi i motivi in esame, non specifica quali siano i fatti che si imputa alla Corte di avere omesso di considerare, quali siano le affermazioni della sentenza tra loro illogiche ed incoerenti, quali siano le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe violato la disposizione contenuta nell’art. 115 c.p.c..

Sicchè con riguardo al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i motivi in esame presentano un ulteriore profilo di inammissibilità.

60. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati.

61. Il rigetto del ricorso principale assorbe la domanda subordinata, proposta dal V. in via incidentale condizionata all’accoglimento del ricorso principale.

62. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Dichiara compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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