Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12206 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 08/05/2019), n.12206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17920-2017 proposto da:

FINADEX SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 325, presso lo studio

dell’avvocato MERCOGLIANO ANTONIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VENATOR SAS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato GRAZIANI LUCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato POLLINI IPPOLITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1632/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con ricorso del 24 giugno 2014, la Finadex s.a.s. di M.G., adiva il Tribunale di Grosseto Sezione specializzata agraria, deducendo di avere stipulato, in data 24 gennaio 1997, con l’allevamento agrituristico Santa Clotilde Srl, per la durata di 15 anni, un contratto di affitto di azienda agricola della concedente, sita in agro di (OMISSIS), composta da fondi rustici, fabbricati rurali e attrezzature. Si trattava di beni aggiudicati in occasione di un’asta giudiziaria il 9 giugno 2000, alla Venator s.s.. Lamentava che tale società, dopo l’aggiudicazione, si era impossessata violentemente degli immobili e per tale motivo chiedeva che fosse dichiarata l’occupazione abusiva dell’azienda da parte di Venator s.s. e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, anche per le migliorie apportate o, in subordine, il pagamento di una somma ai sensi dell’art. 2041 c.c.;

si costituiva Venator s.s. eccependo l’improponibilità della domanda perchè non preceduta da esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto l’unica comunicazione pervenuta faceva riferimento generico a danni da abusiva occupazione. Eccepiva, inoltre, la nullità del contratto di affitto stipulato tra la ricorrente e l’allevamento agrituristico Santa Clotilde Srl, per simulazione assoluta, e comunque per assenza di causa, illiceità o indeterminatezza, nonchè la inopponibilità del contratto alla convenuta perchè non registrato. Infine, deduceva la risoluzione del contratto e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni di cui contestava la fondatezza;

la Sezione specializzata agraria di Grosseto, con sentenza del 10 ottobre 2015, dichiarava improponibile il ricorso;

avverso tale decisione proponeva appello Finadex s.a.s. e resisteva Venator s.s.;

con sentenza del 13 gennaio 2017 la Corte d’Appello di Firenze, Sezione specializzata agraria, in parziale accoglimento della impugnazione respingeva la domanda di risarcimento dei danni;

la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado limitatamente alla declaratoria di improcedibilità delle domande relative alla validità del contratto, trattandosi di controversia inerente ad un contratto agrario, in quanto la domanda era rivolta nei confronti di un soggetto divenuto concedente nel giugno 2000, a seguito di aggiudicazione all’asta dell’azienda agraria, nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata immobiliare. Il contratto, ultranovennale, era opponibile all’aggiudicatario d’asta perchè recante data certa anteriore al pignoramento con la conseguenza che la controversia richiedeva l’accertamento di uno dei rapporti soggetti alle norme speciali che disciplinano i contratti agrari, con devoluzione alla competenza della relativa sezione specializzata. Non ricorreva l’ipotesi di giudizio riassunto a seguito di declinatoria di competenza, con conseguente correttezza della statuizione di improcedibilità, atteso il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;

al contrario, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni non ricorrevano profili di improponibilità. Nel merito la domanda era respinta trattandosi di migliorie dei fondi riferite all’anno 1997 e non alla dedotta azione illecita dell’aggiudicataria, posta in essere nel giugno 2000. Per il resto, difettava ogni elemento di prova riguardo all’ulteriore voce di danno connessa alla mancata possibilità di poter sfruttare pienamente l’azienda, nonchè con riguardo agli altri fatti dedotti;

avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione (erroneamente denominato “ricorso in appello”) Finadex s.a.s. affidandosi a due motivi illustrati da memoria difensiva. Resiste con controricorso Venator s.s..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce l’illogicità e la carenza della motivazione poichè la Corte di merito non avrebbe colto il principio di logica posto a fondamento della domanda di danni, pur riconoscendo l’esistenza di migliorie. Secondo la Corte territoriale tali lavori non costituirebbero una voce di danno, mentre proprio la riduzione solo iniziale del canone contenuta nel contratto di affitto di azienda rappresentava la compensazione dei lavori necessari a ripristinare l’azienda. Sulla base di una presunzione sarebbe stato possibile dedurre che questo costituiva il corrispettivo dei lavori;

sotto altro profilo la Corte di merito erroneamente avrebbe escluso i danni relativi all’occupazione illecita relativi al mancato godimento dell’azienda illegittimamente occupata (pur detraendo i primi tre anni iniziali, nei quali non era previsto un canone). Sulla base di tali elementi avrebbe potuto liquidare in via equitativa i danni ritenuti accertati ai sensi dell’art. 115 c.p.c. o, eventualmente, sulla base di una consulenza che si invocava;

infine, la Corte territoriale avrebbe dovuto condannare la parte resistente alle spese di primo grado dopo avere constatato l’ammissibilità del ricorso e ciò sulla base del principio di soccombenza parziale. Nel giudizio di appello, in considerazione della parziale soccombenza, avrebbe potuto compensare le spese di lite;

il primo motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non trascrivendo il contenuto del contratto di affitto di azienda delle cui clausole si discute. Per il resto, il motivo, riferibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, esula del tutto da tale ipotesi, poichè viene prospettata una ricostruzione dei fatti più appagante per la ricorrente rispetto alla motivata soluzione adottata dalla Corte d’Appello;

analoghe considerazioni riguardano il secondo motivo che fa riferimento al precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e censura la congruità della motivazione, l’omessa attività istruttoria e insiste nella richiesta di consulenza, deducendo la violazione dell’art. 115 c.p.c. Si tratta di profili che non possono essere dedotti in sede di legittimità. Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c. non è dedotta secondo i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, e già individuati da Cass. n. 11892 del 2016;

il terzo motivo, ove qualificabile tale, è inammissibile poichè si richiede alla Corte di legittimità di valutare un potere discrezionale del giudice di appello nel riformare la decisione di primo grado riguardo alla applicazione del criterio di soccombenza davanti al Tribunale e, in secondo grado, davanti alla Corte d’Appello. A riguardo opera il principio secondo cui la facoltà di disporne la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01 e Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006);

peraltro, erroneamente si deduce la soccombenza parziale riferendosi, non all’esito globale finale della lite, ma al parziale accoglimento dell’appello sulla questione di rito e lamentando l’omessa compensazione;

il contenuto della memoria difensiva, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e non art. 378 c.p.c., non aggiunge elementi di novità rispetto alle considerazioni che precedono.

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile-; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto della insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di materia agraria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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