Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12206 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10776/2019 proposto da:

R.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino

Novello, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il

04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catania con cui è stato negato che al ricorrente R.S., originario del (OMISSIS), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo censura il decreto impugnato per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Si lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalle sofferenze patite in Libia per quasi un anno prima di giungere in Italia.

Il motivo è nel complesso infondato.

Quanto alla situazione presente nel paese di origine, essa è stata valutata dal giudice di prima istanza. Si legge, nel decreto impugnato, che menziona, al suo interno (pag. 9), informazioni aggiornate al 2018 tratte dal report di Amnesty International, che il Bangladesh non versa in una preoccupante condizione di violenza generalizzata. Ciò detto, il detto accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

Per quel che concerne il conflitto libico, non appare conferente il richiamo, operato dal ricorrente a pag. 6 del ricorso, alla previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Come è stato chiarito, infatti, il comma 3 del detto articolo, ove è menzione dei paesi in cui sono transitati i richiedenti asilo, “mira solo, ove occorra ad una ricostruzione della vicenda individuale in vista della valutazione complessiva della credibilità del dichiarante, non certo ad ottenere, in ragione del fatto che in un paese di transito (nella specie: la Libia) si consuma un’ampia violazione dei diritti umani, puramente e semplicemente l’accoglimento della propria domanda di protezione internazionale, viceversa da valutare considerando essenzialmente le connessioni tra la vicenda individuale con la situazione del Paese di provenienza accertata secondo le regole probatorie già enunciate da questa Corte” (così, in motivazione, Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861 e Cass. 20 novembre 2018, n. 29875; in tema, da ultimo, Cass. 2 novembre 2020, n. 24193).

2. – Col secondo motivo viene opposta la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. L’istante si duole di ciò: il Tribunale non avrebbe valutato la gravità della attuale situazione del Bangladesh, da correlare alla condizione personale del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; non avrebbe inoltre tenuto conto di ulteriori circostanze: la propria permanenza in Libia e la sua minore età al momento in cui aveva iniziato il viaggio verso l’Italia.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha rilevato che l’istante non aveva “rappresentato significative circostanze in merito ad eventuali fattori soggettivi di vulnerabilità” (pag. 10 del decreto). Tale affermazione – corretta in diritto, visto che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, onde il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016) – osta a che il giudice del merito potesse prendere in esame situazioni di vulnerabilità basate su fatti non dedotti. Quanto, in particolare, all’età del richiedente, il Tribunale ha evidenziato la mancata deduzione di uno specifico motivo di vulnerabilità legato al detto fattore: e, d’altro canto, in questa sede l’istante si limita a riferire di aver intrapreso il viaggio poco prima del compimento della maggiore età, ma non assume che fosse minorenne al momento del suo arrivo in Italia. Per il resto, occorre considerare che, secondo il Tribunale, il racconto del richiedente non faceva emergere profili di rischio correlati al rimpatrio, avendo anche riguardo al grado di tutela dei diritti umani che il Bangladesh può assicurare: tale rilievo riflette, all’evidenza, un giudizio non censurabile nel suo nucleo fattuale. Il giudice del merito ha altresì osservato che le vicissitudini del richiedente correlate al viaggio e al transito in Libia non assumevano più rilevanza, dal momento che il trattamento accordatogli dallo Stato italiano gli aveva consentito di superare il trauma occorso e non esisteva evidenza di “ulteriori patologie mediche derivanti da quanto subito”; sul punto il provvedimento si mostra corretto, dal momento che, se è vero che, ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, ben possono essere prese in considerazione le violenze subite nel paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, tali violenze devono risultare però potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. 15 maggio 2019, n. 13096): ciò che il Tribunale ha, per l’appunto escluso.

3. – Il ricorso è rigettato e non deve statuirsi sulle spese.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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