Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12205 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.G.L.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 59/17/06, depositata il 22 giugno 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 59/17/06, depositata il 22 giugno 2006, con la quale e’ stato riconosciuto il diritto di F.G.L., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per il 1999.
Il contribuente non si e’ costituito.
2. Appare manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso (con assorbimento di ogni altra censura), con il quale si denuncia l’omessa pronuncia del giudice a quo sulla eccezione, formulata dall’Ufficio nell’atto di controdeduzioni in appello (e riportata testualmente nel ricorso), di intervenuta presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 7 con conseguente preclusione del diritto al rimborso.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del secondo motivo, assorbiti gli altri.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
PQM
LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010