Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12205 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.16/05/2017), n. 12205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19394-2015 proposto da:
COMUNE DI FIRENZE, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SERGIO PIRUZZI;
– ricorrente –
contro
T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MICHELE LUCIANO ROSSI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1328/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
il 03/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che con ordinanza in data 3.2.2015, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., l’appello proposto dal Comune di Firenze avverso la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda proposta da T.E., aveva condannato l’ente territoriale al pagamento in favore della predetta di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno scaturito dalla illegittima apposizione del termine ai contratti sulla base dei quali la T. aveva espletato attività di lavoro in favore del Comune;
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso, affidato a due motivi il Comune di Firenze;
che la lavoratrice ha resistito con tempestivo controricorso e contestuale ricorso qualificato come “incidentale” con il quale ha impugnato la ordinanza di inammissibilità della Corte di appello per avere omesso, in dispositivo, la statuizione sulle spese di lite;
che il Consigliere relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso principale in quanto tardivo (ex Cass. 25043/2016);
che il Comune di Firenze ha depositato atto di rinunzia;
che parte controricorrente ha depositato memoria;
che non sussistono i presupposti per la decisione camerale della controversia in assenza di precedenti specifici in terna di rapporto, nell’ambito del peculiare procedimento ex art. 348 bis e ter c.p.c., tra l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado e impugnazione proposta, nell’ambito del medesimo giudizio, avverso la ordinanza di inammissibilità del giudice di appello.
PQM
la Corte, rilevato che non sussistono i presupposti per la trattazione della controversia presso la sesta sezione, dispone la rimessione degli atti alla Sezione quarta.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017