Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12205 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35008/2018 proposto da:

N.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Novello,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il

02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catania con cui è stato negato che al ricorrente N.A., originario del (OMISSIS), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. La sentenza impugnata è censurata per non avere il Tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri di cui ai citt. artt. 3 e 5.

Col secondo motivo si oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il ricorrente lamenta, anzitutto che il giudice del merito non abbia preso in considerazione il dato dell’inesistenza in Pakistan di un’adeguata protezione da parte della polizia locale; ricorda, in proposito, come in sede di audizione personale egli avesse dichiarato come le autorità locali, cui egli si era rivolto per chiedere protezione, non avessero accettato la denuncia e gli avessero richiesto “di portare qualche politico” e avesse inoltre precisato che “quella zona era comandata da un politico e la polizia voleva che noi prima ci rivolgessimo a lui”. Il motivo, poi, contiene una doglianza circa il mancato riconoscimento della sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata.

I due mezzi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini che si vengono a esporre.

Mette conto di premettere, con particolare riguardo al secondo motivo, che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036). Ciò posto, il ricorrente ha inteso evidentemente lamentare, col secondo mezzo, l’omesso esame di quanto da lui dichiarato avanti alla Commissione territoriale; e le circostanze riferite in quella sede non possono non assumere rilevanza decisiva. Per un verso, infatti, in punto di diritto, è da considerare che ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono anche soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5): in altri termini, il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. 6 luglio 2020, n. 13959; Cass. 20 luglio 2015, n. 15192). Per altro verso, in punto di fatto, quanto dichiarato dal ricorrente – documentato nel verbale di audizione (cfr. pag. 9 del ricorso) che, giusta il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, era nella disponibilità dell’organo giudicante – è rappresentativo proprio del detto rifiuto di accordare protezione da parte dell’autorità di polizia.

Quanto riferito dal richiedente con riguardo alla posizione assunta dalle autorità di pubblica sicurezza non poteva essere del resto espunto dagli elementi da valutare ai fini della pronuncia, giacchè il Tribunale, come si è visto, ha ritenuto credibile la vicenda narrata dal richiedente.

3. – Il terzo motivo, con cui l’istante si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 112, 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e che ha ad oggetto la pronuncia reiettiva della domanda di protezione umanitaria, resta assorbito.

4. – In conclusione, i primi due motivi, per quanto di ragione, devono essere accolti, mentre va dichiarato l’assorbimento del terzo. Il decreto è cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Catania che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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