Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12204 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G.C., elettivamente domiciliato in,. ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SULTANA PAOLA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 17.9.07, depositata il 25/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di P.G. C. (che resiste con controricorso), ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef per l’anno di imposta 2000 – emesso in relazione alla plusvalenza realizzata per la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuata dalla nipote del P., risultante donataria di quei terreni per atto di donazione ritenuto simulato dagli accertatori – la C.T.R. Piemonte riformava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso del contribuente), in particolare rilevando che gli indizi posti a base dalla presunta simulazione della donazione tra zio e nipote non potevano ritenersi validi, atteso che la donazione e’ realizzata proprio per arricchire il donatario e, nella generalita’ dei casi, per pianificare i rapporti patrimoniali in ambito familiare, ed aggiungendo che per poter giustificare l’accertamento l’Ufficio avrebbe dovuto acquisire le movimentazioni dei conti correnti dei soggetti coinvolti nella donazione e nella successiva vendita.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione per avere i giudici d’appello ignorato il ragionamento di tipo presuntivo operato dal fisco, liquidando la circostanza del breve lasso di tempo intercorso tra la donazione e la vendita con “l’assunto (tautologico e inconferente) che il familiare arricchito con la donazione… puo’ fare quel che vuole coi beni donati”, e per non aver svolto alcun accertamento istruttorio in ordine all’effettivo percipiente il prezzo di vendita dei terreni, pur avendo ritenuto fondamentale tale accertamento) e’ in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato in quanto: non vengono riportati testualmente in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli atti dai quali desumere gli elementi indiziari offerti in valutazione e non (o mal) valutati dai giudici d’appello; le valutazioni espresse nella breve motivazione della sentenza (pur potendo risultare involute ed eventualmente non condivisibili) non risultano di per se’ illogiche; il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 che prevede la possibile acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, e’ norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo (v. tra numerose altre Cass. n. 18976 del 2007).

Il secondo motivo (col quale si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere i giudici d’appello valutato analiticamente solo uno degli elementi indiziari prospettati, omettendo la valutazione complessiva dei suddetti elementi), e’ manifestamente fondato, posto che effettivamente nella specie i giudici d’appello si sono limitati ad una breve analisi di singoli elementi indiziari, senza indicarli ed esaminarli analiticamente uno per uno e senza darne una valutazione complessiva, e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, il primo dei quali prevede una valutazione analitica di ogni elemento indiziario per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravita’, ossia presentino una positivita’ parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, mentre il secondo prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi, dovendo pertanto ritenersi viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimita’ – a tale sindacato sottraendosi l’apprezzamento circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicita’ o da erronei criteri giuridici – la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (v. tra le altre Cass. n. 19894 del 2005, n. 13819 del 2003, n. 15399 del 2002).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato e il secondo accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Piemonte.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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