Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12204 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4640/2016 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, CARSO 23, presso

lo studio dell’avvocato ARTURO SALERNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA BORRI;

– ricorrente –

contro

C.F., L.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

VOLANTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

NICCOLO’ ANDREONI, FELICITA FAVELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1165/2015 della CORTE D’APPELLO di depositata

il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che O.B. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza 18-30 giugno 2015 della Corte d’appello di Firenze che ha rigettato il suo appello avverso sentenza n. 2111/2014 del Tribunale di Firenze, e che si sono difesi con controricorso gli intimati L.E. e C.F.;

rilevato che in data 22 marzo 2017 il difensore della ricorrente, avvocato Luca Borri, ha comunicato che dal 21 febbraio 2017 è divenuta esecutiva nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense e che, pertanto, essendo la parte rimasta priva del difensore, deve essere disposto un rinvio a nuovo ruolo per consentirle di munirsi di altro difensore (argomentazione svolta in riferimento a S.U. 13 gennaio 2006 n. 477, S.U. 9 giugno 2005 n. 14757 e Cass. 10 ottobre 2007 n. 21142);

ritenuto che effettivamente, per tutelare il diritto alla difesa visto quanto esposto in tale comunicazione, si debba disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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