Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12204 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 14/06/2016), n.12204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17350-2013 proposto da:

OLYMPUS ITALIA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo Studio TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE TRIFIRO’,

GIAMPAOLO TAGLIAGAMBE, PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S., P.G., P.M.,

C.J.;

– intimati –

nonchè da:

P.S., C.F. (OMISSIS), P.G. C.F.

(OMISSIS), C.J. C.F. (OMISSIS),

P.M. C.F. (OMISSIS), quali eredi di P.

G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL SUDARIO

18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PELAGGI, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

OLYMPUS ITALIA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo Studio TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE TRIFIRO’,

GIAMPAOLO TAGLIAGAMBE, PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2107/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/04/2013 R.G.N. 1811/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito l’Avvocato PELAGGI LUIGI per delega Avvocato LAGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PR.GI. era dipendente della società Olympus Italia s.r.l. dal 16 novembre 1995, nominatane procuratore con delibera del 4 dicembre 1995 e con assunzione della qualifica dirigente dal 25 settembre 2000, area manager per la Campania e il Lazio. A seguito di contestazione disciplinare datata 8 ottobre 2007, intervenuta in costanza di malattia ed accompagnata da sospensione cautelare, veniva licenziata in tronco con comunicazione del 12 dicembre 2007.

La Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 2676 depositata il 14 maggio 2013,. per quello che qui ancora rileva confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di accertamento della non rispondenza delle mansioni in concreto svolte alla qualifica dirigenziale, l’eccezione di genericità e intempestività della contestazione disciplinare e l’eccezione di nullità del licenziamento per mancata audizione personale della lavoratrice; andando poi di contrario avviso rispetto al primo Giudice, dichiarava illegittimo il licenziamento per l’infondatezza degli addebiti, che attenevano all’avere proposto ed autorizzato lavori di ristrutturazione e rifacimento delle sale operatorie presso l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), non inclusi nell’originario contratto che aveva ad oggetto la fornitura di beni e servizi per la suddetta Azienda; condannava la società a pagare agli eredi della P., nel frattempo deceduta, l’indennità di mancato preavviso nella misura di 12 mensilità, l’incidenza della stessa sul TFR, l’indennità supplementare determinata in 18 mensilità della retribuzione, nonchè il risarcimento del danno non patrimoniale nelle componenti del danno all’onore, alla reputazione ed all’immagine professionale, determinato dall’ingiuriosità del licenziamento, liquidato in valore attuale in Euro 60.000.

Per la cassazione della sentenza Olympus Italia s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui hanno resistito gli eredi di PR.GI., che hanno proposto altresì ricorso incidentale affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso Olympus Italia s.r.l. La società ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Esame del ricorso principale:

1. Con il primo motivo, Olympus Italia s.r.l deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento a fatto controverso decisivo per il giudizio. Lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che i fatti contestati non si riferissero al comportamento illecito più grave posto in essere dalla dott.ssa P. che, con lettera del 5 dicembre 2006, senza previa autorizzazione da parte dell’amministratore delegato e,senza alcun formale ordine ricevuto dall’ospedale, aveva indirizzato all’ospedale (OMISSIS) una lettera a propria firma con la quale, nella qualità di procuratore di Olympus Italia, impegnava la società ad eseguire le opere edili necessarie all’adeguamento delle due sale operatorie in cui sarebbero state installate le apparecchiature endoscopiche oggetto della fornitura, precisando che tali opere (poi costate 380 mila Euro) sarebbero state eseguite a totale carico della società e senza alcun onere aggiuntivo.

1.1. Tale motivo non è fondato.

La Corte di merito ha premesso a pg. 4 che con il settimo motivo d’appello era stata contestata la sentenza di primo grado laddove, in violazione del diritto di difesa, il Tribunale aveva valutato i lavori di ristrutturazione e ammodernamento delle sale operatorie dell’Ospedale (OMISSIS) avvenuti nel dicembre 2006, che non avevano alcun collegamento neppure indiretto con i fatti oggetto di contestazione, che riguardavano vicende successive. A pg. 20 ha poi dato atto che era fondata la doglianza dell’appellante e che i fatti contestati in effetti non si riferivano a quanto accaduto nel dicembre 2006, ma erano limitati alla censura della “mancanza di regolare ordine emesso e autorizzato in conformità a quanto previsto dalle procedure aziendali per i lavori di cui all’offerta in data 17 maggio 2007 ed alla fattura datata 4 giugno 2007, di Hospital Tecnoart”.

La Corte d’appello, quindi, nel rilevare che nessun riferimento veniva fatto nella contestazione disciplinare alla lettera del dicembre 2006, sicchè la stessa non poteva essere esaminata ai fini della legittimità del recesso, si è attenuta al principio consolidato dell’ immutabilità della contestazione disciplinare, che preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, condotte nuove ed ulteriori rispetto a quelle enunciate, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la L. n. 300 del 1970, art. 7 assicura al lavoratore incolpato (ex multis, Cass. n. 17604 del 10/08/2007, n. 6499 del 22/03/2011).

Nè può ormai dubitarsi dell’applicabilità anche al licenziamento disciplinare del dirigente apicale della garanzia procedimentale dettata dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2, (Cass. n. 2553 del 10/02/2015, n. 6367 del 21/03/2011), rispondente ad un principio di civiltà giuridica.

Nessun vizio di violazione di legge è quindi riscontrabile nella motivazione del Giudice di secondo grado, mentre la ricostruzione della concatenazione fattuale dettagliatamente operata dalla Corte al fine di escludere la ricomprensione nella contestazione delle ulteriori condotte valorizzate dalla società non viene qui efficacemente contestata, specie considerato che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi attengono alla negazione operata dalla Corte di merito della giustificatezza del recesso.

Con il secondo, la società deduce infatti violazione degli artt. 2118 e 2119 c.c. insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento a fatto controverso decisivo per il giudizio. Lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la sussistenza sia della giusta causa che della giustificatezza del licenziamento sulla base di una motivazione contraddittoria rispetto agli accertamenti in fatto operati dalla stessa Corte, dai quali risultava comprovato che la dottoressa P. avesse autorizzato il pagamento di una fattura relativa a lavori che sapeva non essere stati mai approvati nè dalla società nè dall’ospedale.

3. Come terzo motivo, deduce violazione dell’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti del terziario 23 gennaio 2008 e insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento a fatto controverso decisivo per il giudizio ed addebita alla Corte di avere escluso in modo immotivato la giustificatezza del licenziamento.

3.1. I due motivi sono infondati.

E’ vero che in tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di concedere il preavviso o di pagare l’indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall’obbligo di pagare l’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva. E difatti questa Corte ha chiarito che ai fini della giustificatezza del medesimo, può rilevare qualsiasi motivo, purchè apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l’ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente, sicchè maggiori poteri presuppongono una maggiore intensità della fiducia e uno spazio più ampio ai fatti idonei a scuoterla (Cass. n. 24941 del 10/12/2015, n. 2205 del 3/2/2016, n. 5671 del 10/04/2012, n. 15322 del 07/08/2004, n. 12562 del 27/08/2003). La Corte territoriale non si è discostata da tali principi, considerato che nel caso la valutazione non è stata tanto finalizzata a valutare la gravità della condotta addebitata, quanto la sua effettiva realizzazione. I due motivi, al di là della rubrica di stile, sollecitano quindi in sostanza una diversa lettura delle stesse risultanze già esaminate dalla Corte d’appello, in contrasto con la previsione del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con richiesta che risulta inammissibile.

4. Come quarto motivo, la ricorrente principale lamenta violazione degli artt. 1453, 2043 e 2697 c.c. ed omessa ovvero in subordine insufficiente motivazione in relazione a Censura la sentenza impugnata laddovefatto controverso e decisivo.

ha attribuito al licenziamento oggetto di causa la natura di licenziamento ingiurioso, così accogliendo la domanda risarcitoria in relazione al preteso danno non patrimoniale. Sostiene che per l’ipotesi di licenziamento ingiustificato di un dirigente la penale rappresentata dall’indennità supplementare esaurisce l’intero ambito dei danni risarcibili. Aggiunge che nel caso neppure sussisteva la natura ingiuriosa del recesso, considerato che i fatti oggetto di contestazione erano estremamente gravi, che essi furono rappresentati senza alcuna modalità di espressione ingiuriosa, che la scelta di sospendere cautelativamente la lavoratrice appariva del tutto giustificata ed era priva di potenzialità lesiva dell’immagine professionale.

4.1. Il motivo è fondato nel senso di seguito specificato.

Come questa Corte ha precisato, il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il suo datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest’ultimo, rivendica, il risarcimento del danno riconducibile alla condotta datoriale, è tenuto a provare i fatti posti a fondamento della relativa domanda, non derivando gli effetti risarcitori automaticamente dall’accertata illegittimità del suddetto recesso (a cui è, invece, correlato direttamente il diritto all’ottenimento dell’indennità supplementare di preavviso), e, pertanto, deve assolvere all’onere di riscontrare il verificarsi dei comportamenti datoriali cui ha addebitato, in ragione della loro gravità, la lesione del decoro e della sua integrità psicofisica, che devono essere supportati dall’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo dello stesso datore di lavoro, senza che possa al riguardo operare, ai sensi dell’art. 1229 c.c., comma 1, alcuna clausola escludente in via preventiva tale responsabilità a carico del debitore-imprenditore, che, se prevista, sarebbe da considerarsi nulla (cfr. Cass. 27197 del 2006, n. 6847 del 2010).

La liquidazione forfettaria prevista dalla contrattazione collettiva copre dunque tutti i danni collegati all’illegittimità del licenziamento ex se, anche sotto il profilo del danno biologico. Solo in caso di licenziamento ingiurioso, o persecutorio, o vessatorio, detto danno è autonomamente risarcibile (in tal senso, possono infatti richiamarsi i principi dettati con riferimento alla liquidazione forfettaria compiuta dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 da Cass. n. 63 del 2015, n. 5730 del 2014, n. 6845 del 2010; n. 5927 del 2008). Oggetto dell’accertamento dell’ingiuriosità o vessatorietà del recesso non è quindi l’illegittimità del licenziamento, ma le sue modalità, con la conseguenza che l’eventuale ulteriore danno diventa conseguenza (non della perdita del posto di lavoro e della retribuzione, bensì) dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato.

Questa Corte ha poi in più occasioni affermato che il licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, che dà luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio (Cass. n. 23686 del 19/11/2015, n. 5885 del 2014, n. 17329 del 2012, n. 21279 del 2010, n. 6845 del 2010; n. 15469 del 2008).

Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi. Ha infatti ritenuto che l’ingiuriosità del licenziamento fosse da ravvisarsi nella gravità dei fatti addebitati, rivelatisi poi infondati, che erano tali da determinare una significativa lesione dell’onore e della reputazione dell’immagine professionale della dirigente, dipendente dal 1995 con mansioni dirigenziali di responsabilità, che si era vista estromettere dal posto di lavoro ad un’età in una condizione di salute che la rendevano particolarmente vulnerabile e con addebiti che comportavano necessariamente un deleterio impatto sulla sua reputazione professionale, per le conseguenze derivanti dalla conoscenza dei motivi del licenziamento nell’ambiente di lavoro.

La motivazione della Corte territoriale si incentra così sostanzialmente sulla gravità dell’addebito, profilo che tuttavia ridonda nell’infondatezza dello stesso, non su elementi ulteriori e correlati alle modalità con le quali lo stesso è stato contestato od a diverse concorrenti circostanze. Nè si motiva sul perchè l’intimata sospensione cautelare abbia rivestito profili di ingiuriosità, considerato che la condotta addebitata traeva origine da una situazione problematica effettivamente verificatasi nell’ambito dell’organizzazione aziendale, con significativa incidenza anche economica sull’appalto in atto, pur erroneamente addebitata alla signora P., che determinò l’elevazione di contestazione disciplinare anche nei confronti di altro dirigente.

2. Esame del ricorso incidentale.

1. I primi cinque motivi prospettano questioni che attengono alla procedura disciplinare adottata.

Con il primo, gli eredi di PR.GI. deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 416 e 101 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 30, comma 13 e art. 35, comma 1 del vigente C.C.N.L. dirigenti commercio e lamentano che la Corte abbia rigettato l’eccezione di violazione del principio di immutabilità della contestazione ritenendola erroneamente tardiva.

2. Come secondo motivo, deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 112 c.p.c. in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione di violazione del principio di specificità della contestazione.

3. Come terzo motivo, deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, dell’art. 111 Cost., comma 2 e dell’art. 112 c.p.c. in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione di violazione del principio di tempestività dell’addebito e della mancata valutazione dell’affidamento e dell’illegittimo cumulo degli addebiti, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla dimostrazione dei fatti che giustificano il ritardo nella contestazione.

4. Come quarto motivo, deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, dell’art. 32 Cost., comma 2, in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione di mancata concessione dell’audizione personale a discolpa e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in un ordine all’onere probatorio di dimostrare la sussistenza di una malattia impeditiva della predetta audizione.

5. Come quinto motivo, lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 300 del 1970 in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare.

5.1. La conferma della sentenza della Corte territoriale laddove ha ritenuto illegittimo il licenziamento, assorbe l’esame dei motivi che precedono che, tendendo a farne valere l’illegittimità per diversi e concorrenti profili, restano di fatto non più supportati da concreto interesse.

6. Come sesto motivo, i ricorrenti incidentali deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 35 del C.C.N.L. dirigenti commercio e dell’art. 2118 c.c. in ordine al mancato riconoscimento del diritto al pagamento della retribuzione relativa al periodo di malattia successiva licenziamento.

Lamentano in primo luogo che la Corte d’appello, in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva, abbia ingiustamente escluso dal computo dell’indennità di preavviso l’incidenza dell’indennità ferie e permessi non goduti nel correlativo periodo;

inoltre, lamentano che abbia negato il diritto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di malattia, basandosi sulla cosiddetta efficacia obbligatoria del preavviso e ritenendo che anche se ingiustificato il licenziamento comportasse l’immediata cessazione del rapporto. Riferiscono che la malattia nel,momento in cui è stato intimato di licenziamento (12 dicembre 2007) era già insorta e persistente, essendo iniziata in data 11 ottobre 2007 ed essendosi protratta senza soluzione di continuità fino a tutto il 31 ottobre 2008; ne conseguirebbe che anche la cosiddetta efficacia obbligatoria del preavviso sarebbe del tutto irrilevante. Richiamano l’art. 35, comma 7 del C.C.N.L. dirigenti commercio, che sancisce che il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione del licenziamento, e l’art. 35, comma 8, che sancisce che nel caso di assenza per malattia il periodo di preavviso rimane sospeso per tutta la durata e nei limiti del comporto.

6.1. Il motivo è in primo luogo inammissibile, in quanto la mancata riproduzione ed allegazione al ricorso dei prospetti paga (in violazione delle prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) impedisce di comprendere la doglianza in relazione alla retribuzione assunta a base del calcolo dell’indennità di mancato preavviso.

6.2. La contestazione della ricostruzione fattuale premessa dalla Corte di merito, che non si sarebbe avveduta che il licenziamento è stato intimato in costanza di malattia, è poi effettuata dai ricorrenti incidentali solo genericamente richiamando il doc. n. 40, senza riportarne il contenuto, nè allegarlo agli atti, sicchè neppure si comprende, pur nell’ambito di una patologia che si comprende essere stata di lunga durata, in che termini si sia effettivamente realizzata l’assenza dal lavoro.

6.2. Quanto al principio dell’efficacia (reale o obbligatoria) del preavviso, si premette che la Corte non ha esaminato la portata delle relative previsioni della contrattazione collettiva, sicchè trattasi di questioni nuove che come tali non possono essere esaminate nel giudizio di legittimità, neppure esplicitandosi se ed in che modo esse sarebbero state poste nel giudizio di merito.

6.3. Sotto l’altro profilo posto, il motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale si è attenuta al principio reiteratamente affermato da questa Corte, cui occorre dare continuità, secondo il quale alla stregua di una interpretazione letterale e logico-

sistematica dell’art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale – che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso (Cass. n. 11740 del 21/05/2007, n. 22443 del 04/11/2010, n. 11086 del 3/7/2012, n. 11086).

7. Come settimo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame di molteplici fatti decisivi per il giudizio, in ordine al rigetto immotivato delle domande di risarcimento dei danni biologico, da perdita della capacità lavorativa specifica, da mancata assegnazione degli obiettivi, nonchè di pagamento dell’una tantum.

7.1. Il motivo è fondato nel senso di seguito illustrato.

La Corte d’appello non ha esaminato i motivi proposti con il nono motivo di appello, ritualmente trascritto nel ricorso, con il quale si reiteravano le domande oggetto del motivo, rigettate dal Tribunale sul presupposto della legittimità del licenziamento. E difatti nel riportare il contenuto del nono motivo alla pagina 4 della sentenza, la Corte territoriale si è limitata a prenderne in esame la prima parte. Sussiste quindi il lamentato vizio di omessa pronuncia, anche se l’esame della domanda avente ad oggetto il danno biologico e da perdita della capacità lavorativa specifica sarà di necessità successivo all’esame relativo alla questione posta con il quarto motivo del ricorso principale e condizionato dalla relativa soluzione.

La sentenza dev’essere quindi cassata in relazione ai motivi accolti, rigettati gli ulteriori motivi del ricorso principale e il sesto motivo del ricorso incidentale ed assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso incidentale. Il giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame in coerenza con i principi qui posti, e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale e il settimo motivo del ricorso incidentale; rigetta gli ulteriori motivi del ricorso principale e il sesto motivo dl ricorso incidentale;

dichiara assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA