Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12204 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 07/05/2021), n.12204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13878/2019 proposto da:

O.I.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Ceppi Fabrizio, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n.

12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Firenze – Sez. di Perugina;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 da dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Perugia ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte da O.I.I., nato a (OMISSIS), il quale aveva narrato di essere fuggito dalla Nigeria per timore di essere perseguitato dai membri del culto locale “(OMISSIS)” che, dopo circa un anno dalla morte del padre (avvenuta ad (OMISSIS)), lo avevano convocato in un tempio per compiere un rito di iniziazione destinato a farlo diventare un capo religioso, ma egli, “orripilato dalla vista di corpi mutilati” (sacrificati nel contesto di qualche rito) era fuggito a Lagos, dove però i membri della setta lo avevano inseguito per indurlo a prendere il posto paterno. Infine, all’età di venti anni era arrivato in Italia.

1.1. Il ricorrente ha impugnato la decisione negativa del tribunale con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

1.2. Il Ministero dell’interno si è limitato a depositare un “atto di costituzione” per “l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione” ex art. 370 c.p.c., comma 1; la Commissione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere il tribunale erroneamente ritenuto il ricorrente non credibile.

3. Il secondo mezzo denuncia “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della Convenzione di Ginevra del 18 luglio 1951, ratificata con L. 24 luglio 1954, n. 722,

modificata con Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con L. 14 febbraio 1970, n. 95”, per avere il tribunale erroneamente ancorato il disconoscimento dello status di rifugiato alla ritenuta inattendibilità del richiedente.

4. Le censure, che in quanto strettamente connesse vanno esaminate congiuntamente, sono inammissibili.

4.1. Entrambe si fondano infatti sulla confutazione delle argomentate valutazioni di non credibilità del racconto – anche con specifico riguardo al culto denominato “(OMISSIS)”, oggetto di indagine informativa del tribunale – fondate sulle incongruenze, contraddizioni e illogicità descritte a pag. 2 e pag. 4 del decreto impugnato, le quali integrano un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero per assoluta mancanza, apparenza o perplessità della motivazione, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza motivazionale e l’ammissibilità di una prospettazione alternativa sul significato delle dichiarazioni rese (Cass. 28643/2020, 23497/2020, 13578/2020, 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 11925/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 16925/2018, 8758/2017). Simili censure si risolvono infattinell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, però estranea all’esatta interpretazione della norma ed inerente alla tipica valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

5. Il terzo motivo assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, lett. b) e c), nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale negato la protezione sussidiaria “unicamente sulla base di quanto dichiarato dal ricorrente riguardo ai motivi che lo spinsero a lasciare il proprio Paese, mancando tuttavia di accertare” i presupposti di cui del citato art. 14, lett. c).

5.1. La censura è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale in realtà reca a pag. 4 anche la motivazione in tesi omessa, evidenziando “che le fonti non documentano, nella zona di provenienza della parte istante, situazioni di violenza indiscriminata e/o di conflittualità tali da costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente”, con conseguente difetto delle condizioni che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, integrano il presupposto della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Anche in tal caso si tratta di critica che in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, tende a sovvertire l’esito delle indagini e delle valutazioni del Tribunale che integrano un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018); nè del resto il ricorrente si è peritato di trascrivere o quantomeno indicare in ricorso specifiche COI attestanti in tesi una realtà diversa (cfr. Cass. 22769/2020, 4037/2020, 13255/2020, 9230/2020, 13897/2019, 13449/2019, 11312/2019).

6. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, nonchè D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il tribunale ravvisato particolari condizioni di vulnerabilità del ricorrente – nonostante le minacce ricevute dai membri del culto “(OMISSIS)”, la sua giovane età e la situazione di violenza diffusa esistente in Nigeria – in vista della necessaria valutazione comparativa.

6.1. Anche questo motivo è inammissibile, poichè la critica è di tipo meritale, sovrapponendosi alle motivate valutazioni del giudice a quo circa l’inesistenza di profili di vulnerabilità (una volta esclusa la credibilità del narrato) e di una integrazione sociale del ricorrente in Italia (basata solo sulla frequenza di corsi di lingua).

6.2. Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che il giudizio di inattendibilità espresso ai fini della protezione internazionale, pur non precludendo ex se la valutazione della protezione umanitaria (ex multis, Cass. 2960/2020, 8020/2020, 10922/2019) può comunque influire su quest’ultima, ove le circostanze ritenute non credibili esauriscano – come nel caso di specie – il quadro fattuale sulla cui base deve effettuarsi il riscontro dei “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (Cass. 1040/2020, 23778/2019). Inoltre, il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non potrebbe essere concesso solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U., 29459/2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

7. Alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U., 23535/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

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