Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12204 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1826/2010 proposto da:

ISTITUTO S. MARIA DELLA PURITA’, elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO GAETANO LA LOGGIA 33, presso lo studio dell’avvocato MADDALENA

MATARAZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato MATARAZZO Ernesto,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4476/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/07/2009, r.g.n. 8641/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M. ha convenuto in giudizio l’Istituto S. Maria della Purità chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 78.815.843 a titolo di differenze retributive, compenso per lavoro straordinario, tredicesima mensilità, retribuzione per maternità e trattamento di fine rapporto, in relazione all’attività da essa prestata alle dipendenze dell’Istituto in qualità di addetta all’assistenza degli anziani.

Il Tribunale di Avellino ha accolto parzialmente la domanda, condannando l’Istituto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 4.111.39, oltre accessori di legge, con decisione che, sull’appello della lavoratrice, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli, che ha condannato l’Istituto resistente al pagamento della maggior somma di Euro 20.465,25 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ritenendo provato, in forza degli elementi desumibili dalla prova testimoniale, un orario di lavoro di tre ore giornaliere (nella giornata di domenica e nei giorni festivi) nel periodo giugno-dicembre 1994 e di quattro ore giornaliere (oltre un’ora la domenica) nel periodo 1995-1999.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Istituto S. Maria della Purità affidandosi a due motivi di ricorso.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su un fatto decisivo della controversia, ripercorrendo criticamente le risultanze della prova testimoniale e proponendo una diversa lettura delle stesse per quanto concerne, in particolare, la prova dell’orario di lavoro.

2.- Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, sull’assunto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato circa la necessità di disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio, nonchè circa le ragioni per le quali non si dovesse tener conto della consulenza tecnica già espletata in primo grado.

3.- Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009). Si è altresì precisato che la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse la giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell’attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall’istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 42/2009, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 5434/2003). Per quanto riguarda la valutazione della prova testimoniale, questa Corte ha ulteriormente precisato che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 42/2009, Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 4347/99, Cass. n. 3498/94).

Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l’affermazione che le circostanze riferite dai testimoni andavano poste in connessione tra loro e che, sulla base di tali circostanze, considerato che la ricorrente risultava addetta al servizio di accudimento degli anziani, che comprendeva l’assistenza nel compimento degli atti essenziali del vivere quotidiano, come il lavarsi, il vestirsi, la somministrazione di farmaci e il servizio a tavola, era del tutto coerente con l’ampiezza dei compiti che rientravano nello stesso servizio,e con il numero dei soggetti da accudire, ritenere che l’orario lavorativo della ricorrente corrispondesse a quello osservato da altre colleghe di lavoro,che svolgevano le stesse mansioni della F., distribuite nel corso della giornata.

Le contrarie affermazioni dell’Istituto ricorrente, secondo cui nessun testimone avrebbe riferito direttamente sull’orario di lavoro osservato dalla F. e sui tempi di svolgimento della giornata lavorativa, si risolvono nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra detto, alle circostanze emerse dalle deposizioni testimoniali, poste in connessione tra loro, limitandosi in definitiva ad una critica che si risolve in una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d’appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di legittimità di quest’ultima.

4.- Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato che il giudizio sulla necessità o utilità di fare ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e, se adeguatamente motivato in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacato in sede di giudizio di legittimità; con la ulteriore precisazione che la motivazione, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, può anche essere implicitamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, effettuate dal suddetto giudice (cfr ex plurimis, Cass. n. 9379/2010, Cass. n. 15219/2007, Cass. n. 10849/2007, Cass. n. 4853/2007, Cass. n. 7078/2006, Cass. n. 4660/2006). Sotto altro profilo, si è precisato che il giudice che aderisca alle conclusioni di una delle due consulenze espletate non è obbligato ad indicare le ragioni per cui disattende la contraria valutazione dell’altro consulente tecnico d’ufficio, potendosi tali ragioni ritenere coincidenti con le considerazioni incompatibili con la consulenza tecnica d’ufficio disattesa ed espresse nella consulenza condivisa (Cass. n. 3517/2000).

Nella fattispecie all’esame, il giudice d’appello ha ritenuto di disporre la rinnovazione delle indagini peritali e di fare propri i risultati della seconda consulenza, osservando che “il dato differenziale fra gli elaborati descritti, oltre, evidentemente, al numero delle ore lavorative tenute in conto, è costituito dal computo, nell’ambito delle somme da percepire, anche dei superminimi individuali” e che, sotto tale profilo, l’elaborato peritale dovesse ritenersi immune da censure, in quanto l’elemento retributivo che era stato così incluso nel computo della paga base non era connesso ad un istituto di natura tipicamente contrattuale e ben poteva essere utilizzato, dunque, ai fini della determinazione della giusta retribuzione.

5.- Si tratta, dunque, di valutazioni rimesse al giudice del merito, non censurabili nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistite da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perchè il ricorrente, limitandosi a lamentare il vizio di motivazione della sentenza impugnata circa un fatto decisivo della controversia, ovvero a censurare detta sentenza per avere integralmente recepito il contenuto della seconda consulenza tecnica d’ufficio, non ha indicato le ragioni per cui tale motivazione dovrebbe ritenersi inidonea a sorreggere la decisione, sicchè le censure espresse rimangono confinate ad una critica priva dei necessari caratteri di completezza e specificità, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione della sentenza impugnata.

6.- Il ricorso va quindi rigettato.

Stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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