Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12203 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 18/05/2010), n.12203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DST Costruzioni s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Salici 13/D presso lo studio dell’avvocato MELI Michele,

rappresentata e difesa dall’avv.to Sardella Giovanni per mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Amministrazione Finanziaria dello Stato e Agenzia centrale delle

Entrate;

– intimati –

avverso la decisione n. 115/16/05 della Commissione tributaria

regionale di Palermo, emessa il 26 settembre 2010 2005, depositata il

28 novembre 2005, R.G. 533/04;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso riportandosi alle conclusioni

scritte di inammissibilita’ del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 21 maggio 2009 e’ stata depositata relazione dalla quale si evince che:

la controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della srl DST Costruzioni del diniego di esenzione dall’ILOR ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Siracusa sul presupposto della mancanza del requisito dell’organizzazione industriale in capo alla societa’ richiedente;

la CTP di Siracusa ha accolto il ricorso mentre la CTR accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate ha rilevato che nella specie deve ritenersi insussistente il requisito della industrialita’, vale a dire la esistenza di uno stabilimento tecnicamente organizzato idoneo a concretizzare una organizzazione industriale stabile, teleologicamente e necessariamente preordinata allo sviluppo del Mezzogiorno, supportata dalle attrezzature, anche non infisse al suolo, necessarie per svolgere la dichiarata attivita’ produttiva;

ricorre per Cassazione la societa’ contribuente deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101, del D.L. n. 244 del 1995, art. 18, comma 2 (convertito in L. n. 341 del 1995), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; rilevato che la relazione citata ritiene il ricorso inammissibile e comunque infondato per le seguenti ragioni:

a) la censura relativa alla motivazione e’ priva di una indicazione riassuntiva e sintetica che consenta al giudice di valutare il contenuto e l’ammissibilita’ del ricorso (si veda Cass. 8897/2008);

b) la censura relativa alla violazione o falsa applicazione di legge si conclude con un quesito di diritto che per la prima parte (se il requisito del radicamento territoriale dell’impresa necessario per beneficiare dell’esenzione decennale dall’ILOR deve essere individuato in elementi che non coincidono necessariamente con la presenza di costruzioni ed impianti stabilmente infissi al suolo, non dipendendo la stabilita’ dell’insediamento produttivo dalle caratteristiche fisiche della struttura imprenditoriale ma dal suo collegamento organizzativo e funzionale con un determinato territorio) si dimostra inconferente avendo, come si e’ detto, la CTR fatto riferimento anche ad attrezzature non infisse al suolo;

per la seconda parte il quesito (se ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione il requisito atti all’uso deve essere inteso nel senso di riconoscere l’agevolazione anche a quelle iniziative che nascono e si sviluppano allo scopo di creare opportunita’ di sviluppo e lavoro nel Mezzogiorno sempre che dimostrino interesse alla realizzazione di un impianto produttivo) esprime una censura infondata in quanto il mero interesse alla realizzazione di un impianto produttivo non puo’ costituire il presupposto per l’esenzione decennale dall’ILOR prevista dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101 perche’ la norma in questione prevede che sia necessaria l’esistenza di strutture e installazioni predisposte al fine dell’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale e create ex novo ancorche’ non riferibili a iniziative produttive nuove (si veda Cass. civ. 5654/2006);

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile perche’ il quesito di diritto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e, nella sua seconda parte, deduce una interpretazione della norma palesemente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimita’ mentre il motivo relativo al vizio di motivazione e’ generico non autosufficiente e sfornito della prescritta indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione; ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione quanto alle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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