Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12203 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19267/2016 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

CSM;

– intimato –

avverso il decreto n. 2061/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

osserva quanto segue:

M.M.A. ha proposto un ricorso – che per quanto si verrà ad esporre va trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. – che ha redatto personalmente e che qualifica ex art. 111 Cost., non identificando in esso, peraltro, alcun intimato; e tale ricorso non risulta essere stato notificato ad alcuno. Non è compiutamente identificato neppure il provvedimento avverso il quale il ricorso si propone, soltanto emergendo dalla sua illustrazione che è stato presentato a seguito di un esposto dell’attuale ricorrente al Consiglio Superiore della Magistratura e di un “decreto” della Corte d’appello di Perugia del 30 ottobre – 5 novembre 2013, laddove peraltro risulta essere stato depositato nella cancelleria di questa Suprema Corte soltanto 18 agosto 2016. Tutte queste sue caratteristiche rendono evidente, per plurime ragioni, l’inammissibilità del ricorso.

Non vi è luogo a pronuncia di rifusione di spese ad alcuna controparte. Si dà atto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 magio 2017

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