Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12203 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 14/06/2016), n.12203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5768-2013 proposto da:

COOPERATIVA MONTESERVA SCARL IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato ALDO SIPALA, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati GIULIANO MARCHI, ENRICA MARIA ZANIN, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante o po tepore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/08/2012 R.G.N. 748/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato SIPALA ALDO;

udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso depositato in data 11.6.2007 davanti al Tribunale di Belluno la Cooperativa Monteserva scarl proponeva opposizione nei confronti dell’INPS avverso il decreto ingiuntivo notificato dall’ente previdenziale, avente ad aggetto il versamento di contributi per complessivi Euro 29.402,45, fondato sull’ accertamento del 15.9.2003, con il quale si qualificavano come contratti di collaborazione coordinata e continuativa i rapporti instaurati con i soggetti che avevano partecipato alla manifestazioni fieristiche affidate alla cooperativa dall’ente “Longarone Fiere”.

Espletata la attività istruttoria il Tribunale, con sentenza del 22.9.2009 nr. 131, accoglieva il ricorso, ritenendo sussistere rapporti di collaborazione occasionale.

Con ricorso del 29.9.2009 proponeva appello l’INPS; resisteva la cooperativa appellata. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 5.6 – 22.8. 2012 nr. 376, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la opposizione proposta dalla Cooperativa.

Il giudice dell’appello rilevava la inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 70, riteneva incontroverso che l’attività collaborativa fosse coordinata ed accertata la sua continuità sulla base della reiterazione dei contratti e della interazione tra le parti successiva alla conclusione di ciascuno di essi.

Per la Cassazione della sentenza ricorre la cooperativa Monteserva, articolando due motivi.

Resiste con controricorso l’INPS. La Cooperativa Monteserva ha depositato memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo la cooperativa ricorrente denunzia carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dal requisito del coordinamento della attività lavorativa.

La censura investe il punto della sentenza in cui si afferma non essere in discussione tra le parti il fatto che la attività dei lavoratori fosse coordinata, traendone la conseguenza che l’unica circostanza controversa sia la sua continuità.

La ricorrente evidenzia che in giudizio si discuteva se il coordinamento dei lavoratori, che avveniva sì ad opera della cooperativa Monteserva, ma da parte dell’ente fieristico “Longarone Fiere”, corrispondesse alla coordinazione individuata dalla legge per la definizione dei rapporti di lavoro come parasubordinati.

Assume di avere contestato con il ricorso di primo grado, nella memoria conclusiva, e con la memoria di costituzione in appello la sussistenza della coordinazione, per individuare la quale non era sufficiente una qualunque forma di organizzazione delle prestazioni –

che era inevitabile in caso di lavoro di più persone – ma occorreva un protratto inserimento nella organizzazione aziendale, caratterizzato dall’ingerenza del committente nella attività del prestatore di lavoro.

Espone che nel corso del giudizio di appello l’INPS aveva sostenuto che il coordinamento da parte della committente era consistito nella sua partecipazione, insieme ai collaboratori, alla riunione indetta dalla “Longarone Fiere” srl e nell’ impartire direttive. Evidenzia che i collaboratori, escussi come testi (udienza del 5.2.2009), avevano affermato che la riunione non era indetta dalla cooperativa Monteserva ma dalla Longarone Fiere, che in quella sede avveniva la ripartizione dei compiti e che i successivi controlli sullo svolgimento della attività erano esercitati dalla Longarone Fiere;

i testi (signori F., D.M. e B.) avevano riferito che la verifica degli orari ed i controlli erano affidati alla Longarone Fiere.

La Corte territoriale, affermando essere incontroverso che la attività era coordinata, trascurava di considerare il contrasto tra le parti circa la fonte del coordinamento, che faceva capo non alla Cooperativa Monteserva ma alla “Longarone Fiere”; da ciò il difetto di motivazione della sentenza impugnata sotto un duplice profilo:

La mancata indicazione del percorso logico seguito per giungere alla conclusione che l’organizzazione delle prestazioni coincidesse con la coordinazione necessaria alla qualificazione del lavoro parasubordinato;

La mancata indicazione delle fonti di prova – documentali ovvero orali – dal cui esame la Corte territoriale giungeva alla affermazione della esistenza della suddetta coordinazione.

La sentenza di primo grado, che aveva dato sul punto una valutazione esplicita, era stata riformata in assenza di motivazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, costituito dal requisito della continuità della collaborazione.

Il motivo ha ad oggetto la statuizione in punto di continuità della collaborazione.

La Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva ritenuto la continuità facendo leva, da un lato, sulla reiterazione degli incarichi (di fatto avvenuta per ciascun collaboratore anche a distanza di molti mesi o di più di un anno) dall’altro e contraddittoriamente, sulla interazione tra le parti successiva alla conclusione dell’unico contratto (per una durata comunque inferiore ai dieci giorni, periodo massimo di svolgimento di ciascuna fiera).

La ricorrente deduce che:

ove l’elemento discriminante fosse stato individuato nella reiterazione degli incarichi la motivazione era insufficiente in ragione del mancato accertamento del numero degli incarichi affidati a ciascun soggetto, della loro frequenza, de l’adibizione o meno alle stesse mansioni, dell’elemento unificante che consentiva di ravvisare, nel difetto accertato di un accordo originario, un impegno costante del prestatore a favore del committente.

ove fondata sulla continuità dell’unico incarico la motivazione sarebbe stata in contrasto con la affermazione, egualmente contenuta in sentenza, della esclusione dell’obbligo contributivo per i collaboratori che avevano prestato la loro attività in occasione di un unico evento fieristico.

I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

I contributi richiesti attengono, per quanto si legge in sentenza, al periodo 1998-2003 ed alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 presso la quale devono essere iscritti i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 2, lett. a), Testo Unico delle imposte sui redditi.

La norma richiamata (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 2, lett. a) definisce come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività – (non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente in via abituale) – che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Premesso che alla fattispecie di causa non si applica ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5- così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b (convertito con modifiche nella L. n. 134 del 2012) – va rilevato che la sentenza impugnata appare carente sia sotto il profilo della obliterazione di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione sia per l’obiettiva lacunosità della esposizione, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice del merito, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

Si legge in sentenza che il servizio (biglietteria, assistenza ai parcheggi, informazioni, assistenza agli espositori) veniva svolto dalla Cooperativa Monteserva in favore dell’ente LONGARONE FIERE in forza di convenzioni concluse per il singolo evento fieristico (salvo che per l’anno 1995, non rilevante in causa).

Si dà atto del contrasto tra le parti di causa circa I’ esercizio da parte della cooperativa MONTESERVA o – piuttosto- del personale della LONGARONE FIERE del controllo sul rispetto del turno assegnato e sul maneggio di denaro; tale contrasto viene giudicato tout court “irrilevante”. Del pari si dà atto del fatto che i singoli lavoratori, generalmente studenti, contattati poco prima dell’ evento fieristico, erano liberi di accettare o meno l’offerta, fatto che viene giudicato “irrilevante” in forza della disponibilità di massima origine manifestata.

Gli elementi trascurati come irrilevanti nella sentenza impugnata sono invece potenzialmente decisivi, nel primo caso ai fini della individuazione del coordinamento e del secondo in relazione al requisito della continuità dell’attività lavorativa.

Sotto il primo profilo si rileva che la coordinazione del co.co.co.

postula che l’attività sia strutturalmente e funzionalmente collegata alla organizzazione produttiva del committente e che vi siano direttive imprenditoriali circa le attività da svolgere provenienti da quest’ultimo sicchè la Corte di merito avrebbe dovuto verificare la provenienza delle direttive circa lo svolgimento della attività e l’inserimento o meno del lavoro svolto in una organizzazione facente capo alla Cooperativa Monteserva.

In mancanza di tale accertamento ed a fronte della contestazione esistente tra le parti di causa circa la titolarità del potere di coordinamento la Corte di merito contraddittoriamente sostiene, invece, non essere in discussone tra le parti che l’attività collaborativa fosse coordinata.

Sotto il secondo profilo, poi, la Corte di merito, giudicando irrilevante ai fini della continuità della attività la circostanza che i collaboratori fossero liberi di accettare o meno ogni singolo incarico, individua come fatti decisivi, in via congiunta:

La reiterazione nel tempo delle prestazioni da parte di ogni singolo addetto;

La unicità della prestazione, per la presenza – in ragione del luogo della prestazione, delle mansioni e del coordinamento – di una interazione tra le parti dopo la conclusione del contratto.

In tal modo il Giudice dell’appello, da un lato ha negato rilievo ad un fatto potenzialmente decisivo – quale è la autonomia ed indipendenza di ciascuno degli incarichi assunti dallo stesso lavoratore – dall’altro neppure ha chiarito, in riferimento alle singole posizioni cui i contributi richiesti si riferiscono, quale sia il fatto decisivo selezionato se la reiterazione nel tempo degli incarichi o – piuttosto – la continuità dell’unico incarico assunto dal collaboratore.

In sostanza il giudice dell’appello non si è fatto carico di esporre in concreto le ragioni fattuali in base alle quali ha ritenuto il coordinamento nonchè la continuità dei singoli rapporti di lavoro per i quali la contribuzione veniva ingiunta.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del ricorso e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinchè provveda a rinnovare, emendandolo dai vizi logici evidenziati, il giudizio di fatto sulla esistenza dei presupposti del coordinamento e della continuità della attività di lavoro in relazione alle singole posizioni lavorative poste a fondamento della pretesa dell’INPS. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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