Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12203 del 12/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12203 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 11019-2012 proposto da:
GALLO GIULIA, SIMONATO ANTONELLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, V. CICERONE 49, presso lo studio
dell’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentati e difesi
dall’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2015
contro

181

VILLA LUANA GIFI SRL, in persona dell’Amministratore
Delegato e Legale Rappresentante dottor VITTORIO
BARACCHINI,

LAURENTI

ROSITA,

elettivamente

Data pubblicazione: 12/06/2015

domiciliati in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo
studio dell’avvocato MARIO OCCHIPINTI,

che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE DELL’ERBA giusta procura speciale a margine
del controricorso;

Speciale dottor GIANMARIO GATTA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo
studio dell’avvocato MAURIZIO TROPIANO, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
controricorrenti

non chè contro

GIFI SRL, SPALLONE MARIO, NUOVA MAA ASSICURAZIONE
SPA, CASA DI CURA GIFI SRL, MEDURI AURORA, DI BELLO
MARIA CHIARA, VILLA LUANA CASA DI CURA GIFI SRL;

Intimati

avverso la sentenza n. 929/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/02/2012, R.G.N. 3124/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato ROBERTO GIUFFRIDA;
udito l’Avvocato MAURIZIO TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che

2

ha concluso per

MILANO ASSICURAZIONI SRL, in persona del Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

z

3

I FATTI
Giulia Gallo e Antonella Simionato, eredi di Otello Simionato,
convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Casa di cura Villa
Luana e il suo legale rappresentante Mario Spallone, Aurora
Meduri, Rosita Laurenti e M. Chiara Di Bello per sentirli

decesso del loro congiunto, avvenuto in esito al suo ricovero
nella predetta struttura sanitaria.
Esposero le attrici, coniuge e figlia del Simionato, che questi,
affetto da morbo di Alzeheiner, era stato ricoverato nell’aprile
del 1998 presso la Villa Luana, per esserne dimesso dopo undici
giorni e trasferito presso l’ospedale di Tivoli.
Il Simionato si sarebbe poi spento, in conseguenza di un edema
polmonare, nell’Istituto geriatrico Nomentano il 24 agosto dello
stesso anno.
Il giudice di primo grado accolse la domanda, dichiarando il
prof. Spallone e la dottoressa Laurenti responsabili dei fatti
di causa, e li condannò, in solido con la Casa di cura, al
pagamento della complessiva somma di circa 17 mila euro a titolo
di danno biologico iure heraeditatis.
Con successivo atto di citazione, le attrici convennero dinanzi
al medesimo Tribunale, insieme con i convenuti già condannati
nel primo giudizio, il dott. Allori (direttore sanitario della
clinica), chiedendo il risarcimento dei danni sofferti

proprio in conseguenza della morte del prossimo congiunto.

4

iure

condannare al risarcimento dei danni sofferti a seguito del

Il Tribunale accolse anche questa domanda, condannando lo
Spallone, la Laurenti e la Casa di cura al pagamento della somma
di circa 102 mila euro.
In entrambi i giudizi venne autorizzata la chiamata in causa
della Milano Assicurazioni.

condannati in prime cure vennero integralmente accolte dalla
Corte di appello di Roma che, dopo aver riunito i giudizi e dopo
aver disposto il rinnovo della CTU (rigettando un’istanza di
ricusazione proposta dagli appellati, che avevano rappresentato
al collegio come il consulente nominato si trovasse in rapporti
di grave inimicizia con l’appellata Simionato, a sua volta
medico legale, che lo aveva denunciato al Consiglio dell’ordine
dei medici per fatti che l’odierna ricorrente definisce
gravissimi – commessi in un altro giudizio in cui quegli aveva
svolto la funzione di CTU), rigettò la domanda risarcitoria,
così riformando integralmente le due pronunce di primo grado.
Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina
ricorrono Giulia Gallo e Antonella Simionato sulla base di 3
motivi di censura illustrati da memoria.
Resistono con controricorso la Milano Assicurazioni (che
presenta a sua volta memoria), la dottoressa Laurenti e la Casa
di cura Villa Luana Gifi.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

5

Le impugnazioni proposte avverso le due sentenze dai convenuti

Con il primo motivo,

si denuncia

di

vizio

omessa pronuncia

e

vizio di omesso esame in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c..
si denuncia

Con £1 secondo motivo,

applicazione degli artt.

2043

violazione e falsa

e 2055 c.c., 40 e 41 c.p. per

motivazione ai sensi.
Con 11 terzo motivo,

si denuncia

omessa

e insufficiente su un

fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art.
360 n. 5 c.p.c..
Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate attesane
la intrinseca connessione, meritano integrale accoglimento.
Deve, in limine,
motivo di

essere condivisa la doglianza di cui al terzo

ricorso,

che

lamenta

la assoluta

carenza,

motivazionale e logica, della sentenza impugnata sotto il
profilo del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento
iure heraedítatis del danno biologico medio tempore subito dal
Simionato.
L’adozione del modello “semplificato” di decisione di cui
all’art. 281

sexies del codice di rito, difatti, adottato con

riguardo alla (peraltro complessa) fattispecie dal giudice
territoriale non lo esime dall’obbligo di offrire alle parti una
motivazione che, da un canto, consenta sia pur sinteticamente di
ricostruire i fatti di causa (ciò, nel caso di specie, appare
del tutto impredicabile); dall’altro, offra una soluzione
corretta sul piano logico-giuridico con riferimento alla

6

error in ludicando, nonché insufficiente e contraddittoria

fattispecie concretamente esaminata – ciò, nel caso di specie,
risulta altrettanto impredicabile, con specifico riferimento ad
elementari principi, più volte affermati da questa Corte
regolatrice, in tema di riparto dell’onere della prova e di
esistenza probabilistica del nesso di causalità materiale

Corte ormai ampiamente superate, nei loro

dicta,

da tutta la

giurisprudenza successiva, e segnatamente dalle otto decisioni a
sezioni unite del 2008, dalle quali il collegio della Corte
capitolina prescinde del tutto).
Le conclusioni del CTU, pur escludendo una incidenza “immediata
e diretta” del “pur grave scompenso metabolico” causato al
Simionato dalla negligente condotta dei sanitari della Casa di
cura, evidenziano espressamente una serie causale di condotte
(che l’ausiliario ritiene implicitamente “indiretta”) costituite
dalla trascuratezza nella cura del bilancio idrico,
particolarmente importante per il mantenimento della omeostasi
dei pazienti affetti da Alzheimer, dall’insufficiente apporto
alimentare, dalla mancanza di un concreto progetto riabilitativo
e di fiursing, tutte cause del grave squilibrio metabolico le cui
conseguenze “avevano messo a rischio la vita del paziente”.
L’aspetto valutabile dal punto di vista medico legale – conclude
il perito – consisteva pertanto “nel maggior danno biologico
temporaneo fino al recupero dell’omeostasi metabolica, avvenuta
il 2.5.21998”.

7

(vengono riportate in sentenza, difatti, decisioni di questa

Risulta del tutto incomprensibile, all’esito della lettura della
sentenza, la totale omissione dell’esame di tali considerazioni

peritali, e ancor più la assoluta mancanza di confutazione delle
stesse (ciò che, solo, avrebbe consentito il rigetto

iure heraeditario proposta dalle

odierne ricorrenti) e il conseguente rigetto

in

toto della

domanda risarcitoria relativa a tale voce di danno, la cui prova
ben può dirsi fornita per tabu/as dalla stessa consulenza.
Parimenti viziata sotto il profilo logico-giuridico appare la
motivazione della sentenza nella parte in cui inverte

tout court

i principi posti a presidio dell’onere della prova da
responsabilità

ex contractu

(quale quella

di

specie), essendo,

come noto, onere del creditore-paziente provare l’esistenza del
contratto e allegare l’inadempimento qualificato del debitore,
sub specie del peggioramento/inalterazione delle condizioni di
salute – onere integralmente assolto dalle eredi del Simionato,
come correttamente ritenuto nelle due sentenze di prime cure.
Affetta da ulteriori vizi logico-giuridici risulta, infine, la
parte della pronuncia sbrigativamente dedicata all’esame delle
regole di causalità applicabili nel

sottosistema della

. responsabilità civile e ormai consolidate nella giurisprudenza
di questa Corte di legittimità a far data dalla sentenza
4400/2004, e riaffermate

funditus

nelle sentenze 7997/2005 e

21619/2007, oltre che nelle pronunce delle sezioni
2008 già citate.

8

unite del

della domanda di risarcimento

tout court

La evocazione dei criteri di causalità di cui all’art. 1223 c.c.
da parte del CTU; acriticamente fatta propria dal collegio
decidente, pur volendo prescindere dalla interpretazione
estensiva della norma adottata da questa Corte alla luce di un
orientamento del tutto consolidato, omette del tutto di

“immediato”della causalità attiene al segmento della cd.
causalità giuridica – quella che lega, cioè, l’inadempimento
(1.e. evento di danno) alle conseguenze dannose risarcibili –

I

lasciando del tutto impregiudicato – poiché disciplinato da ben
diversi criteri morfologici e funzionali – l’accertamento della
causalità materiale, che postula (come fin troppo noto), di
converso, un’indagine sulla relazione etiologica tra condotta ed
evento di danno, condotto alla luce del criterio della c d.
probabilità relativa, alla luce del disposto dall’art. 41 del
codice penale (Cass. ss.uu. 576/2008).
Tale indagine risulta, nella specie, del tutto omessa dalla
Corte territoriale che, con motivazione non conforme a diritto,
evoca l’obsoleto principio della “causa prossima di rilievo”,
tra l’altro impredicabile nella specie, avendola esclusa, nei
fatti, lo stesso CTU, che attribuisce, sia pur sbrigativamente,
il decesso ad una causa (non prossima ma) addirittura
antecedente, e cioè,

sic et simpliciter,

al suo naturale decorso.
Il ricorso è pertanto accolto.

9

al morbo di Alzheimer e

considerare che l’indagine sui predicati “diretto” e

La causa deve esser rinviata, per un nuovo esame, ad altra
sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche
alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

Cassazione, alla Corte di appello di Roma in altra composizione.
Così deciso in Roma, li 21.1.2015

rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di

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