Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12203 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 07/05/2021), n.12203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6892/2019 proposto da:

M.M.H., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Brazzi Massimo, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n.

12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

Che;

1. Il Tribunale di Perugia ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte da M.M.H., nato a (OMISSIS), dove ha dichiarato di aver vissuto sino all’età di 12 anni, quando, in seguito alla morte della madre, si trasferì a (OMISSIS), ove venne allevato, insieme alla sorella, da uno zio di religione musulmana, che li sottoponeva a continui maltrattamenti per indurli a convertirsi dalla religione cristiano-cattolica all’Islam, dal quale era riuscito a fuggire nel 2014 – dopo vari tentativi non andati a buon fine perchè i poliziotti cui si era rivolto per denunciare lo zio ne erano amici – rifugiandosi dapprima presso una famiglia nigeriana, ove aveva lavorato come pastore, e poi recandosi con alcuni connazionali in Libia, donde si era imbarcato per l’Italia.

1.1. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione.

1.2. Il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” per “l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione” ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Il ricorrente lamenta la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, per essere la motivazione del decreto impugnato sul diniego di protezione umanitaria “gravemente erronea e contraddittoria”, in assenza della dovuta considerazione delle “terribili esperienze subite” dal ricorrente in giovane età, da valutare comparativamente in relazione agli “elementi di integrazione sul territorio illustrati negli atti processuali”.

3. La censura può trovare accoglimento nei termini che si vanno ad illustrare.

3.1. In primo luogo, il giudice a quo ha ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente (atto giudiziario relativo a maltrattamenti e sequestro; verbale di denunzia dello zio materno all’autorità di polizia, sporta da un altro zio; attestazione di latitanza dello zio indagato) ampiamente idonea a superare i dubbi sollevati dalla Commissione territoriale sulla credibilità del suo racconto, confermandone perciò il nucleo essenziale, relativo a “maltrattamenti e stato di segregazione sofferti ad opera dello zio”; ha altresì dato atto del deposito di ulteriore “documentazione inerente alla sua integrazione in Italia (in particolare, attestazioni di attività lavorativa e di volontariato)”.

3.2. Sennonchè, pur valorizzando il fatto che il ricorrente ha lasciato il proprio paese in giovane età, dopo avervi subito “una penosa vicenda, anche di rilievo penale” – senza che la polizia sia “ancora riuscita a catturare il responsabile dei reati patiti dal ricorrente” – e che la sua “integrazione sociale nel tessuto sociale italiano”, quale accreditata da relazioni e attestati di partecipazione, “è sinceramente apprezzabile”, tuttavia ha inopinatamente concluso che una siffatta situazione “non appare riconducibile, attualmente, ad una condizione di vulnerabilità soggettiva”, e ciò grazie al fatto che il Camerun “gode di una condizione di sviluppo apprezzabilmente migliore rispetto ad altri Stati africani”, che mancano seri elementi per affermare che, nel caso in esame, l’esercizio dell’azione punitiva contro lo zio del ricorrente non sia effettivo”, e che in Camerun il ricorrente ha comunque una figura di riferimento nell’altro zio (“quello che ha presentato la denunzia depositata in atti”).

4. Così facendo, il tribunale non si è attenuto pienamente ai principi elaborati da questa Corte (v. Cass. Sez. U., 29459/2019) in materia di protezione umanitaria – misura astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U., 29459/2019), non trovando immediata applicazione in questa sede la nuova disciplina introdotta dal D.L. 22 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (Cass. 28316/2020) – in base ai quali: i) la norma che prevede tale misura va collegata ai diritti fondamentali che l’alimentano; ii) gli interessi così protetti non possono restare “ingabbiati” in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 13079/2019, 13096/2019); iii) l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione; iv) va dato seguito all’orientamento di legittimità (inaugurato da Cass. 4455/2018 e seguito ex plurimis, da Cass. 11110/2019, 12082/2019) e alla prevalente giurisprudenza di merito che assegnano rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 Cedu, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (cfr. inter alla, Cass. nn. 2563, 2964, 3780, 5584, 7675, 7809, 8232, 8020, 26148 del 2020).

4.1. In particolare, il giudice a quo non ha tratto le dovute conseguenze, in termini di effettiva e comprovata vulnerabilità secondo i canoni fissati da questa Corte (Cass. 13565/2020, 28781/2020), dalle gravi vicende, penalmente rilevanti, subite dal ricorrente nel suo Paese, quale orfano ed in giovane età, da valutare comparativamente con l’elevata integrazione sociale raggiunta in Italia, di cui lo stesso tribunale dà ampiamente atto.

4.2. Al riguardo, questa Corte ha altresì affermato che, “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il “secundum comparationis”” (Cass. 1104/2020, 20894/2020), e ciò “senza alcuna tipizzazione delle categorie soggettive meritevoli di tutela posto che il giudizio ha ad oggetto la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali e senza che assuma rilievo la mancata allegazione di fatti diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di protezione sussidiaria” (Cass. 11912/2020).

5. In conclusione, il decreto impugnato va cassato con rinvio, ai fini di una compiuta motivazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla luce dei principi sopra riepilogati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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