Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12202 del 16/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26671/2015 proposto da:

Q.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO GIUA, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

4G RETAIL S.R.L., già denominata MIT S.R.L., in persona del suo

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE,

38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 381/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa e depositata il 31/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza resa pubblica il 31 agosto 2015, ha rigettato il gravame proposto da Q.C. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che, a sua volta, aveva respinto la domanda della Q. volta a conseguire, nei confronti della MIT s.r.l., il risarcimento dei danni patiti nel sinistro del (OMISSIS), allorquando l’attrice, uscendo dall’esercizio commerciale della società convenuta, inciampava sulla base di una vetrina di vetro e, cadendo a terra, riportava lesioni personali;

che avverso tale sentenza ricorre la Q. sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la 4G Retail s.r.l. (già MIT s.r.l.),

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la Q. ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) – con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c.. La Corte territoriale, ritenendo che non fosse provata la riconducibilità della caduta della Q. a seguito dell’urto con la vetrina, avrebbe, in assenza di appello incidentale, violato il giudicato implicito formatosi sul fatto storico della esistenza di detto nesso causale, giacchè il primo giudice aveva solo escluso la “riconducibilità delle lesioni subite dalla Q. alla caduta” determinata dall’urto con la vetrina;

a.1) – il motivo è manifestamente infondato, giacchè sull’accertamento compiuto dal primo giudice ai fini del rigetto della stessa domanda attrice non si è formato alcun giudicato, il quale non si determina sul “fatto”, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia; con la conseguenza che l’appello (da parte del soccombente, senza alcuna necessita di appello incidentale della parte totalmente vittoriosa, come nella specie), motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull’intera questione che essa identifica ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 16583/2012);

b) – con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c.. La Corte di appello non avrebbe considerato e statuito sul motivo di appello concernente la prova del “nesso tra caduta e lesioni”;

b.1) – il motivo è inammissibile, giacchè – anche a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata riporta, sia pur sinteticamente, le ragioni dell’interposto gravame – non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, arrestatasi a considerare, in via assorbente e decisiva, l’assenza di prova sul nesso causale tra caduta ed urto con la vetrina e non necessitando, quindi, di svolgere ulteriore indagine sulla riconducibilità delle lesioni ad un urto non provato come esistente;

c) – con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c. e, violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2727, 2697, 2051 c.c.. Il giudice di secondo grado avrebbe motivato solo in modo apparente, oltre che illogico e incoerente, sul punto del “nesso tra cosa in custodia e caduta”, nonchè avrebbe errato nell’applicare i principi in tema di onere probatorio in relazione alla fattispecie responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. e di prova presuntiva;

c.1) – il motivo è manifestamente infondato, in quanto il giudice di appello ha reso una motivazione chiaramente intelligibile e priva di aporie (e, dunque, rispettosa del necessario “minimo costituzionale”: Cass., sez. un., n. 8053/2014), escludendo che sussistesse la prova della caduta in dipendenza dell’urto della vetrina in assenza di testimonianza “oculare” di siffatto accaduto e reputando sforniti di valenza indiziaria idonea a fondare una prova presuntiva gli elementi probatori offerti dalla attrice (p. 4 sentenza di appello). Trattasi di convincimento che si pone in armonia con le coordinate degli oneri probatori implicati dall’art. 2051 c.c. (dovendo il danneggiato provare l’evento dannoso e il sua rapportarsi eziologicamente al bene in custodia: Cass. n. 25214/2014) e con quelle della prova presuntiva, avendo il giudice di merito vagliato analiticamente e poi globalmente (Cass. n. 26022/2011) il peso degli indizi offerti dall’attrice (indicati nella stessa sentenza di appello a p. 3);

d) – Con il quarto mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, consistito nel “danno indicato nei certificati medici” (attinenti alle patite lesioni al ginocchio).

d.1.) – Il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di secondo grado – come detto in precedenza – considerato anche le lesioni accertate da certificazione medica, quale elemento fattuale che, peraltro, non integra neppure il requisito della decisività (trattandosi di mero indizio);

che, pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA