Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12201 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. II, 18/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI CAPITANERIA PORTO PESCARA, in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., in persona del socio accomandatario e legale

rappresentante della HOLIDAYS SAS di FORTUNA GIOVANNI &

C.

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADDIS ABEBA 1, presso lo

studio dell’avvocato DI MICHELE MASSIMO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1203/2003 del GIUDICE DI PACE di PESCARA,

depositata il 03/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitaneria di porto di Pescara, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del G.P. di Pescara n. 1203/03 che ha annullato l’ordinanza n. 50/02, che ingiungeva il pagamento di Euro 1139,62 per violazione dell’art. 1164 c.n. per mancata predisposizione del servizio di salvataggio da parte della Holidays sas, che resiste con controricorso.

La sentenza deduce che, dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie, e’ emerso che esisteva una postazione con la presenza di un assistente bagnante.

Quanto alle considerazioni sulla necessita’ di una doppia postazione, le stesse non potevano essere prese in considerazione perche’ non dedotte nel procedimento amministrativo ne’ risultava contestato il punto 5 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 14/02.

Con l’unico motivo il Ministero denuncia violazione dell’art. 1164 c.n. in relazione all’art. 5, comma 1 dell’ordinanza n. 14/02 della capitaneria di porto e vizi di motivazione deducendo che il giudice di pace ha errato nel sostenere che nel procedimento amministrativo non si e’ presa in esame l’esistenza della postazione presso la piscina.

Detta postazione, quand’anche in astratto potesse essere sufficiente, in concreto non era in grado di garantire efficiente servizio di assistenza e salvataggio come previsto dall’art. 5. La censura non merita accoglimento.

La sentenza impugnata ha accolto l’opposizione perche’, rispetto ad una generica contestazione di mancata predisposizione del servizio di salvataggio, la diversa violazione circa la necessita’ di una duplice postazione doveva essere ritualmente contestata e cio’ non risultava.

La Pubblica amministrazione non ha il potere di sostituire, nel corso del giudizio, altri fatti a quelli contestati nell’ordinanza – ingiunzione, ostandovi l’esigenza di una formale contestazione da effettuarsi a pena di decadenza nei modi e termini di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14. L’ordinanza – ingiunzione era stata emessa sul presupposto della violazione dell’art. 1164 c.n. “per mancata predisposizione del servizio di salvataggio” mentre era emerso che esisteva una postazione con la presenza di un assistente bagnante.

Contro tale complessiva argomentazione – che sorregge e giustifica la decisione impugnata – il Ministero ricorrente non ha sollevato concrete censure sicche’ il ricorso deve essere rigettato per la sua infondatezza, con la condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 700,00 di cui 500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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