Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12201 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.16/05/2017),  n. 12201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27891/2015 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA N. 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO’ AMBROSIO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

ASL CN (OMISSIS) – Azienda Sanitaria Locale di Cuneo, Mondovì e

Savigliano;

– intimata –

avverso la sentenza n. 750/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa l’8/04/2015 e depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO TATANGELO;

udito l’Avvocato Marco De Fazi (delega Avvocato Renato Ambrosio) per

la ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. G.N., nel settembre 2009, agì in giudizio nei confronti della ASL CN (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni provocati da una osteomielite in pregressa osteosintesi contratta durante un intervento chirurgico subito nel (OMISSIS) presso il Presidio Ospedaliero di (OMISSIS) ed aggravatasi negli anni successivi.

Il Tribunale di Cuneo ha rigettato la domanda, ritenendo prescritto il diritto fatto valere.

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la G., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata azienda.

2. Ad avviso del relatore il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

Con il primo motivo si denunzia “infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta ex art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 2934, 2935 e 2697 c.c., con particolare riferimento: all’individuazione del dies a quo dalla conoscibilità del danno; all’individuazione del dies a quo dalla conoscibilità del nesso di causa; all’imputabilità del pregiudizio ai responsabili per i danni patiti; in ogni caso totale assenza di prova da parte della ASL CN(OMISSIS) dei fatti costitutivi della eccezione di prescrizione sollevata”.

Con il secondo motivo si denunzia “infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta ex art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in particolare mancata rigorosa valutazione ed analisi da parte del giudice del merito circa il patrimonio di conoscenze della danneggiata a sua diligenza nel tutelare il proprio diritto: in ogni caso violazione dei test fissati in materia da SS.UU. 583/08”.

I due motivi, connessi come tali da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati.

La corte di appello ha senz’altro deciso le questioni di diritto rilevanti in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

In particolare, la controversia è stata decisa applicando i principi di diritto, costantemente affermati da questa Corte, per cui “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e gravità del danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l’ordinaria diligenza” (così, di recente: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4899 del 14/03/2016, Rv. 639345; in precedenza, ex multis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901, con le coeve nn. da 579 a 584; Sez. 3, Sentenza n. 11301 del 23/05/2011, Rv. 617219; Sez. 3, Sentenza n. 15453 del 14/07/2011, Rv. 618563; Sez. 3, Sentenza n. 15391 del 13/07/2011, Rv. 618567; Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629132; Sez. 3, Sentenza n. 6213 del 31/03/2016, Rv. 639256), e per cui, laddove in conseguenza di un illecito si manifestino a distanza di tempo ulteriori conseguenze pregiudizievoli decorre un nuovo termine di prescrizione solo nel caso in cui insorga una nuova e distinta patologia (e cioè si determini una lesione nuova e autonoma), mentre la prescrizione decorre comunque dalla data del fatto laddove le ulteriori conseguenze pregiudizievoli costituiscano mero aggravamento del primo evento lesivo (cfr. Cass., Sez. U, n. 580 dell’il gennaio 2008; Sez. 3, n. 8156 del 3 aprile 2009; Sez. 3, n. 7139 del 21 marzo 2013; Sez. 3, n. 9711 del 22 aprile 2013; nello stesso senso cfr. altresì Sez. U, n. 5023 del 3 marzo 2010).

La ricorrente in realtà non contesta i suddetti principi di diritto, ma la sussistenza dei relativi presupposti di fatto nella fattispecie concreta (riproducendo nel ricorso una serie di documenti acquisiti agli atti del giudizio di merito, e che a suo avviso non sarebbero stati correttamente valutati).

Ma, in primo luogo, è senz’altro da ritenere adeguata la motivazione con cui la corte di appello ha giustificato le conclusioni raggiunte in fatto, anche considerando che (come già ritenuto dal giudice di primo grado) la stessa prospettazione posta a base della domanda risultava formulata con riferimento ad un aggravamento dell’originaria patologia, diagnosticata sin dal (OMISSIS) e non ad una nuova e autonoma lesione.

In ogni caso, ogni questione attinente all’esame dei fatti, alla valutazione delle prove e alla adeguatezza della relativa motivazione (così come l’intero secondo motivo di ricorso, avanzato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è radicalmente inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, tenuto conto della data di inizio del giudizio di secondo grado (2013) e della doppia decisione di merito conforme.

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

La relazione è stata notificata come per legge.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto della relazione.

Ritiene invece non decisive le contrarie osservazioni svolte da parte ricorrente nella propria memoria.

In particolare, si deve ribadire l’incensurabilità dell’accertamento di fatto svolto dalla corte di merito in ordine alla circostanza che, sin dall’epoca della diagnosi di osteomielite avvenuta nel (OMISSIS), sussistevano le condizioni perchè l’attrice avesse piena cognizione della originaria patologia (sebbene essa si fosse solo successivamente aggravata) e della riconducibilità di essa all’operato dei medici della struttura sanitaria in cui era stata ricoverata nel (OMISSIS) e che dunque fosse possibile, con l’ordinaria diligenza, sin da tale data ricollegare la riconducibilità del danno alla negligente condotta dei medici.

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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