Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12200 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

OFFITEL SRL con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a

margine del ricorso, dagli Avv.ti FALCO Francesco e Tiziana Fiorini,

domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

e con l’intervento di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/33/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 33, in data 24/05/2007, depositata il

07 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, pure, il difensore della ricorrente Avv. Tiziana Fiorini;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Eduardo Vittorio

Scardaccione che ha espresso condivisione per la relazione in atti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 17033/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 30/33/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 33, il 24.05.2007 e DEPOSITATA il 07 giugno 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della contribuente e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti per il recupero del credito d’imposta, indebitamente utilizzato in compensazione.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di recupero d’imposta, è affidato a più mezzi, con i quali si deduce, sotto un duplice profilo, violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, nonchè della L. n. 289 del 2002, art. 63, della L. n. 388 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 34 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

3 – L’intimato Ministero, non ha svolto difese in questa sede.

3 – bis – Giusto controricorso notificato, tramite servizio postale, il 18 settembre 2008, l’Agenzia della Entrate ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Il ricorso appare inammissibile non risultando proposto nei confronti della giusta parte.

L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma (OMISSIS), che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio ed evocato in giudizio con il ricorso in esame.

La sentenza di appello, infatti, risulta emessa in data 24.05.2007 nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato notificato il 21 giugno 2008, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Il ricorso per Cassazione di che trattasi non può, quindi, ritenersi promosso nei confronti della giusta parte, stante che la sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, – bensì di soggetto giuridico diverso (Agenzia delle Entrate) -, il quale, essendo rimasto estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo solo i soggetti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio (Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001).

A diverse conclusioni non sembra si possa pervenire, in esito al controricorso dell’Agenzia delle Entrate notificato il 18 settembre 2008, dopo la formazione del giudicato.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di inammissibilità, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che la questione posta dal ricorso è stata, da ultimo, oggetto di pronunce che hanno dato divergenti letture del quadro normativo di riferimento e che ne giustificano la trattazione in Pubblica Udienza.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentirne la trattazione alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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