Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12200 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 14/06/2016), n.12200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11095-2012 proposto da:

N.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA A. GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO IOFFREDI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

MANCINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. SPA C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 26/01/2012 R.G.N. 1238/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato MANCINI FRANCESCO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con sentenza n. 352 in data 16 dicembre 2011 – 26 gennaio 2012, notificata il due marzo 2012, la Corte di Appello di Campobasso, decidendo il gravame, Interposto da N.G. mediante ricorso del 4 dicembre 2008, avverso la pronuncia del locale giudice del lavoro giudice in data 22 ottobre 2008, nei confronti dell’I.N.P.S. e della S.p.a. S.C.C.I., dichiarava cessata la materia del contendere relativamente all’opposta cartella esattoriale n. (OMISSIS) di 10.905,09 Euro (opposta con ricorso depositato il 4.8.2007), mentre rigettava l’impugnazione in ordine all’altra cartella di pagamento, n. (OMISSIS) di 27.984,21 Euro (opposta con ricorso in data 23-12-2006, di seguito a notifica in data 14-112006), a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali, maggiorati di somme aggiuntive ed accessori per gli anni 2003/2006; compensate per la metà le spese di secondo grado, per il resto liquidate a carico dell’appellante.

Il N. si era opposto alle suddette cartelle, poichè assumeva di essersi avvalso del beneficio della sospensione contributiva concesso a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2002, giusta l’O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 sino al 31 marzo 2003, termine quindi in seguito più volte prorogato (e che poi assumeva differito sino al 31 dicembre 2007).

Secondo la Corte molisana, alla stregua delle citate fonti normative, derivava non solo che il datore di lavoro rimaneva libero di avvalersi o meno del beneficio in questione, ma anche che per essere operativa la scelta di avvantaggiarsene dovesse essere dichiarata all’ente previdenziale. Opportunamente, quindi, secondo la Corte di merito, il giudice di primo grado, esaminando i DM 10 prodotti dall’Istituto, aveva dato dirimente rilievo al fatto che l’opponente non aveva osservato le relative disposizioni, altresì giustamente considerando come, se effettivamente vi fosse stata la convinzione dell’automatica sospensione dell’obbligo di versamento dei contributi, una volta intervenuta la prima scadenza del 31 dicembre 2005, l’opponente avrebbe dovuto avviare la restituzione rateale. Per contro, i contributi di cui alle cartelle esattoriali in parola, stando alle risultanze in atti, non erano stati affatto restituiti alla data di presentazione del ricorso in sede giudiziale, ciò che dimostrava il fatto obiettivo della loro omissione. Naturalmente, laddove era intervenuto il pagamento nelle more del giudizio, veniva a cessare la materia del contendere, ciò che riguardava nello specifico il secondo dei ricorsi riunito al primo.

Invero, secondo l’opposto I.N.P.S., il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare della sospensione contributiva emergenziale, poichè il credito di cui alla suddette cartelle derivava dal mancato pagamento di importi denunciati nei modelli DM 10 per gli anni in questione, in relazione ai quali l’opponente non aveva manifestato, come prescritto, la volontà di beneficiare dell’anzidetta sospensione, non avendo in particolare, nel presentare i modelli DM 10, indicato il codice utile a segnalare all’Istituto la volontà di avvalersi della sospensione.

Avverso la succitata pronuncia della Corte molisana, proponeva ricorso per cassazione N.G., residente in (OMISSIS), titolare dell’omonima azienda casearia con sede legale ed operativa nello stesso comune (sempre rimasto inserito tra quelli ricompresi nel c.d. cratere dei territori colpiti dagli eventi tellurici di ottobre 2002), come da atto notificato in data 27-

30aprile 2012, affidato a due motivi:

1) violazione ed erronea applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.L. 4 novembre 2002, n. 245 nonchè O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, art. 7, comma 1, e successivi provvedimenti di proroga (O.P.C.M. 10 aprile 2003, n. 3253, art. 8 sino al 30.6.2003; O.P.C.M. 21 luglio 2003, n. 3300, art. 6 sino al 31.3.2004; O.P.C.M. 19 marzo 2004, n. 3344, art. 5, comma 2 sino al 31.12.2005; art. 6 ter D.L. c.d. milleproroghe con differimento dei termini di cui alle ordinanze ivi citate sino al 20.12.2008; D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 4 bis conv. in L. n. 2 del 2009 possibilità di rateizzazione per i versamenti dovuti relativamente al periodo 31.12.2002 sino 30.6.2008: 4-bis. Le disposizioni recate dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003 “… 2.

Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e del D.L. 8 aprile 2008, n. 61, art. 2, comma 1, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2009).

Il ricorrente, in sintesi, osserva che l’argomentazione contenuta nella sentenza impugnata non corrispondeva alle fonti normative nella specie applicabili, in base alle quali invece la sospensione operava ipso jure senza dover dar conto di specifiche manifestazioni di volontà, senza particolari autorizzazioni e quindi senza dover seguire l’apposito iter burocratico-amministrativo prescritto dall’INPS (circolare n. 41/26-2-2003) modalità per fruire della sospensione con utilizzo del codice N942 e della dicitura contr.

sosp. ord. 3253/02 nella compilazione dei modelli DM10, la cui omissione avrebbe così ingenerato il legittimo affidamento dell’ente nella volontà datoriale di non avvalersi della sospensione, con conseguente legittima iscrizione a ruolo del credito rimasto sostanzialmente inadempiuto – motivazione della sentenza di primo grado, riportata nel ricorso per cassazione; inoltre, l’I.N.P.S. con la circolare n. 67/5 maggio 2006 aveva sostenuto che la sospensione disposta con l’O.P.C.M. n. 3496 del 2006 costituiva una nuova sospensione, distinta dalla precedente, di modo che la decorrenza dell’inizio della restituzione rateale era fissato al 16 marzo 2006, tenuto conto della scadenza delle precedenti proroghe al 31.12.2005, ciò che tuttavia non era previsto dalla O.P.C.M., come dedotto in appello unitamente peraltro al fatto che con lettere del 27 luglio 2005 e del 21 febbraio 2006, prodotte in giudizio, ed anteriori all’iscrizione a ruolo, l’opponente aveva manifestato all’INPS l’intenzione di avvalersi del beneficio della sospensione del pagamento dei contributi, cosa sorvolata dal giudice di primo grado).

2) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – carente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio –

omessa valutazione piena delle emergenze istruttorie istanze comunicazioni all’I.N.P.S. del 27 luglio 2005 e del 21 febbraio 2006, mediante cui era stata manifestata la volontà del N. di avvalersi della sospensione dei pagamenti previdenziali anche della quota a carico dei dipendenti.

L’I.N.P.S., anche in nome e per conto della società di cartolarizzazione S.C.C.I. S.p.a., ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso notificato il sette giugno 2012, osservando in particolare che le modalità per fruire della sospensione erano state diramate con la sua circolare n. 41 del 26 febbraio 2003. Il ricorrente, però, aveva omesso, per alcuni lavoratori, di adottare le formalità necessarie, di cui alla circolare, per consentire all’Istituto l’applicazione della sospensione nel versamento dei contributi previdenziali; circostanza Incontestata, con conseguente iscrizione a ruolo del credito per l’inadempimento accertato sulla base dei DM/10 rimasti insoluti, ed altresì confermata dal mancato inoltro, da parte del ricorrente, della domanda di restituzione rateale, prevista per i datori di lavoro che avevano goduto della sospensione contributiva. Tali comportamenti erano significativi della volontà di non avvalersi del beneficio della sospensione. Erano, inoltre, irrilevanti le note rettificative inoltrate all’I.N.P.S. e depositate dall’opponente all’udienza del 14 febbraio 2008, trattandosi di documentazione inviata all’ente successivamente alla notifica della cartella esattoriale ed alla instaurazione del conseguente giudizio di opposizione; note rettificative peraltro non rispondenti alle modalità precisamente indicate dall’Istituto.

Il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in vista della pubblica udienza, fissata al 9 febbraio 2016, cui peraltro sono comparse entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che l’Impugnazione, relativa alla pronuncia della quale viene chiesta la cassazione, appare In effetti riferita al solo capo in cui veniva rigettato l’appello concernente la cartella n. (OMISSIS), e non anche alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione all’altra cartella opposta (n. (OMISSIS)), il collegio giudica fondato il primo motivo del ricorso, di modo che, restando assorbito il secondo, l’Impugnata sentenza va In parte qua cassata, con conseguente rinvio della causa al giudice di merito per l’ulteriore corso di legge.

Orbene, il D.L. 4 novembre 2002, n. 245 (recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, entrato in vigore in pari data), poi convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286, all’art. 4 stabiliva che per i soggetti residenti alle date del 29 e 31 ottobre 2002 (e 8 novembre 2002) nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, erano sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini dl prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato al sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2, venivano inoltre sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria. Erano, altresì, sospesi per io stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonchè ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo, ed anche i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento In misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Con O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 venivano adottati i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle provincie di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile (L. 24 febbraio 1992, n. 225, ex art. 5; visto il precedente D.P.C.M. in data 31 ottobre 2002, con il quale era stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; richiamato altresì il suddetto D.L. 4 novembre 2002, n. 245, laddove in particolare, l’art. 2, comma 2, rinviava la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi dl emergenza ad ordinanze di protezione civile, considerato inoltre che l’evento sismico del 31 ottobre 2002 aveva provocato gravi danni, diffusi in tutta l’area territoriale ricompresa nelle citate dichiarazioni di stato di emergenza, interessando numerosi comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni per la notevole intensità del fenomeno tellurico).

L’art. 7 dell’ordinanza 3253/02 così, in particolare, recitava ai primi due commi:

1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici Iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico del lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento del contributi di cui sopra.

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.

L’art. 18 dell’ordinanza, Inoltre, stabiliva che le relative disposizioni, nonchè i benefici recati dalla stessa, trovavano applicazione limitatamente ai periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza.

Il suddetto termine del 31 marzo 2003 in seguito è stato più volte differito.

Tra l’altro, il D.P.C.M. 19 dicembre 2005, n. 20291 (pubblicato sulla Gazzetta uff. 27/12/2005, n. 300, ed avente ad oggetto proroga dello stato di emergenza In ordine al gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia) disponeva nel seguenti testuali termini: “Ai sensi e per gli effetti della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1, lo stato di emergenza nel territorio delle provincie di Campobasso e Foggia, di cui ai D.P.C.M. 31 ottobre e D.P.C.M. 8 novembre 2002 citati in premessa, à prorogato fino al 31 dicembre 2006”.

Conviene, altresì, ricordare che, a sua volta, la L. 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, in vigore dal primo aprile 1992), all’art. 5 (secondo il testo vigente sino al 16-7-2008) disciplinava lo stato di emergenza ed il potere di ordinanza come segue:

“1. Al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri, ovvero, per sua delega al sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno del relativi presupposti.

2. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli artt. 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

OMISSIS. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè trasmesse ai sindaci interessati affinchè vengano pubblicate ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 47, comma 1”.

Nel caso di specie in esame, invero, non rilevano le successive modificazioni, tra cui il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290 (art. 6, comma 1 bis.:

“1-bis. La L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e del premi assicurativi si applicano esclusivamente al datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”), nè in particolare il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, che con l’art. 17, comma 2-quater, ha introdotto l’art. 5, comma 5 ter evidentemente ad ogni modo qui ratione temporis inapplicabile (“5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e del premi per l’assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento del termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate.

Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate dl pari importo”).

Pertanto, tenuto conto della portata normativa dell’anzidetta ordinanza n. 3253/02, pure in relazione a quanto ampiamente previsto dal succitato art. 18, in relazione al richiamato D.P.C.M. 19 dicembre 2005, ne deriva che le provvidenze contemplate dall’art. 7 della stessa operavano quanto meno sino a tutto il 31-12-2006.

Risultano, di conseguenza, errate le argomentazioni svolte in proposito con la sentenza impugnata, pure in relazione a quanto ivi ipotizzato circa la scadenza del 31-12-2005, senza quindi tener conto neanche dell’intera normativa che disciplinava la materia, peraltro senza nemmeno considerare le richieste avanzate dal diretto interessato, di cui al secondo motivo di ricorso.

Per contro, le anzidette disposizioni lasciano chiaramente intendere la volontà del legislatore di considerare automaticamente sospesi, per effetto dell’inequivoca portata dei dettato normativo, i termini stabiliti per l’adempimento delle ivi contemplate prescrizioni, tra cui quelle previdenziali ed assistenziali, senza perciò alcun bisogno di apposite manifestazioni di volontà da parte dei diretti interessati per poterne beneficiare. Di conseguenza, neppure occorreva seguire un apposto iter amministrativo, come invece preteso dall’I.N.P.S., trattandosi di sospensione operante ipso jure. Quindi, il fatto che nella specie li N. abbia presentato i modelli DM 10, però senza l’indicazione dei codici richiesti dall’Istituto, integra soltanto un parziale adempimento di natura previdenziale, idoneo ad attestare oggettivamente la sola debenza della relativa contribuzione, ma non implica alcuna rinuncia alla favorevole ed ampia sospensione di cui sopra, in particolare nei sensi di cui al primo comma dell’art. 7 dell’ordinanza n. 3253/2002 (cfr. altresì in motivazione Cass. 5 civ. n. 7583 del 17/02 – 15/04/2015: “Le norme in questione non svolgono alcuna funzione premiale, nè distinguono le situazioni dei soggetti residenti nei Comuni interessati, in relazione alla esigibilità o alla natura del credito tributario o ancora alla intervenuta formazione di un titolo esecutivo, ma intendono piuttosto provvedere, in attuazione dei principio solidaristico ex art. 2 Cost. e art 3 Cost., comma 2, mediante la sospensione di qualsiasi termine fissato per il pagamento delle relative somme di denaro, alla esigenza di evitare, temporaneamente, di gravare ulteriormente sulle situazioni patrimoniali di tali soggetti, già Incise dai danni arrecati dall’evento calamitoso, come inequivocamente evidenziato dal D.L. n. 245 del 2002, art. 4, comma 1, che, dopo aver previsto la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari, ha disposto anche la sospensione ex lege di “tutti i termini relativi al processi esecutivi, mobiliari ed Immobiliari, nonchè ad ogni altri titolo di credito avente efficacia esecutiva di data anteriore…”….”).

In tal sensi, pertanto, non possono assumere alcuna rilevanza giuridica, ai fini della decisione di cui è processo, le diverse determinazioni espresse al riguardo dall’INPS sulla scorta di proprie circolari, che invero non trovano alcun adeguato riscontro normativo sul punto (cfr. in part. la circolare numero 41 del 26-2-2003, avente ad oggetto D.L. 4 novembre 2002, n. 245 convertito in L. 27 dicembre 2002, n. 286. O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 e O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3254 in G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002; nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPC – CG/007287 del 14.02.2003 – istruzioni contabili – variazioni al piano dei conti:

OMISSIS. Il D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, comma 1, convertito in L. 27 dicembre 2002, n. 286, stabilisce che “…” Con successivo D.P.C.M. 8 novembre 2002 (G.U. n. 267 del 14 novembre 2002) lo stato di emergenza dichiarato per la provincia di Campobasso è stato esteso, fino al 31 marzo 2003, anche al territorio della provincia di Foggia, anch’essa colpita dagli. eventi sismici del 31 ottobre 2002.

Sulla base del quadro normativo derivante dalle norme sopra descritte, con la nota citata in oggetto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha reso una più puntuale individuazione dell’ambito territoriale entro il quale le stesse norme producono i loro effetti, individuando i comuni destinatari della sospensione di cui trattasi, il cui elenco qui di seguito si fornisce.

Considerato che l’elencazione dei Comuni oggetto della presente circolare non coincide perfettamente con quella riportata nei decreti precedentemente emessi per le sospensioni di natura tributaria, l’Istituto non addebiterà sanzioni per ritardato pagamento nei confronti dei residenti nei Comuni non compresi nell’elencazione che segue, che abbiano sospeso i versamenti, a condizione che la contribuzione sospesa sia versata entro 3 mesi dall’emanazione della presente circolare.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO. …

Casacalenda.

OMISSIS. Alla posizione contributiva relativa alle aziende interessate alla sospensione in discorso dovrà essere attribuito, per le province di Campobasso e di Foggia, il codice di autorizzazione TU” che assume il nuovo significato di “azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa delle calamità naturali che hanno colpito le province di Campobasso e Foggia” (ordinanza n. 3253 del 29.11.2002).

OMISSIS. Ai fini della compilazione dei mod. DM10/2, le aziende sopracitate dovranno osservare le seguenti regole:

compilare i quadri 8 – C del mod. DM10/2, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;

compilare il quadro D con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale 8 (rigo 57);

determinare l’importo di contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi;

calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;

esporre tale differenza (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi in uno dei righi in bianco del quadro D, facendola precedere dal codice N942 e dalla dicitura “contr. sosp. ord. n. 3253/2002”, per le province di Campobasso e di Foggia, OMISSIS;

effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57 (totale 8);

effettuare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod. DM10/2 e riportare la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo 57;

versare il saldo della denuncia a credito I.N.P.S. con le consuete modalità (F24) ovvero presentare alla Sede competente la denuncia (mod. DM10/2) con saldo a credito dell’azienda per le operazioni di rimborso o di compensazione secondo le vigenti modalità.

OMISSIS. 3) ISTRUZIONI CONTABILI. Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia di cui all’O.M. n. 3253 del 2002, contraddistinti nei modelli DM 10/2 dal codice “A1942”, è stato istituito il conto GPA 00/102.

OMISSIS. Entrambi i suddetti conti devono essere assistiti da appositi partitari locali.

OMISSIS. Le argomentazioni che precedono assorbono, quindi, tutte le diverse considerazioni e tesi interpretative propugnate dall’I.N.P.S., pure con le sue circolari dell’anno 2006 (nn. 6 e 67), che non tengono conto evidentemente dell’intera normativa di settore, nonchè della sua ampia e vasta portata, a favore dei datori di lavoro privati per le obbligazioni previdenziali a loro carico sino a tutto il 2006, laddove peraltro l’ordinanza n. 3253/29.11.2012, per quanto nella specie interessa (art. 7, commi 1 e 2), neanche può dirsi derogata o modificata dal precedente D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286, il cui art. 4 riguardava, comunque, nel suo intervento settori più limitati (termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2 sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi al processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonchè ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva dl data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per i soggetti interessati al servizio militare…).

D’altro canto, lo stesso Istituto con la sua circolare n. 67 del 5 maggio 2006 (inerente alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2006) riteneva pacifica la sospensione sino a tutto il 31-12-2005 (Si precisa che la sospensione disposta dall’Ordinanza n. 3253 del 2002 e successive proroghe, per quanto concerne i contributi previdenziali ed assicurativi, è terminata il 31/12/2005. Pertanto dal 16 marzo 2006 è iniziato il relativo recupero in 304 rate mensili), però assumendo trattarsi di nuova sospensione, tenuto conto della formulazione degli artt. 3 e 4 della stessa (“Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei seguenti comuni: Costellino del Inferno; Colletorto;

Latino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro;

Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montano nel Frentani; Marrone del Sannio; Rotella; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti;

Pietra Montecorvino, è concessa per il periodo contributivo dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico del lavoratori dipendenti”.

“La riscossione del contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui all’art. 3 avverrà mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007). Per di più, la cartella opposta, notificata il 14.11.2006, risulta riferita a contribuzione anche per l’anno 2006, perciò non ancora trascorso nei momento in cui li pagamento veniva intimato.

Peraltro, l’anzidetta ordinanza n. 3496 del 2006 contiene nella sua premessa espressi richiami in particolare alla L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 2; al decreto in data 31 ottobre 2002, con il quale era stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; al D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286; al D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 20 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, con il quale, gli stati d’emergenza concernente gli eventi sismici che avevano colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2005; al decreto dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale gli stati d’emergenza concernenti gli eventi sismici, che avevano colpito il territorio delle regioni Molise e Pugile, erano stati altresì, prorogati fino al 31 dicembre 2006;

nonchè all’O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, recante “Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile”. Tali riferimenti, quindi, Inducono a ritenere che la sospensione di cui al citato art. 3, riguardante tra l’altro il territorio di Casacalenda, concessa per il periodo – 1 gennaio 2006/31 dicembre 2006, in ordine alla sospensione del versamento del contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si saldasse immediatamente e senza soluzione dl continuità con la precedente scadenza del 31-12-2015.

Tenuto conto della surriferita rado solidaristica della normativa in questione, del resto, avrebbe poco senso – se non addirittura nessuno – pretendere la contribuzione in parola per gli anni 2003/2005, sospesa fino a tutto il 31-12-2005, ma concederla invece per il successivo anno 2006 (peraltro, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27/12/2006, n. 3559, in Gazzetta uff.

02/01/2007, n. 1, all’art. 21, comma 2, il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall’art. 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3496/2006, così come modificata ed integrata dall’ordinanza di protezione civile n. 3507 del 2006, veniva differito al 31 dicembre 2007, precisandosi altresì al comma 3 che la riscossione dei contributi e premi non corrisposta per effetto della sospensione di cui al comma 2 sarebbe avvenuta mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2009 – commi modificati dall’articolo 3 dell’O.P.C.M. 9 febbraio 2007, n. 3564, e dall’O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642, art. 12.

V. altresì il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008, n. 31, il cui art. 6-ter, inserito in sede di conversione e relativo a regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, stabiliva al comma 1 che i termini previsti dalle O.P.C.M. 19 marzo 2004, n. 3344, O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354, O.P.C.M. 17 febbraio 2006, n. 3496, O.P.C.M. 5 aprile 2006 n. 3507 e O.P.C.M. 27 dicembre 2006, n. 3559 venivano differiti al 30 giugno 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nel territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i D.M. dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2012 e D.M. 15 novembre 2002 e D.M. 9 gennaio 2003 – comma modificato dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 5, comma 10, lett. a) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126).

Pertanto, nel sensi anzidetti va accolto il primo motivo del ricorso, con conseguente cessazione dell’impugnata sentenza, che ha errato nell’applicare la normativa ivi menzionata, senza quindi tener conto dell’intera disciplina di settore sopra richiamata, per quanto nella specie ratione temporis applicabile, segnatamente in relazione alla notifica della cartella avvenuta il 14-11-2006).

Resta, quindi, evidentemente assorbito il secondo mezzo d’impugnazione, le cui doglianze saranno per l’effetto, altresì, debitamente considerate dal giudice di merito in sede di rinvio, che dovrà pertanto attenersi ex art. 384 c.p.c. a quanto sopra enunciato circa la disciplina applicabile nel caso dl specie ai fini della decisione, in relazione alla pretesa creditoria dell’I.N.P.S. (e con esso della società di cartolarizzazione cessionaria). E al riguardo, peraltro, va appena ricordato che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l’eventuale rigetto di censure di tipo formale, relative all’Iscrizione a ruolo, non pregiudica l’accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell’onere della prova, alla stregua delle quali grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e sulla controparte l’onere di contestare i fatti costitutivi del credito (Casa. lav. n. 23600 del 6/11/2009, conforme n. 5763 del 2002.

V. altresì Cass. lav. n. 27824 del 30/12/2009, secondo cui il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale, ove accerti la parziale Insussistenza del credito, non è tenuto dichiarare integralmente inefficace la cartella opposta, dovendosi ritenere che non operino i limiti ai poteri del giudice ordinario di cui alla L. 30 marzo 1865, allegato E, art. 4, il cui ambito è limitato all’esercizio dei poteri autoritativi, in quanto il credito contributivo trova la sua fonte direttamente nella legge, mentre la previsione della riscossione mediante iscrizione a ruolo concerne soltanto la possibilità – concessa normativamente anche ai privati –

di formare un titolo esecutivo stragiudiziale, sulla cui legittimità formale e sostanziale vi è pienezza di cognizione e potestà da parte del giudice ordinario. Conforme Cass. n. 19502 del 2009.

Cfr. ancora Cass. lav. n. 14149 del 06/08/2012: il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto Ingiuntivo.

Analogamente, secondo Cass. lav. n. 26395 del 26/11/2013 ed altre pressochè conformi, l’opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che investe li rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l’eccepita decadenza dell’INPS per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini, altresì, la decadenza sostanziale dell’Istituto dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito, comportando soltanto l’impossibilità per l’ente di avvalersi del titolo esecutivo).

Con la decisione di merito, infine, il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenuto assorbito il secondo. Cassa, per l’effetto, l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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