Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12200 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 06/06/2011), n.12200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11157/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS Nicola, che la rappresenta e

difende giusta in atti;

– ricorrente –

contro

F.A.L.S., elettivamente E domiciliata in

ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ABATI MANLIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati SECHI Paolo, MURGIA BRUNO

ANGELO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 426/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 16/01/2007 R.G.N. 195/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo, in

attesa della decisione della Corte Costituzionale.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 3 agosto 1998 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con F.A.L.S.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso;

3. la ricorrente è stata assunta con più contratti a termine, dei quali, quello che rileva nel presente giudizio è il contratto protrattosi dal 3 agosto 1998 al 30 settembre 1998; la sentenza impugnata, al pari della sentenza di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità del suddetto contratto sul presupposto, affermato dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo, che lo stesso fosse stato stipulato sulla base dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

4. col primo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che la Corte territoriale non aveva esaminato l’eccezione, proposta dalla stessa società, basata sull’assunto di una erronea indicazione, da parte della ricorrente, della causale giustificatrice del termine apposto al contratto de quo; deduce che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tale contratto era stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre per cui la sentenza impugnata aveva deciso sulla base di presupposti giuridici e fattuali totalmente errati; la censura si conclude col seguente quesito di diritto: 1) ai sensi dell’art. 414 cod. proc. civ., la parte ricorrente deve specificare nell’atto introduttivo gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali propone la domanda, il cui contenuto fissa definitivamente l’oggetto del giudizio; 2) in materia di contratti a termine l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro deve necessariamente coordinarsi con l’art. 112 cod. proc. civ., che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;

il motivo è inammissibile; premesso che l’enunciazione del quesito di diritto deve ritenersi richiesta, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – applicabile ratione temporis al caso di specie (sentenza impugnata depositata in data 16 gennaio 2007) – anche per l’ipotesi di denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 23 febbraio 2009 n. 4329; Cass. 26 ottobre 2009 n. 22598), deve osservarsi che, nel caso di specie, i quesito è formulato in modo del tutto generico, ed omette, fra l’altro, di precisare la questione su cui il giudice del merito avrebbe omesso di pronunciare. Ciò in violazione del principio, più volte enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 14 gennaio 2011 n. 774) secondo cui il quesito di diritto, previsto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., risulta ritualmente formulato quando consenta di far comprendere dalla sua sola lettura quale sia l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare;

5. col secondo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 cod. civ., in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

il motivo è infondato; secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini de riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, stante la sua durata, e in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso; tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso;

6. col terzo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 cod. civ., e segg., nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato l’illegittimità del termine;

anche tale censura è infondata; osserva il collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che tale contratto è stato stipulato in data successiva al 30 aprile 1998;

tale motivazione – in base all’indirizzo del tutto consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere t’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo;

al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n, 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011); ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

6. col quarto motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia falsa applicazione degli artt. 1217 e 1233 cod. civ., con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata relativa alle conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria dell’illegittimità del termine;

osserva in proposito il Collegio che in relazione a tale profilo si pone il problema dell’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ.;

va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata nella vigenza del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile; in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze;

premessi tali principi di diritto, si rileva che nel caso in esame il motivo che investe il tema cui potrebbe essere riferibile la disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, è incentrato, in buona sostanza, sulla inidoneità dell’istanza per i tentativo obbligatorio di conciliazione a determinare la mora accipiendi del datore di lavoro e sulla detraibilità dell’aliunde perceptum in sede di determinazione del danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine; il motivo si conclude con un principio di diritto così formulato: per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 cod. civ., e segg.;

se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento concreto all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente e quindi si valuta inammissibile il relativo motivo, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

7. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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