Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1220 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 28/06/2019, dep. 21/01/2020), n.1220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28408/13 proposto da:

V.I., rappresentala e difesa dall’avv. Leonardo Biagi

del foro di Livorno e ivi domiciliata in Roma presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di (OMISSIS);

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, Sez. distaccata di Livorno, n. 107/23/13 pronunciata il

18.6.2013 e depositata il 10.9.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.6.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. V.I. esercente l’attività di “commercio al dettaglio di calzature” impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate le ingiungeva il pagamento di 17.000,00 Euro a titolo di maggiori imposte e contributi dovuti, a seguito di una rideterminazione del reddito per l’anno 2004 in conseguenza dell’applicazione degli studi di settore non risultando la congruità dei ricavi e mancando la coerenza degli indici di ricarico e di produttività.

2. La C.T.P. di Livorno accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.

3. La C.T.R. della Toscana (sezione distaccata di Livorno) con sentenza n. 107/23/13 pronunciata il 18.6.2013 e depositata il 10.9.2013 accoglieva l’appello dell’Ufficio finanziario.

4. Avverso tale decisione la V. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e/o nullità della sentenza o del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando di avere contestato sin dal ricorso introduttivo del giudizio il potere di firma del funzionario che ebbe a sottoscrivere l’accertamento, eccependone la nullità ai sensi delle norme citate. Sostiene altresì la ricorrente che detta eccezione era stata richiamata nell’atto di costituzione in appello, dopo che l’Ufficio aveva prodotto in udienza dinanzi alla C.T.P. un’attestazione del capo dell’ufficio finanziario, ritenendo detta produzione tardiva e comunque insufficiente a legittimare la delega, trattandosi di mera attestazione e non di documento idoneo a comprovare il possesso in capo al soggetto delegato della qualifica funzionale all’uopo necessaria.

1.2 La censura è infondata.

1.3. Come ammesso dalla stessa ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado, l’Ufficio ha prodotto in udienza apposita attestazione del Direttore dell’Ufficio in ordine all’attribuzione del potere di firma ad altro funzionario del proprio ufficio.

1.4. Detta produzione, tutt’altro che tardiva, ben poteva essere effettuata anche in grado di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2. In tema di contenzioso tributario, infatti, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, deve avvenire, ai sensi del cit. decreto, art. 32, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza; tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benchè irritualmente, nel giudizio di primo grado, poichè nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (Sez. 5, ordinanza n. 5429 del 7/3/2018, Rv. 647276 – 01).

1.5. A tal fine non era comunque necessaria la produzione dell’atto amministrativo di delega vera e propria, dovendosi ritenere sufficiente, come già ritenuto da entrambi i collegi di merito, una mera attestazione del Direttore dell’Ufficio il quale implicitamente dava atto della sussistenza della prescritta qualifica funzionale in capo al funzionario delegato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, (Statuto del contribuente) nonchè della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, ed ancor prima del principio del giusto procedimento di cui all’art. 97, se non anche art. 111 Cost.”. Assume in particolare la ricorrente che l’Agenzia, dopo l’invito al contraddittorio, ha proseguito la verifica – eseguendo in particolare l’accesso presso i locali commerciali – senza informare il difensore della contribuente nominato dopo la ricezione dell’invito, talchè il processo verbale di constatazione redatto in assenza del difensore sarebbe nullo e inutilizzabile.

2.1. Anche tale censura non appare suscettibile di accoglimento.

2.2. Premesso che le garanzie difensive previste nel rito penale non sono applicabili al procedimento amministrativo tributario, nel caso di specie la contribuente è stata correttamente avvertita ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore, ma, avendo la stessa rinunciato a detta facoltà, nessuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità può a posteriori travolgere il processo verbale di constatazione redatto. Come affermato da questa Corte, infatti, è legittima l’ispezione fiscale in azienda anche se l’imprenditore non è assistito dal difensore, essendo sufficiente l’informazione dei verificatori circa la facoltà per il contribuente di farsi assistere da un professionista, come previsto dallo Statuto del contribuente (cfr. Cass. n. 2352 del 31 gennaio 2013).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce “omessa, carente e insufficiente pronuncia, esame e/o motivazione su più fatti controversi e decisivi del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e altresì ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per assoluto difetto alla base del maggior imponibile accertato di una prova per presunzioni con indizi gravi, precisi e concordanti, tenuto conto pure delle giustificazioni ed eccezioni sollevate dalla contribuente”.

3.1. Tale ultimo, nella sua duplice articolazione, è inammissibile.

3.2. Ed invero, fermo restando che il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Sez. U, sentenza n. 9100 del 2015), va osservato quanto al primo profilo della censura (asserita violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che, trattandosi nella specie di sentenza pubblicata nel 2013, deve essere applicato l’art. 360, comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale deve essere interpretato come riduzione al “minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7.4.2014).

3.3. Nel caso di specie la ricorrente non denuncia alcun omesso esame di un fatto storico, ma censura globalmente ed indistintamente la motivazione, denunciandone sostanzialmente l’insufficienza (vizio non più deducibile secondo il “riformato” art. 360 c.p.c., n. 5), ovvero sollecitando questa Corte a sostituirsi al giudice di merito nell’esame complessivo delle risultane probatorie, in tal modo formulando censure di merito non ammesse nel giudizio di legittimità.

3.4. Quanto all’ulteriore profilo di illegittimità della sentenza impugnata (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e degli artt. 2727 e 2729 c.c.), può ulteriormente richiamarsi, come già affermato più volte da questa corte (cfr. Cass. 635 del 15.1.2015 e da ultimo 13359 del 17.5.2019), che quando nel ricorso per cassazione, è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.

3.5. Invero, la ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge, oltre che omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi su questioni di mero fatto, non censurabili in questa sede, mostrando di ottenere una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici, quanto le valutazioni di quei fatti espressi dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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