Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1220 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15615-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

BRONI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 04/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Stradella nei confronti della BRONO s.r.l.. Ha motivato la decisione ritenendo che in una causa che aveva ad oggetto un avviso di accertamento, oltre ad un piccolo errore nei calcoli dell’Ufficio, nella sostanza esso ha incluso nei suoi calcoli due poste che non avrebbero dovuto essere conteggiate e cioè gli oneri del personale pari a L. 143.248.000 e le quote di ammortamento dell’anno 1995 pari a L. 2.023,573, mentre ha escluso premi per vendite per L. 48.277.575, a questo punto riesaminati i calcoli si vede che quanto dichiarato corrisponde alla realtà.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si è costituito.

Con il due motivi si deduce la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 76 – TUIR – e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 ed il vizio di omessa o insufficiente motivazione.

Sussiste sicuramente il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti la lapidaria e criptica motivazione sopra trascritta non consente di comprendere in cosa consista il piccolo errore dei calcoli e la ragione, per la quale alcune voci dovrebbero essere conteggiate ed altre no, nel calcolo del reddito presunto della contribuente. L’oscurità della motivazione in fatto esclude che possa stabilirsi se vi siano state le denunziate violazioni delle norme di legge.

La sentenza impugnata va pertanto rinviata per nuovo e più approfondito esame ad altra sezione della CTR lombarda, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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