Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 122 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/01/2010), n.122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Ditta LEONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA di Leone Savino, in persona del

legale rappresentante L.S., con sede in (OMISSIS),

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dall’Avv. Ugo Operamolla, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Portuense, 104 presso la sig.ra Antonia De Angelis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/03/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari, Sezione n. 03, in data 25.10.2005, depositata l’08

novembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’01 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, visto il controricorso notificato il 10 febbraio 2007 ed iscritto nel R.G. al n.ro 8874/2007, con il quale si resiste all’impugnazione della precitata sentenza, proposta dall’Agenzia Entrate, giusto ricorso notificato il 03/11 gennaio 2007 e non depositato; Visti tutti gli atti di causa;

Considerato che il Sostituto Procuratore Generale, richiesto per il parere di competenza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con nota 12.02.2008, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile, ritenuto che dalla certificazione in atti, rilasciata in data 30.03.2007 dalla cancelleria centrale civile di questa Corte, si evince che il ricorso incoativo del giudizio di cassazione è stato notificato in data 11.01.2007 e che lo stesso non risulta iscritto a ruolo nel periodo compreso tra l’11.01.2007 ed il 12 febbraio 2007;

ritenuto che, stante ciò, il ricorso va dichiarato improcedibile, per omesso deposito entro il prescritto termine;

Considerato, altresì, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della ditta controricorrente, in complessivi Euro duemiladuecento, di cui Euro duemila per onorario ed Euro duecento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, in ragione di complessivi Euro duemiladuecento, oltre spese generali ed accessori di legge, come specificate in parte motiva.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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