Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 122 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.04/01/2017),  n. 122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27662/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO LA COMMARA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO

STUFANO giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 887/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 10/07/2014, depositata il 23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

letta la memoria depositata dal controricorrente.

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 10 luglio 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto da M.V.C. avverso la sentenza n. 89/6/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRPEF ed altro 2005. La CTR in particolare riteneva fondato ed assorbente il primo motivo di gravame denunziante l’erroneità della sentenza appellata in punto rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto esattivo impugnato per difetto della motivazione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di varie disposizioni legislative disciplinanti la motivazione della cartella di pagamento e specificamente di quelle come quella in oggetto per irrogazione di sanzioni.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia fiscale si duole di omesso esame di un fatto decisivo, insistendo appunto sulla allegazione di cui alla prima censura.

Le censure, strettamente connesse e quindi da esaminarsi congiuntamente, sono fondate.

Apoditticamente invero e senza un attento esame del contenuto dell’atto impositivo impugnato la CIR ha ritenuto fondato il primo motivo di appello proposto dal M..

E’ infatti chiaro che la cartella di pagamento de qua si riferisse ad una dichiarazione integrativa rettificante in aumento il reddito dichiarato per l’anno fiscale 2005 e che quindi ciò integrasse un’ipotesi di dichiarazione infedele per la quale appunto venivano irrogate le sanzioni di cui alla cartella esattoriale stessa.

Del resto, come rileva l’Agenzia ricorrente, il contribuente non ha avuto dubbio veruno che di ciò si trattasse assumendo coerenti difese in sede contenziosa.

E’ altresì evidente che il riferimento ad un inesistente accertamento contenuto nella cartella non ne abbia alcun effetto invalidante, essendo come detto ben chiarito nella parte successiva dell’ atto impugnato che non di attività accertativa si trattasse, ma meramente sanzionatoria a seguito di un’iniziativa tardiva di ravvedimento operoso posta in essere dallo stesso contribuente.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, anche delle questioni, non affrontate essendosi accolto il primo motivo dell’appello, che vengono riproposte dal controricorrente in questa sede e già oggetto del gravame alla sentenza di primo grado.

Da ultimo va comunque notato che è infondata l’eccezione di giudicato interno sulla questione dell’onere probatorio della pretesa fiscale, posto che l’accenno alla stessa nella motivazione della sentenza impugnata è chiaramente un obiter dictum, peraltro poco comprensibile nel contesto della controversia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA