Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12199 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15275-2015 proposto da:

A.R.S.S.A. – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN

AGRICOLTURA – GESTIONE LIQUIDATORIA, in persona del Liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE

BORRELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA PERRI;

– ricorrente –

contro

B.G., S.L., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO BELLISARIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 28/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/01/2015 R.G.N. 390/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 15-21 gennaio 2015 n. 28 confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza, che aveva accolto le domande proposte B.G. e S.L., dipendenti di ARSSA – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E I SERVIZI IN AGRICOLTURA (in prosieguo: ARSSA) per il ricalcolo dell’indennità supplementare percepinta, prevista dalla L.R. Calabria n. 8 del 2005, art. 7 in caso di adesione all’esodo incentivato, disponendo includersi nella base di computo la tredicesima mensilità.

2.La Corte territoriale fondava la decisione sulla interpretazione data alla norma dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 271/2011, recante la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., della norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. Calabria n. 15 del 2008, art. 44, comma 2, che aveva inteso espungere la tredicesima mensilità dal computo della indennità supplementare. Il giudice delle leggi aveva infatti evidenziato che la norma al suo esame, formalmente interpretativa, aveva in realtà realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della disposizione interpretata.

3. La Corte territoriale rilevava, altresì, d’ufficio, la nullità, per contrarietà alla norma imperativa della L.R. n. 8 del 2005, citato art. 7, dell’art. 5 del contratto di risoluzione consensuale stipulato tra le parti – nel quale l’indennità era stata computata senza includere nel calcolo la tredicesima mensilità – con sostituzione di diritto alla clausola nulla della previsione di legge.

4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ARSSA, articolato in quattro motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo ARSA ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L.R. n. 8 del 2005, art. 7, comma 6, nonchè degli artt. 1322 e 1372 c.c., assumendo che con l’accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro in cambio del pagamento di una somma di denaro, il lavoratore aveva consapevolmente concordato con il datore di lavoro quali fossero le voci poste a base del computo, tra le quali non era inclusa la 13^ mensilità, nell’ambito dell’autonomia contrattuale e di diritti disponibili.

2.Ha esposto che al contratto era allegata (allegato “A”) una scheda di calcolo, in cui si indicava la retribuzione mensile lorda posta a base del calcolo della indennità. Il suo ammontare era costituito dalla somma di stipendio ed altre indennità, i cui importi erano indicati specificamente; tra tali voci non figurava il rateo di tredicesima. Inoltre l’importo complessivo dovuto era stato quantificato tanto nel contratto che nella suddetta scheda ed accettato senza riserve.

3.Con il secondo motivo ARSSA ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., lamentando che il rilievo ufficioso della nullità parziale del contratto imponeva al giudice di attivare il contraddittorio sulla questione, non sollevata dalle parti.

4.Con il terzo motivo la ricorrente ARSSA ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, osservando che la L.R. n. 8 del 2005, art. 7 non ha valenza di norma imperativa inderogabile, con l’ulteriore conseguenza che non poteva essere dichiarata la nullità dell’art. 5 del contratto individuale.

5.1 tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione che li lega, sono infondati.

6.Le questioni prospettate nel ricorso sono state già affrontate dalla sentenza di questa Corte n. 1748/2017 e da successive numerose ordinanze (tra le altre: Cass. n. 10307/2018; n. 12157/2018; n. 14185/2018; n. 19248/2018; n. 19250/2018 e n.6276/2019), alle cui motivazioni si rinvia, in quanto integralmente condivise.

7.Nei precedenti citati si è ritenuto che nel concetto di “retribuzione lorda” previsto dalla L.R. CALABRIA 2 marzo 2005, n. 8, art. 7 deve essere inclusa la 13 mensilità: dunque il dato normativo, nell’unica sua interpretazione possibile – (come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nel dichiarare illegittima, con sentenza n. 271/2001, la norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. CALABRIA 13 giugno 2008, n. 15, art. 44 che disponeva in senso contrario)- depone nel senso della fondatezza della pretesa dei dipendenti.

8.Non rileva, invece, che il contratto individuale di risoluzione del rapporto di lavoro non prevedesse espressamente la inclusione nel calcolo della indennità del rateo della 13 mensilità, in quanto quest’ultimo è strettamente inerente alla nozione di stipendio o salario ed è compreso nella nozione di stipendio tabellare.

9.In questa prospettiva, la declaratoria di nullità dell’art. 5 del contratto individuale pronunciata dal giudice dell’appello è del tutto impropria. La clausola, come accertato in sentenza, non prevedeva direttamente la regolamentazione della misura dell’indennità – escludendo la 13 mensilità, in deroga alla L.R. n. 8 del 2005, art. 7 – ma si limitava ad effettuare il calcolo (matematico) delle somme dovute. Essa, anzi, rinvia per relationem a tale articolo, che deve essere interpretato nel senso su indicato.

10.Non vi è dunque alcuna questione di violazione della autonomia negoziale delle parti, che non hanno inteso disciplinare l’istituto in difformità dal modello legale.

11.La declaratoria di nullità, comunque, non incide sulla correttezza dell’impianto della motivazione nè sul dispositivo della sentenza impugnata, che risulta conforme a diritto sicchè non ne va disposta la cassazione ma la correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.).

12.Rimane così assorbita la questione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio.

13.Con il quarto motivo ARSA ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi e della L.Cost. n. 87 del 1953, art. 30 assumendo l’ininfluenza della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011, atteso che la stessa sarebbe intervenuta su rapporti già esauriti.

14.Anche in ordine tale motivol5. vanno richiamati i precedenti di questa Corte sopra citati, nei quali si è ribadito che le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (tra le più recenti, Cass. 321/2016, 20100/2015, 289/2014, 355/2013). Nella fattispecie in esame l’effetto preclusivo non opera, atteso che la sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica è intervenuta nelle more del giudizio avente ad oggetto, appunto, il ricalcolo della indennità incentivante.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente ARSA va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

16.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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