Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12199 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23220/2014 proposto da:

UNICREDIT LEASING S.P.A. (già Locat S.p.A.) – C.F. (OMISSIS), P.I.

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE

ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso il decreto n. Rep. 613/2014 del TRIBUNALE di LANCIANO,

depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che UNICREDIT LEASING S.p.A., con atto notificato in data 6 ottobre 2014, ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato in data 16 luglio 2014 e comunicato in data 22 luglio 2014, con il quale il Tribunale di Lanciano ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. proposta dall’odierna ricorrente;

che l’intimata Curatela non si è costituita;

considerato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge (L. Fall., art. 72 quater), la statuizione di rigetto della sua richiesta di insinuazione al passivo del credito per i canoni di leasing residui successivi alla data del fallimento;

che con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione resa dal tribunale in tema di riallocazione del bene concesso in locazione, posto che sarebbe incontestato in atti che il possesso del medesimo sia sempre rimasto in capo alla curatela, con conseguente impossibilità di riallocazione, circostanza del tutto obliterata dal decreto impugnato;

che la ricorrente ha depositato nel termine memoria difensiva;

ritenuto che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, atteso che il Tribunale di Lanciano si è conformato nel provvedimento in esame all’orientamento, già ripetutamente espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di effetti del fallimento su rapporto di leasing vigente alla data della sentenza dichiarativa, ai sensi della L. Fall., art. 72-quater, il concedente, in caso di fallimento dell’utilizzatore, non può richiedere subito, mediante l’insinuazione al passivo ed L. Fall., ex art. 93, anche il pagamento dei canoni residui che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria (con la cessazione dell’utilizzazione del bene viene meno l’esigibilità di tale credito), ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valore di mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge (cfr. Cass. Sez. 1 n. 4862/10; n. 15701/11; Sez. 6/1 n. 17577/15), ed il ricorso non offre sul punto elementi idonei a giustificare un diverso orientamento;

che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che oltre a sostanziarsi nella denuncia di una insufficienza della motivazione nonostante il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (qui da applicarsi risultando la sentenza impugnata pubblicata dopo l’11 settembre 2012) non contempli più il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della insufficienza (cfr. S.U. n. 8053/14) – fa riferimento ad una circostanza, quale quella concernente la omessa restituzione da parte della Curatela alla ricorrente del bene di proprietà della medesima, che non risulta decisiva, perchè in ogni caso idonea a giustificare altra istanza della ricorrente, diversa da quella, qui in discussione, diretta alla ammissione al passivo del credito per canoni insoluti successivi alla sentenza dichiarativa;

che pertanto il rigetto del ricorso si impone;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese di giudizio, non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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