Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12199 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 14/06/2016), n.12199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5779-2011 proposto da:

SPAZIO BET S.R.L., P.I. (OMISSIS), già GIOCHI E SCOMMESSE

TOSCANA DI U.F. & C. S.N.C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIMONCINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVERIO

CASTELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. SPA C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, LUIGI CALIULO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo, senza numero di R.G. proposto da:

AREA SCOM S.R.L. P.I. (OMISSIS), già GIOCHI E SCOMMESSE

NOVOLI DI UGHI MAURIZIO & C. SNC, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, VIA

DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIMONCINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVERIO

CASTELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. SPA C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, LUIGI CALIULO,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 216/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/03/2010 R.G.N. 1738/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato SIMONCINI ALDO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 16 febbraio – 2 marzo 2010 rigettava gli appelli di SPAZIO BET srl e di AREA SCOM com S.r.l. contro I.N.P.S. e società di cartolarizzazione S.C.C.I. S.p.a., avverso la sentenza 11 giugno 2008 del giudice del lavoro di Firenze, che aveva respinto le opposizioni a cartelle esattoriali per il pagamento di contributi e relative sanzioni, sul presupposto della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dalle stesse, per cui le anzidette società avevano interposto gravame, censurando la pronuncia di primo grado con un unico articolato motivo. La sentenza della Corte fiorentina condannava, quindi, le appellanti al pagamento delle spese di secondo grado come ivi liquidate.

La Corte di merito, fatte premesse generali in tema di rapporto di lavoro subordinato, osservava che nel caso di specie tutti i lavoratori interessati, perlopiù studenti universitari, avevano svolto attività di sportellista addetto alla ricezione scommesse ippiche o sportive. Si trattava di mansioni semplicissime e ripetitive, che venivano svolte o da dipendenti dell’agenzia o da collaboratori. La peculiarità della fattispecie si risolveva nel constatare che l’agenzia aveva riposto affidamento su di un certo numero di collaboratori, i quali, a loro scelta, indicavano quali fossero le possibilità concrete di coprire un determinato modo. Era risultato poi che i collaboratori non erano tenuti ad una prestazione strettamente personale, ma potevano farsi sostituire in caso di impossibilità sopravvenuta. La paga, tuttavia, era fissa, anche se rapportata al numero e durata della prestazione.

Tutto ciò -che era quanto emerso dall’istruttoria e quanto segnalato da parte appellante per escludere la subordinazione- non era tuttavia sufficiente per qualificare il rapporto come autonomo o come parasubordinato, mancando del tutto ogni profilo di autonomia operativa e comunque la spendita di una pur minima dimensione imprenditoriale che potesse connotare la sussistenza di rischio economico (a parte quello di guadagnare un pò di più o un pò di meno, secondo la disponibilità, nella specie irrilevante). Nè andava trascurato che l’astratta possibilità di gestione della singola disponibilità o di cessare a piacimento la collaborazione non erano affatto indici di autonomia, ancorchè mancassero gli strumenti tipici della subordinazione, quali sanzioni disciplinari o il licenziamento. Di fatto era del tutto evidente che la mancata prolungata disponibilità avrebbe comportato il definitivo abbandono della collaborazione, posto che la scelta ultima sulla utilizzazione della prestazione competeva comunque alla parte datoriale, non certo al lavoratore. Nè aveva significato enfatizzare alcune circostanze, quali la mancanza di un obbligo di giustificare l’assenza o la malattia, poichè quando come nella specie la qualificazione del rapporto risultava non coincidente con la sua effettività, la gestione del contratto prescindeva per forza di cose dall’applicazione delle regole proprie della subordinazione. Perchè anzi proprio alla elisione di tali regole e oneri era finalizzata l’obliqua utilizzazione del modello contrattuale autonomo.

Giovava, infine ricordare che su fattispecie del tutto analoghe questa Corte si era più volte pronunciata con uniformità, sempre escludendo il rapporto di collaborazione non subordinata (vedi Cass. n. 2970 anno 2001, nonchè in senso conforme Cass. n. 3926/2001 e n. 7025/2005).

Avverso la suddetta detta sentenza numero 216/2010, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione con distinti atti SPAZIO BET Srl nonchè AREA SCOM S.r.l., giusta le relate del 25 febbraio 2011, affidati a due motivi.

L’I.N.P.S., anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.a. ha resistito ai suddetti ricorsi come da separati controricorsi notificati in data sette – otto 2011.

Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. per le sole ricorrenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo SPAZIO BET S.r.l. (già Giochi e Scommesse Toscana s.n.c. di U.F. & C.) ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e segg. in relazione all’art. 2697 c.c. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalla parte ricorrente, in relazione quindi all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Al riguardo, in ordine alla prima parte del motivo la società ricorrente citava la giurisprudenza di legittimità secondo cui la stessa prestazione lavorativa può formare oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo sia di un rapporto di lavoro subordinato, ove le parti, nel regolare i reciproci interessi abbiano dichiarato dl voler escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione di esso soltanto se si dimostra in concreto elemento della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale, che assoggetta il prestatore di lavoro al potere organizzativo disciplinare datore, che si deve estrinsecare nella specificazione della prestazione lavorativa richiesta inadempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore medesimo, subordinazione che deve essere in fatto provata nello svolgimento del rapporto di lavoro. La corte di merito per contro messo del tutto di uniformarsi a tale principio incorrendo perciò in entrambi i vizi denunciati in quanto non aveva considerato che la qualificazione di collaborazione coordinata e continuativa, espressamente attribuita dalle parti del rapporto tra esse intercorso, le imponeva, da un lato di tenere conto e, dall’altro di fornire una motivazione puntuale ed esauriente sull’eventuale esistenza di indici caratterizzanti del rapporto di lavoro subordinato ovvero sull’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione della prestazione stessa.

In secondo luogo, la Corte distrettuale non aveva considerato che la subordinazione postula, per la sua concreta sussistenza, semplici direttiva programmatiche prescrizioni predeterminate, ovvero un controllo estrinseco dell’attività del prestatore attinente risultato della medesima, essendo tanto le une quanto le altre compatibili anche con la prestazione d’opera autonoma, a maggior ragione se di natura parasubordinata; bensì la necessità che la prestazione d’opera sia regolata nel suo svolgimento e che quindi potere direttivo del datore di lavoro abbia ad oggetto l’intrinseca esecuzione della prestazione medesima. Conseguentemente, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro può utilizzare le energie lavorative messe a disposizione dal dipendente secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri costante di intervento attraverso ordini specifici implicanti la possibilità di variazione, ancorchè nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale tenuto non raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini di abbia ricevuto. Di tali mutevoli direttive del datore di lavoro non era stato indicato nella sentenza impugnata alcun esempio.

Contraddittoriamente si è osservato che quanto emerso dall’istruttoria non fosse sufficiente per qualificare rapporto di lavoro come autonomo mancando del tutto ogni profilo di autonomia operativa, laddove in altra parte della sentenza la corte di appello riconosciuto che i collaboratori a loro scelte indicavano quali fossero le possibilità concrete di coprire un determinato turno…

Pertanto, le anzidette risultanze istruttorie non solo non escludevano ma confermavano l’autonomia operativa degli sportellisti e le effettive modalità di svolgimento del rapporto coincidenti con la sua qualificazione. La ritenuta negazione di ogni profilo di autonomia operativa, alla luce delle anzidette emergenze, costituiva un evidente vizio dell’iter logico seguito nella pronuncia Impugnata meritevole di essere cassato.

Inoltre, parte ricorrente osservava che nell’attribuire rilevanza al principio di presunzione dl subordinazione i precedenti di Cassazione nn. 18692/07 e 58/2009 erano completamente estranei all’oggetto di questo giudizio, poichè riguardavano l’individuazione della natura di rapporti diversi sia nel titolo giuridico che nelle modalità di svolgimento. Tali precedenti, infatti, non riguardavano lavoratori inquadrati, come nel caso di specie, quali collaboratori coordinati e continuativi, per i quali la determinazione del confine tra l’autonomia della subordinazione e particolarmente difficile al punto da indurre i giuslavoristi a definire para-subordinazione il rapporto che lega i cosiddetti co.co.co. Ai datore di lavoro. La circostanza che nel caso in esame fosse pacifico tra le parti la sussistenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non era stata nemmeno presa in considerazione dall’impugnata sentenza, che sembrava ignorare come le due tipologie di rapporti (parasubordinazione) avessero dei confini particolarmente sfumati ed ampie zone di sovrapposizione. Come noto, nell’ambito dei rapporti di parasubordinazione, per definizione è previsto da parte del datore di lavoro un potere di coordinare i collaboratori, i quali, seppure in maniera non stabile, senza vincoli di subordinazione e senza soggezione ad alcun potere disciplinare, sono di fatto inseriti nella struttura aziendale. Per contro, la Corte territoriale non aveva nemmeno preso in considerazione le deduzioni della società, per rimettersi totalmente a precedenti giurisprudenziali, però inconferenti. L’errore commesso dalla Corte di appello non era scusabile, visto che nel caso di specie era sempre stato pacifico tra le parti che I lavoratori, per i quali l’Inps aveva provveduto all’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi e delle relative sanzioni civili, stipulato con la società ricorrente contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo gennaio 2000 – marzo 2002 (verbale congiunto I.N.P.S./DPL/INAIL 28 novembre 2002 con le deduzioni di cui a pagina due della memoria di costituzione dell’Impresa nel giudizio di primo grado).

Inoltre, la sentenza impugnata, nell’esaminare le risultanze Istruttorie, fatto salvo nella premessa della sentenza un breve richiamo al contratto a progetto e al D.Lgs. n. 276 del 2003, peraltro estraneo alla fattispecie de qua, relativa al 1 gennaio 2001 – marzo 2002, completamente ignorato la pacifica qualificazione del rapporto di lavoro operata dall’odierna ricorrente e dai richiamati quaranta lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse, come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, omettendo dunque di spiegare se e in quale misura il comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto di lavoro avesse contraddetto in misura decisiva alla originaria volontà negoziale di qualificazione del rapporto come coordinato e continuativo, tanto da determinare che le parti avessero viceversa perseguito quell’assetto di interessi che corrisponde alla funzione tipica del contratto il lavoro subordinato.

Anche tale carenza viziava la sentenza sotto il profilo dell’insufficiente motivazione.

Con il secondo motivo dl ricorso la sri SPAZIO BET (già GIOCHI e Scommesse Toscana s.n.c. di U.F. & C.) deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e art. 409 c.p.c., n. 3, osservando in particolare come le collaborazioni coordinate e continuative relative alla fattispecie in esame fossero anteriori all’anno 2003 e quindi in virtù del pacifico principio della irretroattività della legge fossero al di fuori delle previsioni del citato D.Lgs. n. 276 del 2003. Di conseguenza, la Corte di appello fiorentina avrebbe dovuto considerare che le istruzioni e le direttive sono presenti anche nel lavoro autonomo, specie se coordinato, che possono riguardare anche il tempo e il luogo dello svolgimento dell’attività, ovvero il come, il quando e il dove (Casa. 25 settembre 2007 numero 19723). La ricorrente richiamava, altresì, il precedente dl questa Corte numero 5645 del 9 giugno 2009, secondo cui la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro non fa venir meno il requisito dell’autonomia, che caratterizza detto rapporto, e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che la necessità di una presenza quotidiana nella struttura per l’adempimento dei propri compiti e la responsabilità verso l’amministrazione sono elementi non esclusivi del rapporto di lavoro subordinato, che ricorrono anche nel lavoro autonomo. Per contro, la Corte di merito nella sentenza impugnata semplicemente osservato che le mansioni degli sportellisti, studenti universitari, erano semplicissime e ripetitive, la paga era rapportata al numero e alla durata della prestazione, e che mancava la spendila di una pur minima dimensione imprenditoriale, sicchè nessun concreto elemento di autonomia era riscontrabile nelle attività di detti lavoratori, essendo invece evidenti tutti i caratteri della subordinazione ex art. 2094 c.c., mancando una sicura prova del contrario. Secondo la ricorrente l’unico elemento in comune tra i citati precedenti (Cassazione, sezione lavoro, 6 settembre 2007 n. 2970, n. 3926/2001 nonchè 7025 anno 2005), da un lato, e la sentenza impugnata dall’altro, era lo svolgimento da parte dei lavoratori di attività quali addetti alla ricezione delle scommesse.

Diverse, viceversa, erano le modalità di svolgimento. Nel caso di specie, in particolare, dall’istruttoria era emerso che erano i lavoratori a loro scelta ad indicare quando avrebbero lavorato, in quanto non erano tenuti ad una cadenza fissa della loro prestazione.

La discontinuità, dunque, contrariamente a quanto previsto nelle sentenze richiamate dalla Corte di appello, era una scelta dei collaboratori, tutti studenti universitari, e non del datore di lavoro, sicchè seguendo lo stesso ragionamento articolato nella citata pronuncia numero 2970/2001, la non continuità della prestazione, in quanto frutto di una scelta, avrebbe dovuto avere rilevanza nella qualificazione del rapporto. Non solo, contrariamente a quanto previsto nel richiamati precedenti, erano i collaboratori a dare la disponibilità peri turni, non vincolanti, tanto che gli stessi lavoratori potevano non presentarsi, senza obbligo di giustificare l’assenza o la malattia, cosi come riconosciuto a pagina quattro della impugnata sentenza. Nel caso in esame erano stati stipulati contratti di collaborazione Coordinata e continuativa, che presupponevano una collaborazione sistematica e non funzionale, la coordinazione con le istruzioni fornite ai lavoratori, lo svolgimento di prestazioni funzionali all’attività svolte nella struttura durante l’orario di apertura al pubblico osservato, in cui gli scommettitori potevano accedere al servizio, prestazioni elementari perchè uniformi per tutti, un controllo sul risultato della prestazione, non già sulla prestazione medesima, nè sul suo svolgimento. Se tali elementi, interpretati dell’impugnata sentenza ignorando il presupposto dei contratti di collaborazione de quibus, si fossero dovuti ritenere sufficienti a determinare la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, ne sarebbe derivato un assioma tanto assurdo quanto definitivo: data una determinata prestazione produttiva, il fattore lavoro può essere acquisito solo con rapporto di lavoro subordinato. Ma tosi non era, a meno di voler deliberatamente ignorare la volontà del legislatore e la realtà del fatti. Il criterio differenziatore tra lavoro subordinato e parasubordinato doveva, infatti, riguardare il “cosa fare”: il collaboratore coordinato e continuativo può infatti ricevere direttive istruzioni sul “come” eseguire l’attività dedotta in contratto, ma non deve subire imposizioni in ogni momento dal committente sul “cosa fare”, differenti dalla programmazione consensuale ex ante delle diverse prestazioni, che il collaboratore autonomo parasubordinato è obbligato a svolgere nel tempo. Non solo, il fulcro dell’indagine avrebbe dovuto essere centrato sulla libertà o meno del lavoratore di svolgere la prestazione. Tale libertà, ampiamente provata nel corso dell’Istruttoria, dal giudice di secondo grado era stata inopinatamente considerata irrilevante ai fini della qualificazione della natura del rapporto di lavoro. La sentenza impugnata, poi, completamente ignorato gli art. 409 c.p.c., n. 3 e art. 2094 c.c., ma per sostenere il proprio illogico convincimento aveva richiamato precedenti pronunce di legittimità, però riguardanti fattispecie completamente diverse da quelle in esame, ignorando invece l’orientamento della stessa Corte di legittimità, proprio in tema di collaboratori coordinati continuativi addetti alla ricezione delle scommesse (ad esempio Cass. n. 26986 del 22 dicembre 2009), laddove era stato affermato che una certa organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive, ove le stesse non siano assolutamente pregnanti e assidue, traducendosi in un’attività di direzione costante e agente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, si inserisce in quell’attività di coordinamento e di eterodirezione che caratterizza qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento; ciò in quanto il potere gerarchico direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici reiterati e intrinsecamente inerente alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale la società ricorrente ha altresì osservato che la Corte distrettuale, non compiendo una corretta applicazione dei principi dell’onere della prova, secondo il quale sarebbe spettato all’I.N.P.S., l’attore sostanziale, dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, si era limitata ad evidenziare elementi, come lo svolgimento di prestazioni elementari in una postazione fissa nei locali aziendali durante l’orario di durata delle cose, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, di per sè assolutamente insufficienti a derogare alla volontà negoziale, espressa dalle parti contraenti di inquadrare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso con i collaboratori come autonomo. L’Impugnata sentenza, inoltre, totalmente ignorato o comunque piegato alle proprie convinzioni, scaturenti dal l’erronea presunzione di subordinazione, alcuni elementi emersi dall’istruttoria svolta. La disponibilità data di volta in volta dagli sportellisti ad essere Inseriti nei turni predisposti in base al calendario degli eventi sportivi, e dunque la possibilità di gestione della singola disponibilità o di cessare a piacimento la collaborazione non era stata considerata indice di economia, ma un elemento di prova della subordinazione sulla mera presunzione che la prolungata indisponibilità avrebbe comportato il definitivo abbandono della collaborazione. La contraddittorietà di tali argomentazioni, fondate su mere presunzioni, rispetto alle risultanze istruttorie, era del tutto evidente e non consentiva di individuare li procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata. La Corte di appello avrebbe dovuto constatare che l’I.N.P.S. non aveva, comunque, provato per ciascun sportellista la natura subordinata di ogni singolo rapporto, anche giornaliero, e la durata dello stesso, laddove viceversa era stato chiesto dall’ISTITUTO il versamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni in base al rapporti accertati come subordinati per l’intero periodo gennaio 2001 – marzo 2002, considerando dunque che ciascuno dei cinque addetti alla ricezione delle scommesse avesse lavorato nel detto periodo per la società ricorrente senza soluzione di continuità, e non con la saltuarietà risultante dalla stessa sentenza la impugnata. La Corte di merito, da ultimo, sul presupposto della saltuarietà della prestazione, tutt’altro che marginale, e dunque dell’esistenza per ciascun collaboratore di una pluralità di rapporti-salvo poi aggiungere a conclusioni opposte considerandoli net loro insieme- avrebbe dovuto disporre di sua iniziativa una c.t.u. finalizzata al calcolo dei contributi e delle sanzioni civili dovuti all’ente di previdenza, sicuramente ben diversi da quelli inizialmente richiesti, calcolati sulla base di un rapporto di lavoro dipendente, continuativo e non saltuario e a tempo pieno. Nulla di quanto sopra essendo avvenuto, nella motivazione della sentenza mancava il nesso logico tra la premessa e le conclusioni cui era pervenuta.

Censure del tutto analoghe sono state svolte da AREA SCOM srl (già GIOCHI e SCOMMESSE NOVOLI s.n.c. di U.M. & C.) con i due motivi di ricorso per cassazione notificato come da retate del 25 febbraio 2011.

Tanto premesso, i due motivi, evidentemente tra loro connessi, del suddetti ricorsi possono esaminarsi congiuntamente e con unica contestuale motivazione, valida per entrambe le impugnazioni, riferite alla stessa pronuncia (art. 335 c.p.c. e art. 151 delle relative disposizioni di attuazione), le quali però vanno disattese in base alle seguenti considerazioni.

Invero, alla stregua di quanto complessivamente motivato dalla Impugnata sentenza, che rigettava i gravami interposti dalle società, non si riscontrano gli estremi dei vizi sopra denunciati dalle stesse, inerenti agli impugnati verbali di accertamento notificati il 28 novembre 2002 per l’omesso pagamento di contributi previdenziali relativi al periodo gennaio 2001 – marzo 2002, riguardanti 5 e 40 collaboratori, ritenuti lavoratori subordinati, nonchè le successive e rispettive opposte cartelle esattoriali di 4323,59 e di 217.932,09 Euro. Va, inoltre, subito evidenziato che i due ricorsi non precisano sufficientemente io svolgimento dei fatti della causa, omettono di indicare minimamente le ragioni in base alle quali il giudice di primo grado, riuniti i due procedimenti, rigettava le domande delle opponenti, pur accennando tra l’altro al verbale di accertamento, nonchè all’escussione di testi, omettono altresì qualsiasi indicazione circa i motivi di appello in virtù dei quali veniva poi adita la competente Corte distrettuale, della cui pronuncia però si dolgono le società in epigrafe. DI conseguenza, non è neanche possibile stabilire se ed in quali termini effettivi termini sia stata adito il giudice di secondo grado in relazione alle censure poi solevate con i ricorsi de quibus, tanto più che nel caso di specie alcune questioni prospettate in qualche modo dalle ricorrenti, soprattutto in tema di prova e di quantificazione, non risultano espressamente affrontate nella pronuncia dl cui si chiede, invece, la cassazione.

Al riguardo, del resto, basti solo ricordare la natura, di revisio prioris instantiae, dell’appello (che perciò non costituisce un novum judicium – cfr. tra la altre Cass. sez. un. civ. n. 3033 del 08/02/2013, secondo cui nei vigente ordinamento processuale il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata – in senso analogo S.U. n. 28498 del 2005; v. d’altro canto l’art. 434 c.p.c. che anche nel testo ratione temporis qui applicabile richiedeva specifici motivi a sostegno del ricorso d’appello, nonchè il successivo art. 438 c.p.c., che non ammette nuove domande ed eccezioni, alla luce pure della rigorosa giurisprudenza formatasi sul punto – v. tra l’altro Casa. lav. n. 25588 del 17/12/2010, secondo cui ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice – v.

ancora tra le altre Cass. lav. n. 16298 del 12/07/2010, secondo cui nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda per modificazione della “causa petendi”, non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano li mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur già esposti nell’atto introduttivo, vengano dedotti in grado d’appello, in modo da introdurre un nuovo tema d’indagine, che alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia).

In tale contesto, pertanto, attese le anzidette evidenziate carenze i due ricorsi in esame devono ritenersi inammissibili, per difetto delle prescrizioni imposte, invece, dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, nonchè art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), quanto meno in relazione poi alle più vaste problematiche di cui agli anzidetti motivi, che però non trovano adeguato riscontro nel contenuto della sentenza qui impugnata, in relazione alla quale, d’altro canto, non sono state però dedotte specifiche censure di omesse pronunce.

Pertanto, alla stregua degli elementi di fatto accertati con la gravata pronuncia di merito, non si ravvisano errori logico-giuridici meritevoli di censura.

Del resto, va anche rammentato che la motivazione omessa o insufficiente (nei limiti qui ancora ammessi in base al testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella specie ragione temporis applicabile) è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sui significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed al fini del giudizio di cessazione (cosi tra le altre Cass. sez. un. civ. n. 24148 del 25/10/2013).

Va appena soggiunto che le richiamate regole processuali, siccome destinate a disciplinare l’ammissibilità delle impugnazioni, costituiscono materia di ordine pubblico, in quanto tale sottratta alla disponibilità delle parti, la cui violazione è quindi rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Precisati, dunque, i limiti in cui l’impugnazione de qua può considerarsi ammissibile, la sentenza la sentenza d’appello risulta correttamente pronunciata, conformemente agli enunciati principi di diritto, già espressi da questa Corte di legittimità, sicchè tra l’altro è irrilevante, ai fini della subordinazione, che il singolo lavoratore sia libero di accettare o non accettare l’offerta, di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di giustificazione, nonchè, con il preventivo consenso del datore di lavoro, di farsi sostituire da altri, atteso che il singolo rapporto può anche instaurarsi volta per volta, anche giorno per giorno, sulla base dell’accettazione della prestazione data dal lavoratore ed in funzione del suo effettivo svolgimento, e la preventiva sostituibilità incide sull’individuazione del lavoratore quale parte del singolo specifico contingente rapporto, restando la subordinazione riferita a colui che del rapporto è effettivamente soggetto, svolgendo la prestazione e percependo la retribuzione (Cass. lav. n. 9343 del 05/05/2005, con riferimento, nella specie, a sportellisti presso un’agenzia ippica; v. anche in senso analogo Cass. lav. n. 2970 del 01/03/2001, secondo la quale elemento essenziale e determinante dei lavoro subordinato, costituente elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subordinazione – la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionati, ma tali da inerire di volta in volta all’intrinseco svolgimento della funzione -, mentre altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma dei compenso e l’osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario; ne consegue che, in materia di qualificazione giuridica del rapporto di personale addetto alla ricezione di scommesse in sala corse, elementi di fatto dai quali è desumibile la natura subordinata del rapporto sono l’inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione di sole energie lavorative corrispondenti all’attività dell’impresa, nel rispetto di un orario di lavoro strettamente collegato con gli orari di apertura e chiusura delle sale corse, nonchè il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo le ore prestate nel diversi turni, mentre resta irrilevante la discontinuità della prestazione che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma risponda, al contrario, a criteri di distribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali. Conformi Cass. n. 3926 del 19/03/2001, nonchè n. 7025 del 05/04/2005). Invero, poi, ai fini della qualificazione dei rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (principio affermato al sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, da Cass. Sez. 6 – L, con ordinanza n. 9808 del 04/05/2011).

Parimenti, la Corte fiorentina si è, in effetti, attenuta al principio secondo cui, in tema di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo, le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata eventualmente sottoscritta dalle parti, ben potendo le qualificazioni riportate nell’atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla. La valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l’interpretazione degli atti scritti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione, se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. lav. n. 17455 del 27/07/2009).

Di conseguenza, è irrilevante che nella specie siano intervenuti contratti definititi di collaborazione coordinata e continuativa, prevalendo, come è noto, in materia di lavoro subordinato l’elemento fattuale su quello formale attinente al nomen juris attribuito al rapporto (v. Cass. lav. n. 22289 del 21/10/2014, secondo cui, ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l’effettiva volontà delle parti –

iniziale o sopravvenuta- rispetto al “nomen iuris” adottato dalle parti e ciò anche nei caso di contratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61. In senso analogo v. tra le altre Cass. n. 19568 del 2013).

Da ultimo, conviene ancora precisare (v. Cass. 3 civ. n. 22348 del 24/10/2007) che, riguardando il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 soltanto una questione di fatto e mai di diritto, il vizio di violazione o falsa applicazione dl norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (“id est”:

del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione (conforme Casse lav. n. 26307 del 15/12/2014.

V. altresì Cass. 5 civ. n. 8315 del 04/04/2013, secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. In senso analogo Cass. sez. un. civ. n. 10313 del 05/05/2006, secondo cui inoltre li discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Conformi Cass. n. 4178 del 22/02/2007, n. 16698 del 16/07/2010, n. 7394 del 2010 e n. 15499 del 2004). Pertanto, nei sensi anzidetti il ricorso va respinto, con la condanna ciascuna soccombente alle spese per i rispettivi atti a favore dell’Istituto controricorrente.

PQM

la Corte RIGETTA entrambi i ricorsi e condanna le società ricorrenti al pagamento delle relative spese, che liquida a favore dell’I.N.P.S. nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali in ordine a ciascuno dei due ricorsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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