Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12199 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 07/05/2021), n.12199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10747/2019 r.g. proposto da:

A.K.O., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Marco Ravazzolo, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Piove di Sacco, Via M. Michiel n. 81.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato in data

5.3.2019,

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da A.K.O., cittadino della (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Costa d’Avorio; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè oggetto di vessazioni e soprusi da parte della famiglia dello zio paterno e della moglie di quest’ultimo, essendo stato anche allontanato dalla madre, dopo la morte del padre ed in seguito al secondo matrimonio con altro uomo di fede cristiana, che lo aveva rifiutato anche in ragione della religione musulmana da lui professata.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della non riconducibilità della vicenda personale raccontata nel paradigma applicativo della disciplina protettiva dettata per la protezione internazionale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla Costa d’Avorio, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano nè una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 5.3.2019, è stato impugnato da A.K.O. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, 1 comma, lett. h bis, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 L’unico motivo di censura si compone di generiche doglianze volte a far ripetere alla Corte di legittimità lo scrutinio dei presupposti applicativi dell’invocata tutela umanitaria, prospettando, più in particolare, censure in fatto in ordine alla valutazione del presupposto dell’integrazione sociale in Italia del richiedente che peraltro è stato ritenuto insussistente dal tribunale con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative.

Ne consegue che tale accertamento in fatto esclude in radice la necessità del richiesto approfondimento istruttorio in relazione alle condizioni della Costa d’Avorio, posto che l’accertata mancata integrazione del richiedente nel contesto socio lavorativo italiano preclude ai giudici del merito la possibilità di svolgere accertamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, anche in ordine alla possibile lesione del nucleo fondamentale dei diritti umani nel paese di origine che costituisce il secondo termine di comparazione del bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Sotto quest’ultimo profilo, è utile ricordare che la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte (v. ss.uu. n. 29459/2019) ha fissato il principio secondo cui “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Tale approdo interpretativo costituisce la conferma del precedente orientamento giurisprudenziale rappresentato dalla nota sent. n. 4455/2018, secondo la quale “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

Ne consegue che il richiesto bilanciamento non è neanche astrattamente prospettabile nel caso in esame.

Nel resto le doglianze si svolgono sempre sulla linea della richiesta di una rivalutazione in fatto dei presupposti applicativi della richiesta tutela, scrutinio quest’ultimo che – come è noto – è inibito alla Corte di legittimità. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA