Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12198 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19262/2014 proposto da:

BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO S.C. IN A.S. – P.I. (OMISSIS), in

persona del direttore generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

MAROTTA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE TALARICO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in

persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

FARNESINA 136, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA RAMPAZZO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Rep. 4775/2014 del TRIBUNALE di PADOVA,

depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, con decreto depositato in data 27 giugno 2014, il Tribunale di Padova (nel proc. nrg 7182/2009) ha respinto l’opposizione promossa da Banca Padovana Credito Cooperativo S.C. in a.s. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. con cui il proprio credito portato da un mutuo fondiario per Euro 131.792,43 non era stato ammesso;

che Banca Padovana Credito Cooperativo S.C. in a.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dal fallimento con controricorso;

che, con decreto del 7 marzo 2017, sulla proposta del relatore diretta al rigetto del ricorso, è stata fissata adunanza camerale non partecipata ex art. 380 bis c.p.c.;

che, con atto notificato il 21 marzo 2017, la Banca Padovana ha chiesto disporsi l’interruzione del processo, essendo stata posta in liquidazione coatta amministrativa come da allegato decreto in data 15.12.2015 del Ministero competente;

che il Fallimento controricorrente ha depositato memoria con cui si oppone a tale istanza;

ritenuto, in ordine a tale questione preliminare, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr.tra molte: n. 1757/16; n. 18601/13; n. 195/07; n. 20004/05) al giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l’istituto della interruzione per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., tanto più ove essi si riferiscano alle parti;

ritenuto che, nel merito, è privo di fondamento il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta natura solutoria della cessione del credito vantato e alla sua astratta revocabilità, atteso che il Tribunale non si è discostato dai criteri di giudizio enucleati da questa Corte in tema di revocatoria c.d. “incidentale” (Sez. 1, Sentenza n. 26504 del 27/11/2013), avendo accertato, su eccezione della curatela, che l’operazione di cessione del credito vantato aveva una indiretta finalità salutarla del debito bancario maturato a carico della società allora in bonis, ed avendo evidenziato, con motivazione congrua e basata su un accertamento di fatto in questa sede incensurabile, l’infondatezza ed inconsistenza delle argomentazioni della banca inerenti alla inscientia decoctionis (Sez. 1, Sentenza n. 17998 del 06/08/2009);

che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la “omessa e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato” con riferimento al consolidamento dell’ipoteca, è inammissibile, atteso che non si fa carico dell’avvenuta modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134: invero, quanto alla pretesa contraddittorietà, il motivo non denuncia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14), e, quanto alla pretesa omessa motivazione, non indica fatti storici decisivi e controversi dei quali sia stato omesso l’esame, limitandosi a censurare non utilmente l’interpretazione data dal tribunale alla fattispecie (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015);

che pertanto il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 6.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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