Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12198 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 07/05/2021), n.12198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15113/2019 proposto da:

E.K., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia del 3 maggio 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente E.K. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno non ha svolto alcuna difesa.

Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte, domandando che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14. Deduce l’istante che il Tribunale aveva ritenuto di rigettare il ricorso in quanto i fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale non erano stati provati; viene osservato che nell’accertamento di tali fatti il Tribunale era gravato di un dovere di cooperazione istruttoria e che, inoltre, lo stesso giudice avrebbe avuto valutare la credibilità richiedente non sulla mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Viene infine lamentato che il Tribunale abbia ritenuto non concedibile la protezione umanitaria “atteso che le dichiarazioni del richiedente apparivano poco credibili e che lo stesso non aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda”.

2. – Il pubblico ministero ha dedotto che il ricorso sarebbe inammissibile per la nullità della procura conferita dal ricorrente al proprio difensore.

Tale questione può ritenersi non decisiva ai fini della deliberazione della sentenza, visto che il ricorso si presenta comunque inammissibile: si può pertanto prescindere dallo scrutinio dell’eccezione sollevata dalla parte pubblica.

Si legge nel decreto impugnato che la vicenda narrata dal ricorrente, il quale aveva riferito di aver lasciato il proprio paese per il timore di essere perseguitato o fatto oggetto di ritorsioni da parte della famiglia di un ragazzo che gli aveva ferito nel corso di una partita a cricket e che era poi deceduto, risultava poco plausibile: le ragioni di tale giudizio di scarsa credibilità sono state evidenziate dal Tribunale, il quale ha rilevato: che l’istante aveva riferito di essere riuscito a sottrarsi all’azione violenta di dieci o dodici persone che lo avevano torturato e picchiato per ore; che era caduto da un tetto, tanto da essere sottoposto a molte trasfusioni di sangue; che il richiedente aveva collocato i fatti all’epoca in cui frequentava la terza media, per poi affermare di essere fuggito nel (OMISSIS), dopo circa cinque o sei mesi dell’aggressione subita, e dichiarare, infine, che a quel tempo non era in grado di capire perchè molto piccolo, laddove, invece, doveva avere sedici anni; che nessun riscontro era stato fornito quanto alla denuncia che avrebbero presentato i familiari della vittima.

Ciò detto, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, dovendosi escludere che in questa sede assuma rilevanza la mera insufficienza di motivazione o possa darsi corso a una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, posto che una censura diretta a tale risultato investirebbe il merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340). Non si comprende, poi, quale di attività istruttoria avrebbe dovuto farsi carico il giudice del merito: infatti, “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiarla dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione). Ove, dunque, vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; cfr. pure: Cass. 19 giugno 2020, n. 11936; Cass. 3 luglio 2020, n. 13756), non vi è ragione di attivare poteri di istruzione officiosa finalizzati alla verifica di fatti o situazioni che, in ragione della appurata non credibilità della narrazione del richiedente, devono reputarsi estranei alla vicenda personale di questo.

Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha ritenuto che non emergesse alcuna concreta ed effettiva integrazione del richiedente in Italia e che, inoltre, non potesse ravvisarsi alcun elemento di vulnerabilità tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela. Il ricorso non si misura con tale tessuto argomentativo, limitandosi a rilevare che, benchè in Bangladesh non sia in atto un vero e proprio conflitto armato interno, la situazione generale del paese tale da recare minaccia al ricorrente in caso di suo rimpatrio. Tale rilievo non è per la verità concludente, in quanto la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304). Per il resto, va qui ricordato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta una statuizione di inammissibilità per la non riconducibilità del motivo nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).

3. – Non deve statuirsi alcunchè in punto di spese.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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