Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12197 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.O., rappresentato e difeso da sè stesso e dall’avv.to

Giuseppe Cerulli Irelli presso il cui studio in Roma, Via Toscana 1,

è elettivamente domiciliato, giusta delega in margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 67/35/07 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 6 dicembre 2007, depositata il 29

gennaio 2008, R.G. 1414/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che si è riportato alla relazione in

atti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 12 marzo è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente C.O. dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Firenze aveva provveduto al recupero dell’IRAP non versata per l’anno di imposta 2003. Il contribuente, esercente l’attività di avvocato, contesta di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale che difetta quindi del requisito dell’autonoma organizzazione;

2. La C.T.P. di Firenze ha rigettato il ricorso e la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente escludendo l’esistenza di una organizzazione professionale in grado di influire positivamente sul valore dei servizi professionali forniti dal contribuente;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione. L’Agenzia ritiene esistente il presupposto dell’autonoma organizzazione in quanto il professionista si avvale di una comunione di servizi per la gestione e la suddivisione dei costi propri dello studio professionale, ove svolge l’attività insieme ad altri professionisti, che conduce in locazione l’immobile adibito a studio professionale e si avvale in via non occasionale di personale dipendente con funzioni di segreteria, anche se retribuito in via non esclusiva dal C.. Inoltre la ricorrente rileva, deducendo insufficiente motivazione sul punto, che le spese di affitto e l’impiego di beni strumentali non appare irrilevante se si considera che il valore complessivo di tali voci ammonta pro-capite a oltre 13.000,00 Euro.

Ritiene che:

1. il ricorso è infondato in quanto la mera condivisione dei costi di affitto dello studio e della centralinista-segretaria non qualifica tale comunione di servizi come studio professionale e nella specie non è in discussione che il contribuente percepisce il suo reddito esclusivamente dal lavoro professionale svolto individualmente (Cass. civ. n. 24058 dell’11 novembre 2009);

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile perchè si colloca nell’alveo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui è l’esercizio in forma associata di una professione liberale la circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi (ancorchè l’onere economico non sia di particolare importanza) nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente. Con la conseguenza che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che il reddito suddetto sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 11 giugno 2007 n. 13570). Nella specie è pacifico che “il ricorrente risulta, come in atti (docc. 3 e 7) pagare una quota di un settimo di uno stipendio di una dipendente la quale svolge attività di centralinista (impiegata quarto livello, con mansioni esclusivamente d’ordine, come da CCNL) e smista le telefonate ricevute non solo dal ricorrente ma anche da altri sei professionisti che lavorano, in modo del tutto indipendente ed autonomo dal ricorrente stesso, presso l’immobile in cui quest’ultimo conduce in locazione una stanza. I detti professionisti hanno infatti costituito una comunione di servizi al fine esclusivo di dividere i costi relativi alle pulizie, alle utenze dell’energia elettrica e dell’acqua, allo smaltimento dei rifiuti nonchè a quelli della centralinista”;

ritenuto che va aggiunta altresì la considerazione per cui la motivazione della C.T.R. appare chiara nella valutazione di tali circostanze che si è estrinsecata nell’escludere che da esse possa rivenire un apporto rilevante alle potenzialità reddituali dell’attività professionale svolta dal C.;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere respinto con condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.100,00 oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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