Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12197 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9611/2014 proposto da:

R.A., V.M.P., P.D., V.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 101, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO FORLANI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

LILIO 95, presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

R.A., V.M.P., P.D., V.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 101, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO FORLANI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 987/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte: rilevato che, con sentenza depositata il 13.2.2014, la Corte d’appello di Roma ha, in riforma della sentenza di primo grado, accolto solo parzialmente l’opposizione proposta da P.D., R.A., V.R. e V.M.P. avverso il decreto ingiuntivo di pagamento in favore dell’istante N.F. della somma risultante da una scrittura privata di ricognizione di debito, condannando – previa revoca del decreto ingiuntivo – gli opponenti al pagamento dell’importo risultante dalla detrazione dalla somma ingiunta (Euro 271.230,77) di quanto risultante pagato all’ingiungente (Euro 10.329,14),a parziale estinzione del debito riconosciuto;

che avverso tale sentenza i predetti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste il N. con controricorso e ricorso incidentale, a sua volta resistito con controricorso dai ricorrenti principali;

ritenuto che, quanto al ricorso principale, il primo motivo (art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile perchè la denuncia di una evidente “lettura” solo parziale di un documento in atti (peraltro trascrivendone solo in parte il contenuto e senza indicarne la ubicazione nel fascicolo e senza allegarlo al ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4), che secondo la prospettazione del denunciante abbia condotto il giudice di merito a ritenere erroneamente non provato il fatto estintivo del debito in netto ed evidente contrasto con il documento stesso, configura un errore di fatto nella percezione del contenuto della prova documentale – non già un vizio di motivazione che si ricolleghi ad una attività di valutazione ed interpretazione degli atti e documenti del processo (cfr. da ultimo Cass. n. 4893/16; n. 9637/13; n. 19921/12) – per il quale sussiste il diverso rimedio della revocazione; che parimenti inammissibile è il secondo motivo (violazione artt. 1230 e 1197 c.c.), atteso che l’illustrazione del motivo, lungi dall’esporre specifiche censure avverso il principio di diritto in tema di novazione, affermato dalla corte distrettuale (in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la semplice emissione di titoli cambiari non costituisce novazione della obbligazione, ove non sia fornita dal debitore una prova inequivoca di una volontà in tal senso dei contraenti), si limita non utilmente a prospettare proprie considerazioni di merito sulla possibilità di evincere detta prova dalla attesa frapposta dal creditore nell’azionare giudizialmente la sua pretesa; che inammissibile è anche il terzo motivo, dal momento che, anche qui, la violazione dell’art. 96 c.p.c., risulta solo denunciata in rubrica, senza trovare riscontro nella illustrazione del motivo, che non spiega quali errori abbia commesso la corte distrettuale nella ricognizione del contenuto astratto della norma richiamata;

ritenuto, quanto al ricorso incidentale, che la denunciata violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., non sussiste, atteso che l’intervenuta estinzione (parziale) – per pagamento – della obbligazione dedotta in giudizio dall’attore non integra eccezione in senso stretto rimessa alla parte convenuta, bensì eccezione in senso lato, ed è quindi rilevabile anche d’ufficio dal giudice di appello sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr. tra le altre: Cass. n. 14654/2015; n. 5249/2016);

che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l’incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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