Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12197 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 14/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al

N.R.G. 3149 del 2015, proposto da:

ENEL PRODUZIONE s.p.a., in persona dell’Avvocato M.T.,

in forza di procura notaio Nicola Atlante di Roma del 23 luglio

2014, rep. n. 48770, rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati Ilaria Conte ed Ernesto Conte,

elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avvocati Conte in

Roma, in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– resistente –

per regolamento di giurisdizione relativamente al giudizio pendente

avanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, R.G. n.

27/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche

confermate in camera di consiglio dal Procuratore Generale dott.

Pasquale Ciccolo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – ENEL PRODUZIONE s.p.a., con ricorso depositato presso il Tribunale delle acque pubbliche di Roma, chiedeva, nei confronti della Regione Abruzzo, l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“previa occorrendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo 22 ottobre 2013, n. 38, art. 2 per violazione dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), e comma 3, (…) dichiarare illegittima la pretesa della Regione Abruzzo – enunziata nella nota 27 maggio 2014, prot. RA/142879 – di aumentare del 50%, dall’anno 2015, i canoni demaniali concernenti le concessioni idroelettriche di Enel Produzione s.p.a.”.

La ricorrente ricordava che la L.R. n. 38 del 2013, art. 2, comma 2, prevede che gli utenti di grandi derivazioni per uso idroelettrico per l’utilizzo dei beni demaniali di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 25 per il caso di presenza di opere di raccolta, di regolazione, di condotte forzate e di canali di scarico ultimate da oltre sessanta anni, oltre ad essere tenuti al pagamento di un canone di concessione calcolato ai sensi della L.R. n. 25 del 2011, art. 12, commi 1 e 1-

bis, maggiorato del 10%, “hanno l’obbligo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di demanio idrico: a) i rilievi dello stato di consistenza delle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e dei canali di scarico di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 25, comma 1 predisposti da un professionista indipendente esperto ed abilitato; b) la stima sommaria di parte del valore delle opere di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 25, commi 1 e 2 predisposta da un professionista indipendente esperto ed abilitato, nonchè di informare annualmente la Direzione Lavori pubblici sugli investimenti posti in essere sulle opere di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 25, commi 1 e 2”; e che al comma 3 medesimo articolo stabilisce che “nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’art. 1 e dal comma 2, il canone di cui al comma 1 viene incrementato per l’annualità successiva del 50%”.

ENEL PRODUZIONE deduceva che la Direzione LL.PP. Ciclo Idrico Integrato della Giunta regionale della Regione Abruzzo, con nota 11 marzo 2014, prot. RA/68837, la aveva invitata ad inviare la documentazione di cui alle richiamate art. 2, comma 2, lett. a) e b), e che essa aveva risposto osservando che le opere a servizio delle concessioni delle derivazioni di cui essa era titolare erano di sua esclusiva proprietà, sicchè non erano soggette all’applicazione dell’obbligo di cui all’art. 2 citato; ed aveva comunque inviato gli stati di consistenza e le stime degli impianti entrati in servizio anteriormente al 6 novembre 1953. Si doleva, però, che la Direzione regionale preposta alla gestione delle acque avesse ritenuto la documentazione inviata irricevibile, perchè carente delle informazioni e dei dati di cui alle previsioni di legge, da ritenersi applicabili anche alle opere destinate a passare automaticamente al demanio alla scadenza della concessione, qualunque essa fosse, come previsto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 25 espressamente richiamato dalla legge regionale; e che la stessa Direzione regionale avesse comunicato che dal 2015 sarebbe stato applicato l’aumento del canone previsto dalla L.R. n. 38 del 2013, art. 2, comma 3.

La società ricorrente, dunque, sulla premessa che presupposto per l’applicazione della L.R. n. 38 del 2013 fosse l’utilizzo dei beni demaniali di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 25, comma 12, e che il passaggio allo Stato delle opere sarebbe avvenuto, senza compenso, al termine dell’utenza, sosteneva che le concessioni delle quali essa era titolare non erano scadute nè in scadenza, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12, comma 6, erano state prorogate al 1 aprile 2029, e che quindi i beni elencati dal citato art. 25, comma 1, dovevano ritenersi di sua proprietà; e affermava che ad essa le disposizioni di cui alla L.R. n. 38 del 2013 non erano applicabili, con la conseguenza che non poteva ritenersi verificato il presupposto per l’applicazione dell’art. 2, comma 2 detta legge regionale; che essa non era tenuta a trasmettere la documentazione richiesta dalla Regione Abruzzo; che non poteva essere applicata la sanzione dell’aumento del canone del 50% a far data dal 2015.

In ogni caso, ENEL PRODUZIONE rilevava che la documentazione inviata alla Regione doveva ritenersi esaustiva, e che l’affermazione della Regione che la stessa era carente risultava erronea, postulando l’esistenza di un obbligo di trasmissione di documenti, quali le cartografie, non prescritti dalla L. n. 38 del 2013; sicchè la posizione della Regione risultava del tutto arbitraria.

In subordine, ENEL PRODUZIONE s.p.a. eccepiva la illegittimità costituzionale della L.R. n. 38 del 2013, art. 2, comma 3, invocando a sostegno di tale eccezione quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 64 del 2014 e la violazione del principio di tutela della concorrenza che postula uniformità di disciplina sull’intero territorio nazionale.

2. – Si costituiva dinnanzi al TRAP di Roma la Regione Abruzzo eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

3. In relazione a tale eccezione ENEL PRODUZIONE s.p.a. ha quindi proposto regolamento di giurisdizione, chiedendo a queste Sezioni Unite di dichiarare se la giurisdizione appartiene al Tribunale regionale delle acque pubbliche ovvero al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

4. – Il P.M. ha concluso chiedendo che venga affermata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

5. – La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – La ricorrente ENEL PRODUZIONE s.p.a. sostiene che la giurisdizione spetta al Tribunale regionale delle acque pubbliche, organo della giurisdizione ordinaria, in quanto la pretesa azionata nel giudizio pendente dinnanzi al TRAP di Roma afferisce a posizioni di diritto soggettivo del concessionario: e ciò sia se si consideri la domanda in detta sede proposta come opposizione alla sanzione dell’aumento del 50% del canone quale conseguenza della mancata comunicazione dei dati richiesti, sia se la si consideri come richiesta di determinazione del canone dovuto.

2. – Il Collegio ritiene che la giurisdizione spetti al Tribunale regionale, quale organo della giurisdizione ordinaria.

Ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, lett. c), appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: “(…) c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica”.

Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che, ai sensi di tale disposizione, “appartengono alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, ivi incluse le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di tali acque (controversia attinente alla debenza e all’entità dell’indennizzo e del canone richiesti ad una società quale corrispettivo della derivazione e utilizzazione delle acque di un invaso per il periodo successivo alla scadenza della concessione)” (Cass., S.U., n. 9843 del 2007).

In motivazione, si è affermato che, “l’ampiezza della formula normativa (“qualunque diritto”) rende evidente l’intento del legislatore di affidare al giudice specializzato ogni controversia in cui si discuta in via diretta (come nella specie) di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche: a cominciare da quelli relativi alla utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonchè i criteri di ripartizione degli oneri economici. E quindi anche le controversie in ordine all’esistenza, alla debenza ed alla consistenza dei canoni o di altri corrispettivi per le concessioni di utenza di risorse idriche o per ogni altro titolo che autorizzi all’utilizzazione di acque pubbliche: sia che in esse venga in contestazione il diritto soggettivo del concessionario alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti l’indicato canone in base a elementi oggettivi e certi, secondo parametri e criteri tecnici vincolanti per l’Amministrazione, sia quando i compensi pretesi formino oggetto di provvedimenti tariffari determinati autoritativamente dall’ente pubblico; e l’oggetto della specifica controversia risulti limitato alla questione della spettanza o meno di un determinato canone, senza trasmodare nella denuncia dell’illegittimità di un provvedimento generale di determinazione, valido non solo per il singolo rapporto, ma per un’intera categoria di fruitori di un servizio o bene pubblico (Cass. sez. un. 14082/2004; 4591/2001; 9551/1997; 10124/1994)”. Con la precisazione “che non rileva ai fini del riparto l’istanza di accertamento dell’illegittimità dell’atto o del provvedimento con cui si richiede il pagamento del canone: in quanto questa, non assume il rilievo di causa pregiudiziale, da trattare e risolvere al di fuori dell’orbita del processo in una causa separata e con l’autorità di cosa giudicata, atteso che, non essendo richiesto dalla legge (nè in concreto dalle parti) un accertamento pregiudiziale con efficacia di giudicato, la cognizione circa l’illegittimità dell’atto impositivo con effetti limitati al giudizio in corso si risolve in un accertamento incidentale su un provvedimento, eventualmente suscettibile di disapplicazione da parte dell’unico giudice competente: che resta ex art. 140 cit. il Tribunale regionale delle acque”.

3. – Nella specie, risulta evidente che la richiesta della Regione Abruzzo di applicazione del canone maggiorato scaturisce da una disposizione legislativa al verificarsi di alcuni presupposti specificamente individuati dalla legge stessa.

Si è dunque in presenza di una richiesta specificamente diretta alla concessionaria e quindi si verte in tema di determinazione del canone dovuto per la concessione. Ciò tanto più dovrebbe poi affermarsi ove si consideri la natura eminentemente sanzionatoria della violazione dell’obbligo di comunicazione che riveste il previsto aumento del canone nella misura del 50% per l’anno successivo a quello entro il quale la comunicazione posta a carico del concessionario sarebbe dovuta avvenire.

Queste Sezioni Unite hanno infatti avuto modo di chiarire che “nell’ordinamento statale, con riferimento al procedimento di opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, è principio giurisprudenziale pacifico che deve riconoscersi sempre al giudice ordinario la competenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell’opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all’infuori dei casi espressamente previsti, in ciò eventualmente restando ricompreso anche il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi che sono il presupposto di quell’ordinanza (Cass., S.U., n. 6627 del 2003).

Ciò posto, tenuto conto che la controversia incide sugli interessi pubblici connessi al regime pubblico delle acque, detto giudice va individuato nel giudice ordinario e segnatamente nel Tribunale regionale delle acque pubbliche, che è organo specializzato della giurisdizione ordinaria”.

4. – In conclusione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario e segnatamente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti.

La regolamentazione delle spese del presente procedimento è rimessa al merito.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e segnatamente del Tribunale regionale delle acque pubbliche; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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