Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12197 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 08/05/2019), n.12197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19725-2017 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SBARRA ETTORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA” E DELLA RICERCA – UFFICIO

SCOLASTICO DI BARI, (OMISSIS) CIRCOLO DIDATTICO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 619/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 2.5.2017, la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da L.F. al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogatele con distinti provvedimenti del 24.1.2008 e del 16.10.2008; che avverso tale pronuncia L.F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che le amministrazioni scolastiche in epigrafe non hanno svolto attività difensiva;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 7 St. lav. e art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto provate le sue responsabilità in ordine ai fatti oggetto di contestazione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto incontestate le circostanze fattuali allegate nel ricorso introduttivo del giudizio e non averla conseguentemente ritenuta estranea agli addebiti mossile;

che il primo motivo è inammissibile, dal momento che, ad onta della denunciata violazione delle disposizioni di legge indicate nella rubrica, pretende di sottoporre al vaglio di legittimità l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza delle condotte ascritte all’odierna ricorrente, il quale, possibile in via generale solo per il caso di omesso esame circa un fatto decisivo (nei termini chiariti da Cass. S.U. n. 8053 del 2014), risulta in specie precluso dalla sussistenza di una doppia conforme di merito, rispetto alla quale l’odierna ricorrente, in spregio al principio di specificità, non ha specificato in ricorso se ed in che modo l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di seconde cure fosse differente rispetto a quello compiuto dal giudice di primo grado (Cass. n. 26774 del 2016);

che, sebbene questa Corte abbia recentemente precisato che la deduzione di un vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova non è preclusa dal divieto di ricorrere ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, nei casi di doppia conforme di merito ex art. 348 c.p.c., u.c. (Cass. n. 28174 del 2018), il c.d. travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l’informazione probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. n. 12362 del 2006), ciò che nella specie non ha formato oggetto di specifica deduzione nel ricorso, appuntandosi piuttosto il gravame sul fatto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto provate le condotte ascritte alla ricorrente sulla scorta di dichiarazioni di soggetti asseritamente portatori di personali interessi in causa (e mai confermate sotto vincolo di giuramento) e di una relazione ispettiva depositata dall’amministrazione;

che parimenti inammissibile, per difetto di specificità, è il secondo motivo, atteso che la memoria di costituzione in primo grado e la relazione ispettiva sulla quale l’amministrazione scolastica ha fondato le proprie difese e affidato la specifica contestazione delle circostanze fattuali indicate nel ricorso introduttivo non risultano trascritte (se non per i brevissimi estratti riportati a pagg. 29, 30 e 31 del ricorso per cassazione), in spregio al consolidato principio secondo cui il ricorrente che intenda denunciare in sede di legittimità un vizio di carattere processuale ha l’onere di specificare gli elementi fattuali condizionanti in concreto l’ambito di operatività della violazione processuale, onde consentire a questa Corte di effettuare il controllo circa il corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche sugli atti di causa (cfr. fra le tante Cass. nn. 19410 del 2015, 9888 del 2016);

che, pertanto, con specifico riguardo alla dedotta violazione del principio di non contestazione, va senz’altro ribadito, sulla scorta di Cass. nn. 15961 del 2007, 16655 del 2016 e 24062 del 2017, che il ricorrente che ne deduca la sussistenza ha l’onere di trascrivere non solo le circostanze allegate nel proprio atto introduttivo Ciel giudizio, ma altresì quelle allegate (eventualmente anche per relationem) nell’atto responsivo della controparte, evidenziando di conseguenza quali circostanze di fatto avrebbero dovuto ritenersi non contestate e dunque espunte dal thema probandum;

che, sotto altro ma concorrente profilo, va ribadito che la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l’onere, pur essendo irreversibile, non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto non contestato, di talchè, in tale ultima ipotesi, resta superata la questione sulla pregressa non contestazione di quei fatti che, se ravvisata, avrebbe comportato l’esclusione di essi dal thema probandum (Cass. n. 3951 del 2012);

che, pertanto, ove riguardata da quest’ultimo profilo, la censura di cui al secondo motivo si palesa parimenti inammissibile per difetto d’interesse, non avendo in specie la Corte di merito deciso sulla scorta della mancata prova di fatti da considerarsi viceversa espunti dal thema probandum, ma sulla base del raggiungimento della prova dei fatti costituenti l’addebito da parte del soggetto onerato di provarli;

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere le parti intimate svolto attività difensiva;

che, in considerazione della declaratoria del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-guater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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