Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12196 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la decisione n. 81/11/07 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 20 marzo 2007, depositata il 16

gennaio 2008, R.G. 2604/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che si è riportato alla relazione in

atti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 12 marzo è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente del silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2000. Il contribuente, M.M., agente di commercio, contesta di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale che difetta quindi del requisito dell’autonoma organizzazione;

2. La C.T.P. di Bologna ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., art. 2082 c.c., e segg., art. 2195 c.c.; della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144; del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36; b) violazione, sotto altro profilo del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

Con il primo motivo l’Agenzia intende far affermare che l’agente di commercio in quanto imprenditore è dotato intrinsecamente del requisito dell’autonoma organizzazione. Con il secondo motivo l’Agenzia intende far affermare che la presenza di una collaboratrice con funzioni di segretaria è rilevante ai fini della verifica del presupposto impositivo anche se non svolge funzioni direttamente afferenti all’attività professionale;

Ritiene che:

1. il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della, di recente, consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di assoggettabilità degli agenti di commercio all’IRAP; il secondo è inammissibile perchè concerne una valutazione di fatto e semmai poteva l’Agenzia far valere il difetto di motivazione della sentenza della CTR sul punto;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto e nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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