Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12196 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. un., 14/06/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININI Carlo – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASILLO Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28218/2015 proposto da:

D.C.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ZANARDELLI 34, presso lo studio dell’avvocato CINTHIA

BIANCONI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CIANCIA,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 139/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCELLO IACOBELLIS;

udito l’Avvocato Giuseppe CIANCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 139/2015, depositata il 24/9/2015, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall’avv. D.C.M.L., avverso la decisione del COA di Milano del 6/9/2010, ha ritenuto la D. C. responsabile della mancata restituzione di un anticipo versatole da un cliente – Sig. A.A. – per un parere che non sarebbe stato reso (R.G. 64/2007), nonchè della mancata partecipazione ad alcune udienze penali per le quali era stata nominata difensore d’ufficio (R.G. 65/2007, 66/2007, 67/2007). Il CNF ha inflitto alla D.C. la sanzione dell’avvertimento in considerazione “del quadro probatorio, degli elementi istruttori ed, in particolare, la regressione di alcuni capi di incolpazione, nonchè il ridimensionamento degli elementi psicologici posti a giustificazione di essi”.

2. Avverso tale decisione l’avv. D.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto il Consiglio Nazionale Forense ed il COA di Milano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Da trattare con priorità per ragioni d’ordine logico – giuridico è il terzo motivo di ricorso con il quale la D.C. assume la prescrizione degli illeciti disciplinari contestati ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 56 e 65. Le caratteristiche afflittive della sanzione – avvertimento – giustificherebbero, secondo la ricorrente, l’applicazione della norma più favorevole all’incolpato, con conseguente prescrizione dell’esercizio del potere disciplinare ai sensi dell’art. 56, comma 2, della legge citata.

2. La censura è infondata alla luce dei principi già affermati da queste SS.UU. e che il collegio condivide, secondo cui il nuovo e più mite regime della prescrizione di cui alla L. n. 247 del 2012, non si applica ai procedimenti in corso, giacchè il principio di retroattività della “lex mitior” non riguarda il termine di prescrizione, ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena (Sez. U, Sentenza n. 23364 del 16/11/2015; Sentenza n. 14905 del 16/07/2015).

3. Con il primo motivo la ricorrente assume la carenza di motivazione della decisione relativamente al capo di incolpazione concernente l’esposto del Sig. A. (proc. 64/2007); e ciù sia in quanto il CNF nulla motiverebbe in ordine alla condotta della ricorrente, sia per avere tale organo omesso di valutare l’esistenza del parere scritto versato in atti.

4. La censura è fondata. Con riferimento all’esposto del sig. A., il CNF ha confermato la responsabilità dell’avv. D. C. sul rilievo che “la ricostruzione dei fatti e dei dati probatori…non consente di pervenire al necessario approfondimento….posto il principio per cui, ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, sotto forma di dolo generico o specifico, ma la sola volontarietà dell’atto deotologicamente scorretto”.

5. Risulta evidente dalle espressioni surriportate l’assenza di motivazione della decisione impugnata nell’individuazione degli atti o comportamenti a fondamento della incolpazione, non essendo a tal fine sufficiente il solo riferimento all’elemento psicologico (la sola volontarietà dell’atto). Nel caso in esame è riscontrabile una obiettiva carenza del procedimento logico che ha indotto il CNF, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento circa la responsabilità dell’avvocatessa D.C.. Trattasi di una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, per come risultante dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

6. Con secondo motivo, con riferimento all’ingiustificata mancata partecipazione a tre udienze penali per procedimenti nei quali era stata nominata difensore di ufficio (proc. R.G. 65/2007, 66/2007, 67/2007), la ricorrente assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Assume la D.C. che, relativamente all’incolpazione di cui ai procedimenti recanti il n. R.G. 65/2007 e n. 66/2007, avrebbe comunicato telefonicamente il proprio impedimento alla cancelleria del Tribunale di Milano; per quanto attiene il proc. n. R.G. 67/2007, la sua assenza sarebbe giustificata dalla nomina di un difensore di fiducia da parte dell’imputato.

7. La censura è infondata. Le giustificazioni addotte in merito dalla D.C. ed analiticamente enunciate dal CNF nella descrizione del Fatto, non sono state ritenute dallo stesso organo giudicante idonee ad escludere la responsabilità dell’avvocatessa sul rilievo che ” il difensore d’ufficio debba assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine e, nell’ipotesi di impedimento – come nel caso di specie- alla partecipazione a singole attività processuali, è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Autorità procedente, ovvero ad indicare dalla difesa un collega….- nonchè – il professionista che-ometta di presenziare all’udienza penale sia di verificare quanto ivi accaduto, trascurando ingiustificamente il procedimento”.

8. Quanto sopra comporta l’assorbimento del quarto motivo di ricorso con il quale la D.C., sulla base del principio del favor rei, richiede l’applicazione del richiamo verbale di cui all’art. 22, comma 4, del Nuovo Codice Deontogico Forense.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al CNF in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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